Contratto obbligazione
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Cosa sono le fonti delle obbligazioni?

Quando ci si appresta a studiare il diritto privato, i diritti di obbligazione rientrano fra gli argomenti più difficili cui approcciarsi. In questo articolo cercheremo di aiutare il lettore a trovare il “bandolo della matassa”.

Nel diritto privato le obbligazioni (o diritti di credito) sono diritti relativi; si tratta, infatti, di diritti che possono essere fatti valere soltanto nei confronti di soggetti determinati.

Inoltre, un’altra caratteristica dei diritti in esame è che per soddisfare l’interesse del creditore, cioè della parte attiva del rapporto obbligatorio, occorre la cooperazione del soggetto passivo, cioè del debitore.

Ma quali sono le fonti delle obbligazioni? Da dove originano i diritti e gli obblighi che compongono il rapporto obbligatorio? Sono queste le domande alle quali cercheremo di dare una risposta di immediata comprensione.

Avere chiaro il concetto di obbligazione e comprendere da cosa quest’ultima prende vita, ci permette di capire il meccanismo che fonda tutto il sistema della responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Che cos’è un’obbligazione?

Le obbligazioni consistono in un vincolo giuridico che lega due o più soggetti in forza del quale uno, il debitore, è tenuto verso l’atro, il creditore, al compimento di una determinata prestazione.

La loro disciplina è contenuta nel Codice Civile (libro IV, artt. 1173-2059); tuttavia, quest’ultimo non definisce l’obbligazione in maniera espressa ma ne individua i tratti peculiari, le vicende e ne disciplina alcune tipologie specifiche.

Precisamente, l’obbligazione consiste in un rapporto giuridico tra due parti: una in posizione attiva (creditore), l’altra in posizione passiva (debitore). Perciò, in virtù di tale rapporto, il debitore è obbligato a tenere un determinato comportamento per soddisfare un interesse del creditore.

Da un punto di vista strutturale, quindi, all’interno del rapporto obbligatorio è possibile individuare:

  • il debito, ovvero il dovere di adempiere ad una determinata prestazione;
  • la posizione giuridica attiva, il credito, cioè il diritto all’adempimento. Si tratta della pretesa giuridicamente tutelata del creditore ad ottenere la prestazione;
  • il comportamento che il debitore deve tenere a vantaggio del creditore, cioè la prestazione. Esso può consistere nel dare, fare o non fare qualcosa.

Ai sensi dell’art.1174 c.c. :”la prestazione che forma oggetto dell’obbligazione deve essere suscettibile di valutazione economica – (la norma si riferisce al carattere essenziale della patrimonialità della prestazione) – e corrispondere a un interesse, anche non patrimoniale, del creditore”.

Inoltre, la prestazione dovrà essere possibile, lecita, determinata o determinabile.

Come si costituisce un’obbligazione e quali sono le sue fonti?

L’art. 1173 c.c. individua le fonti dell’obbligazione nel contratto, nel fatto illecito e in ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell’ordinamento giuridico.

Le obbligazioni che nascono dalle fonti elencate ex art. 1173 c.c. si definiscono obbligazioni civili.

Nell’ultima parte dell’articolo, si richiama il cd. “principio di atipicità delle fonti”: questo significa che possono considerarsi fonti di obbligazione, non solo quelle espressamente previste e disciplinate dal legislatore, ma anche tutti quegli atti e fatti che l’ordinamento considera idonei a produrre rapporti obbligatori.

Quindi, la prima fonte richiamata dal Codice è il contratto, esso rappresenta, infatti, la tipica fonte delle obbligazioni. Seguono il fatto illecito, vale a dire il fatto (doloso o colposo) che cagiona ad altri un danno ingiusto e, infine, in via residuale, tutti quegli ulteriori accadimenti che l’ordinamento ritiene idonei alla produzione di obbligazioni.

Dunque, alla luce di quanto detto, alcune fonti hanno natura negoziale, quindi in esse è essenziale la volontà del soggetto affinché possa nascere il rapporto obbligatorio. A questo proposito, si parla anche di fonti volontarie, ne sono un esempio i contratti e le promesse unilaterali.

Altre fonti, invece, non presentano tale natura, per cui creano il rapporto obbligatorio anche senza o contro la volontà del soggetto che sarà tenuto ad eseguire la prestazione. In questo caso, abbiamo fonti involontarie o derivanti dalla legge come:

  • la gestione di affari altrui;
  • il pagamento dell’indebito;
  • l’arricchimento senza causa;
  • i fatti illeciti.

Come può un atto illecito diventare fonte di un’obbligazione?

Seconda fonte di obbligazioni, ex art. 1173 c.c., è il fatto illecito; esso, infatti, determina, in capo a chi l’ha compiuto, l’obbligo di risarcire il danno.

L’obbligazione da fatto illecito nasce da una fonte non volontaria, in quanto l’obbligazione di risarcimento è effetto non voluto dall’autore del fatto.

Il concetto di obbligazione richiama comportamenti volontari, per cui, anche se la norma utilizza l’espressione “fatto illecito”, si ritiene, pacificamente, che sia più appropriato fare riferimento all’ ”atto illecito”.

Hanno rilevanza in materia gli artt. 2043 e 2046 del codice civile, dedicati rispettivamente al “risarcimento per fatto illecito” e alla “imputabilità del fatto dannoso”.

Se leggiamo insieme le due norme, infatti, possiamo cogliere i presupposti necessari affinché l’autore dell’illecito civile sia obbligato a risarcire al soggetto danneggiato il pregiudizio che gli viene arrecato. Tali presupposti sono:

  • il fatto: cioè il comportamento dannoso;
  • l’illiceità del fatto: è illecito qualsiasi fatto, doloso o colposo, che cagioni ad altri un     danno ingiusto (art. 2043 c.c.);
  • imputabilità: la coscienza e la volontà del danneggiante di realizzare il fatto;
  • il nesso di causalità fra il fatto e l’evento dannoso, quest’ultimo deve essere una conseguenza immediata e diretta del primo;
  • danno: qualsiasi lesione di un interesse meritevole di tutela secondo l’ordinamento giuridico.
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Fonti normative:

  • “Fonti delle obbligazioni” art. 1173 c.c.
  • “Carattere patrimoniale della prestazione” art. 1174 c.c.
  • “Risarcimento per fatto illecito” art. 2043 c.c.
  • “Imputabilità del fatto dannoso” art. 2046 c.c.