il processo penale
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Cos’è e come funziona il processo penale?

Se ti stai domandando cosa sia e come funziona il processo penale, l’approfondimento di Ripetiamo Diritto ti aiuterà a trovare le risposte che cerchi e a sciogliere i tuoi dubbi sull’argomento.

Innanzitutto il processo penale rappresenta solo una fase dell’intero procedimento penale, che inizia con l’acquisizione della notizia di reato da parte dell’Autorità Giudiziaria.

Dunque, il processo penale è quella fase del procedimento penale in cui i giudici procedono all’accertamento della responsabilità penale di un soggetto, imputato di aver commesso un certo reato.

Ebbene, in questo nuovo articolo procederemo ad una disamina del processo penale, individuandone la precisa definizione, le fasi, i tempi e i soggetti coinvolti.

Le parti necessarie ed eventuali del processo penale

I soggetti necessari che partecipano al processo penale sono: il Pubblico Ministero, che esercita l’azione penale; l’indagato/imputato, che è colui che si sottopone all’accertamento della sua eventuale responsabilità penale in relazione ad un determinato fatto; l’avvocato difensore, che assiste e rappresenta in giudizio l’imputato; infine, il giudice che è colui che deciderà circa la responsabilità penale dell’imputato.

Accanto ai soggetti necessari del processo penale, ve ne sono altri la cui partecipazione allo stesso è solo eventuale. Si tratta, più in particolare, della parte civile, della persona offesa dal reato, del responsabile civile, del soggetto civilmente obbligato per la pena pecuniaria. Vediamo insieme, brevemente, il rispettivo ruolo svolto nel processo.

La parte civile interviene volontariamente nel processo al fine di conseguire le restituzioni ovvero il risarcimento del danno in relazione al reato per cui si procede.

La persona offesa dal reato è il soggetto titolare del bene giuridico leso dalla violazione del precetto penale che lo tutela. La sua partecipazione al processo si concretizza nel momento in cui esercita la sua facoltà di presentare memorie, attività che può esercitare in ogni stato e grado del processo, con l’ulteriore facoltà in primo e secondo grado di poter allegare anche degli elementi probatori. Spesso tale figura coincide con la parte civile.

Il responsabile civile è quel soggetto obbligato a risarcire il danno cagionato dall’imputato. Può intervenire volontariamente, ma se non lo fa può essere citato in giudizio. È obbligato in solido con l’imputato per il risarcimento.

Infine, il soggetto civilmente obbligato per la pena pecuniaria è l’ente o la persona fisica che deve provvedere al pagamento della multa o dell’ammenda elevata a carico dell’imputato. I presupposti per la citazione in giudizio di tale parte eventuale sono l’insolvibilità dell’imputato e la sua soggezione all’autorità, direzione o vigilanza del soggetto in questione che ne assume la responsabilità.

In cosa consiste un processo penale

Nell’introduzione, abbiamo specificato che il processo penale è solo una fase del complessivo procedimento penale. Ma cosa si intende per “procedimento penale”?

Per procedimento penale si intende una serie concatenata di atti, compiuti dai soggetti che la legge precisamente individua (giudice, PM, avvocato difensore), di cui il primo è rappresentato dall’iscrizione della notizia di reato nell’apposito registro tenuto presso ogni ufficio della Procura della Repubblica, mentre l’ultimo è costituito dalla pubblicazione della sentenza resa dal giudice.

Alcuni di questi atti vengono compiuti all’interno del processo penale, che consiste dunque in quel solenne momento in cui i giudici sono chiamati a valutare la responsabilità penale dell’indagato/imputato.

Occorre, dunque, specificare che le attività di iscrizione della notizia di reato, delle indagini preliminari e dell’udienza preliminare sono fasi del procedimento penale, che introducono il processo penale vero e proprio. Ovviamente, ciò non è sempre possibile, in quanto, all’esito delle indagini preliminari svolte dal Pubblico Ministero, potrebbe succedere che quest’ultimo chieda l’archiviazione del fascicolo, attività che decreterebbe la fine del procedimento.

Quando scatta il processo penale

Come anticipato, il primo atto, preordinato all’inizio del processo penale, è rappresentato dall’iscrizione della notizia di reato nell’apposito registro tenuto presso la Procura della Repubblica del tribunale.

