In materia di lavoro, la sicurezza dei lavoratori è stata uno dei principali motivi di apprensione del legislatore. In effetti, già nel 1898 troviamo una prima normativa di tutela contro gli infortuni sui luoghi di lavoro. Da quel momento il tema della sicurezza ne ha fatta strada, tuttavia, ha prevalso un’impostazione finalizzata a porre rimedio all’evento dannoso subìto piuttosto che alla sua prevenzione.
Un cambio di rotta si ha a partire dagli anni ’90 sulla spinta di importanti direttive europee; l’ultima, ma significativa tappa è stata l’emanazione del d.lgs. 81/2008, cd. Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro, più volte oggetto di revisione e modifiche.
Dunque, in questo nuovo articolo di Ripetiamo Diritto, cercheremo di fornire una disamina chiara e completa della normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, partendo dalle norme fondamentali ovvero l’art. 2087 c.c. e l’art. 32 Cost. , passando per il d.lgs. 626/1994, fino ad arrivare al d.lgs. 81/2008.
Salute e sicurezza sul lavoro
Secondo l’art. 2087 c.c. : “l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.
La norma appena citata tutela, dunque, l’integrità fisica e la personalità morale del lavoratore; tuttavia, dandole un’interpretazione più ampia e collegandola all’art. 32 della Costituzione, è possibile ricondurre ad essa anche il danno biologico e il mobbing.
L’obbligo di sicurezza per il datore di lavoro è un obbligo primario a tutela del diritto alla salute presidiato dall’art. 32 Cost., che si inserisce automaticamente nel rapporto di lavoro a seguito della stipulazione del contratto.
Pertanto, il datore di lavoro deve garantire al lavoratore condizioni di lavoro idonee sia per quanto riguarda il profilo della sicurezza, attraverso la normativa che attiene alla prevenzione degli infortuni, sia per quanto riguarda il profilo della salubrità dell’ambiente di lavoro e delle lavorazioni, attraverso la normativa che riguarda l’igiene sui luoghi di lavoro.
La previsione dell’art. 2087 c.c. è stata resa più efficace dal d.lgs. 626/1994 che ha introdotto nel nostro ordinamento taluni principi fondamentali. Più precisamente il suddetto decreto, all’art. 3, individua le misure generali di tutela, ovvero, per citarne alcune:
- valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza;
- riduzione dei rischi alla fonte;
- programmazione della prevenzione;
- misure di protezione collettiva e individuale;
- informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori, o dei loro rappresentanti, sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;
- istruzioni adeguate ai lavoratori.
L’attuale normativa di riferimento
Attualmente, la normativa di riferimento in materia sicurezza sul lavoro è rappresentata dal d.lgs. 81/2008.
Tale decreto ha operato un riassetto e una riorganizzazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con l’intento di semplificare e predisporre in un unico testo normativo le disposizioni esistenti, attraverso l’abrogazione di norme precedentemente in vigore tra cui anche il d.lgs. 626/1994.
Ma entriamo nel vivo della materia, cercando di comprendere, alla luce del d.lgs. 81/2008, cosa si intende per salute e per sicurezza nei luoghi di lavoro.
A giudizio dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, la salute è “ lo stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non la semplice assenza dello stato di malattia o di infermità”. Si tratta di un nuovo concetto di salute, che ricomprende non solo aspetti fisici ma anche psicologici e sociali e che si identifica, quindi, non solo con la mancanza di patologie.
Questa definizione è stata ripresa dall’art. 2, comma 1, lettera o del d.lgs. 81/2008.
Un concetto altrettanto importante è la sicurezza sul lavoro. A tale proposito si fa riferimento al complesso delle misure, disposizioni, rilevazioni e valutazioni che è necessario porre in essere al fine di tutelare la salute e l’integrità dei lavoratori durante lo svolgimento della loro attività. Si tratta, quindi, di un elemento fondamentale nella cornice della corretta gestione aziendale, che si fonda principalmente su due aspetti: la prevenzione e la protezione.
Ogni anno, il 28 aprile, si celebra la giornata mondiale per la sicurezza del lavoro; anche a livello sovranazionale il tema è particolarmente sentito, infatti, l’Organizzazione mondiale del Lavoro sostiene il lavoro sicuro e dignitoso.
Purtroppo però ancora oggi si muore sul posto di lavoro, quindi se possiamo permetterci di augurarci qualcosa per noi e per le future generazioni è che la tutela dei lavoratori, la loro sicurezza, diventino sempre più centrali anche se questo possa tradursi in diminuzioni di profitto.
Chi ha il dovere di contribuire alla sicurezza?
Vediamo ora quali sono i soggetti destinatari della normativa appena esaminata.
Una delle principali novità del d.lgs. 81/2008, che trova applicazione in tutti i settori di attività, privati e pubblici, è rappresentata dalle nozioni di lavoratore e datore di lavoro.
Infatti, ex art. 2, il destinatario delle tutele, ovvero il lavoratore, è definito come la “persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari”.
Tuttavia, per i lavoratori non sono previsti solo diritti. La normativa in esame, infatti, prevede per essi anche una serie di obblighi (art. 20).
Lo stesso articolo 2, alla lettera b, provvede altresì ad ampliare la nozione di datore di lavoro: “il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto della organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ne ha la responsabilità, in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa”.
Secondo quanto previsto agli artt. 18 e 19, d.lgs. 81/2008, gli obblighi in materia di igiene e sicurezza gravano anche sui dirigenti e sui preposti.
Il T.U. sulla sicurezza (d.lgs. 81/2008) individua gli obblighi generali (art. 15 rubricato “misure generali di tutela“) che incombono su datore di lavoro, dirigenti e altri soggetti coinvolti nel sistema aziendale. Il compito di maggior rilievo è rappresentato dalla valutazione dei rischi, al fine di assicurare l’autenticità delle tutele in ogni ambiente di lavoro.
Ai sensi degli art. 28, comma 1, la valutazione deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari; tra questi anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, alle lavoratrici in stato di gravidanza, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.
Ovviamente il datore di lavoro dovrà dotarsi di un team tecnico e medico che lo affianchi nella realizzazione del sistema di prevenzione in azienda. Risultano quindi fondamentali e obbligatorie le figure del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico cui è affidato il controllo sanitario dei lavoratori.
È con la collaborazione dei soggetti appena citati che il datore di lavoro, effettuata la valutazione dei rischi, deve redigere il relativo documento che sarà conservato presso l’unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione.
Sia chiaro però che la valutazione dei rischi è compito esclusivo del datore di lavoro, egli non può delegarla; tuttavia, come abbiamo visto, può assolvere ad essa con il supporto di altri soggetti, ma ne resta sempre direttamente responsabile.
Altra importante figura è il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, la cui istituzione, ex art. 47, è prevista in tutte le aziende o unità produttive.
È inevitabile, a riguardo, un collegamento con l’art. 9 dello Statuto dei lavoratori (l. 300/1970) che già prevedeva per i lavoratori, mediante loro rappresentanze, il diritto di controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute ed integrità fisica.