decreto legge
Tempo di lettura: 3 minuti

Che cos’è un decreto legge?

Secondo la Costituzione spetta al Parlamento il potere di emanare le leggi. Tuttavia, in alcuni casi, l’Assemblea legislativa può delegare al Governo il potere di adottare atti normativi con forza di legge, cioè che hanno lo stesso valore e la stessa efficacia delle leggi ordinarie. Questi atti normativi sono i decreti legge e i decreti legislativi, i quali si differenziano per la loro origine, il loro procedimento e il loro contenuto.

I decreti legge esprimono la capacità del Governo di intervenire rapidamente ed efficacemente in situazioni di emergenza, ma devono essere sottoposti al controllo democratico del Parlamento. I decreti legislativi, invece, manifestano la cooperazione tra il Governo e il Parlamento nella produzione legislativa ordinaria, ma devono rispettare i limiti prescritti dalla delega.

In questo nuovo articolo di Ripetiamo Diritto analizzeremo, in particolare, i decreti legge e li confronteremo con i decreti legislativi; si tratta di due atti normativi, che costituiscono due strumenti di flessibilità del sistema legislativo, ma anche due fonti di potenziale conflitto tra i poteri dello Stato.

Decreto legge: definizione e efficacia

Gli atti normativi dell’Esecutivo si caratterizzano a seconda che possiedano o meno la stessa efficacia formale della legge. Nel primo caso avremo i decreti legge e i decreti legislativi, nel secondo i regolamenti. Questi ultimi sono già stati oggetto di approfondimento nei nostri riassunti di Diritto Costituzionale dedicati alle fonti del diritto.

In particolare, per quanto riguarda i decreti legge: in casi straordinari di necessità e d’urgenza, il Governo può adottare, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, ma deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni. I decreti perdono efficacia sin dall’inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. (art. 77, commi 2 e 3, Cost.).

Alla luce del dettato Costituzionale, emerge chiaramente il carattere di eccezionalità del potere di cui il Governo viene investito, evidenziato, altresì, dalla espressione con la quale i decreti legge vengono indicati nella succitata norma (provvedimenti provvisori), dalla loro efficacia temporanea e dalla loro estinzione retroattiva in caso di mancata conversione.

Quindi, solo in presenza di circostanze contrassegnate da necessità e urgenza, come una calamità naturale o un vuoto legislativo prodotto da una sentenza della Corte Costituzionale, il Governo può sostituirsi alle Camere. La conformità alle regole è assicurata da una serie di verifiche da parte di soggetti differenti (Parlamento, Presidente della Repubblica e Corte Costituzionale).

Tuttavia, occorre notare che l’impiego del decreto legge da parte dei differenti Governi non ha sempre rispettato la logica della disposizione costituzionale.

L’efficacia dei decreti legge

I decreti legge sono fonti autonome, che il Governo può adottare senza alcuna autorizzazione preventiva del Parlamento. Con specifico riferimento alla loro efficacia essa è limitata a sessanta giorni dalla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. È a seguito di tale pubblicazione che i decreti legge entrano in vigore, senza dover attendere la vacatio legis. Successivamente, il Governo dovrà presentare al Parlamento un disegno di conversione in legge di questi provvedimenti provvisori. A sua volta, sempre entro sessanta giorni, l’Assemblea legislativa potrà:

  • non prendere in esame il disegno di legge di conversione o prenderlo in esame e non approvarlo. In questo caso il decreto legge non convertito in legge perde efficacia retroattivamente, cioè dal momento della sua entrata in vigore ed è da considerare come mai venuto ad esistenza;
  • prendere in esame il disegno di legge di conversione, approvarlo e convertire in legge formale il decreto legge.

Decreti legge e decreti legislativi principali differenze

Il decreto legislativo è disciplinato dall’articolo 76 della Costituzione, che non stabilisce restrizioni alle materie su cui il Governo può legiferare con questo strumento. Tuttavia, è bene evidenziare che, la delega legislativa è normalmente conferita per materie complesse e specifiche, che richiederebbero tempi eccessivi o intralcerebbero i lavori del Parlamento, vista la complessità della procedura usuale di approvazione delle leggi.

In ogni caso, il legislatore, per rispettare il principio della divisione dei poteri, che assegna al Parlamento la funzione legislativa, ha previsto delle accortezze specifiche per la delega al Governo di tale funzione.

Ovviamente il Governo non riceve dalle Camere il potere di fare le leggi, ma solo la facoltà di esercitare tale potere.

La legge delega deve includere:

  • la definizione dei principi e criteri direttivi ai quali il Governo dovrà conformarsi nel predisporre i decreti legislativi;
  • l’indicazione del limite temporale entro il quale il Governo dovrà emanare i summenzionati decreti;
  • l’argomento specifico sul quale il Governo potrà legiferare.

Quindi, la principale differenza tra decreto legge e decreto legislativo riguarda l’iter da seguire ai fini della loro promulgazione da parte del Presidente della Repubblica. Infatti, mentre nel caso del decreto legge il Governo ha piena autonomia e solo in seguito l’atto è sottoposto al voto del Parlamento, il decreto legislativo muove dalla legge delega, attraverso la quale il Parlamento, espressamente e formalmente, legittima il Governo all’esercizio della funzione legislativa.

 

Vuoi diventare davvero bravo in diritto costituzionale?

Con le nostre ripetizioni sarai preparato al meglio e sicuro di te.
Che cosa aspetti?

Scopri le nostre ripetizioni di diritto costituzionale
Perché scegliere RipetiamoDiritto?

Perché RipetiamoDiritto fornisce una completa preparazione agli esami, ai concorsi e all'esame di stato di avvocato, nonché una assistenza per la stesura delle tesi di laurea in ambito giuridico. Gli studenti acquistano una visione critico/logica, ma mai mnemonica, delle varie branche del Diritto.
Siamo un gruppo di avvocati e professionisti con la passione per la formazione.
Già oltre 200 studenti ci hanno scelto conseguendo ottimi risultati!

Riferimenti:

  • Temistocle Martines, Diritto Costituzionale, Giuffrè 2020.

Fonti normative:

  • Artt. 76, 77 Costituzione.