Dopo l’iscrizione, scatta la fase delle indagini preliminari, all’esito della quale il Pubblico Ministero deve decidere, sulla base delle prove raccolte, se l’accusa nei confronti dell’indagato sia fondata, e dunque richiederne il rinvio a giudizio, oppure non lo sia, perché le prove sono inconsistenti oppure del tutto assenti. In tal caso, si procederà alla richiesta di archiviazione del fascicolo, alla quale la persona offesa può opporsi, depositando, nei termini previsti dalla legge, una apposita istanza. Con questa, si chiede formalmente che venga concessa una proroga al Pubblico Ministero per condurre ulteriori indagini, all’esito delle quali si assisterà nuovamente alla richiesta di rinvio a giudizio oppure ad una seconda, e inoppugnabile, richiesta di archiviazione. Fino a questo momento, l’interlocutore delle parti è rappresentato dal giudice per le indagini preliminari.

Qualora vi sia una richiesta di rinvio a giudizio, verrà fissata un’udienza che si terrà dinanzi ad un diverso giudice, quello per l’udienza preliminare (GUP). Questi sentirà in camera di consiglio il Pubblico Ministero e l’avvocato difensore, dopodiché dovrà decidere se l’accusa è fondata o meno, emettendo rispettivamente un decreto di rinvio a giudizio ovvero una sentenza di non luogo a procedere.

Nel primo caso, si rinvierà a giudizio l’indagato, che a questo punto diventa imputato in un processo penale vero e proprio, dando inizio al dibattimento.

 I riti speciali

Quanto finora esposto riguarda il procedimento penale ordinario.

All’esito dell’udienza preliminare, ed entro la prima udienza dibattimentale, l’imputato può chiedere di essere giudicato per mezzo dei riti alternativi che l’ordinamento giuridico italiano prevede.

Questi istituti di giustizia penale speciale consentono all’Autorità Giudiziaria di pervenire al medesimo risultato di un procedimento ordinario in tempi più brevi. Ciò è reso possibile grazie alle diverse previsioni in merito soprattutto alla formazione della prova o alle questioni circa l’inquadramento giuridico della condotta dell’indagato/imputato, con dei risvolti anche in termini di quantificazione della pena (i riti speciali prevedono un meccanismo di incentivazione al loro utilizzo attraverso i cd. “sconti di pena” previsti dalla legge in caso di applicazione di un rito speciale, ad es. nel caso del cd. “patteggiamento” o del giudizio abbreviato).

Quali sono le fasi del processo penale

Le fasi del processo penale sono sostanzialmente due: il dibattimento e la pronuncia della sentenza.

Il dibattimento processuale è certamente la fase più importante dell’intero procedimento penale. Ciò in quanto rappresenta il momento in cui le prove ottengono quel riconoscimento tale da consentire al giudice di porle alla base della sua decisione. Infatti, è bene precisare che le prove raccolte fino al dibattimento devono essere oggetto di formazione in contraddittorio nel dibattimento. Cosa significa? Che se una prova è stata raccolta nella fase delle indagini preliminari, questa deve essere messa a disposizione dell’avvocato difensore per formare correttamente il contraddittorio con l’accusa e consentire al giudice di valutarla avendo sentito entrambe le parti costituite.

Questa fase è importantissima, perché l’avvocato difensore, fino al momento del dibattimento, non è a conoscenza delle risultanze probatorie ottenute dall’accusa in quanto fino al momento dell’udienza preliminare la sua figura è di fatto estranea al procedimento. Abbiamo infatti visto che la sua prima vera attività processuale consta nella partecipazione all’udienza preliminare.

La fase della sentenza, invece, segna la conclusione del processo penale, poiché è il provvedimento con cui il giudice definisce il processo, e dichiara se l’imputato è colpevole o innocente. Naturalmente, la sentenza è impugnabile prima in appello e poi in Cassazione, dopodiché diverrà irrevocabile. Lo stesso accade se la sentenza di primo grado non viene impugnata nei termini di legge.

Quanto dura un processo penale

Il quesito a cui bisognerebbe fornire una risposta con questo paragrafo appare del tutto aleatorio, nel senso che è impossibile fornire una stima precisa della durata di un processo penale.

Anche con il favore e il supporto del dato statistico, che ci dice da un lato che mediamente in Italia un procedimento penale dura circa quattro anni e mezzo (dalla fase di iscrizione della notizia di reato sino alla sentenza della Cassazione), e dall’altro che per un processo di primo grado serve mediamente un anno, in realtà fornire una risposta certa alla questione è operazione di fatto impossibile.

Ciò in quanto la durata, sia dell’intero procedimento che del solo dibattimento, è legata ad una moltitudine di fattori e di variabili la cui ampiezza rende tale calcolo impossibile. La difficoltà nella ricostruzione storica dei fatti, le scelte effettuate dalle parti a livello strategico-processuale e il numero degli imputati rappresentano variabili che incidono sulla speditezza del processo.

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