art.28 statuto dei lavoratori
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Art. 28 Statuto dei lavoratori: Repressione della condotta antisindacale

La definizione di condotta sindacale

L’articolo 28 è una norma di chiusura dello Statuto dei Lavoratori (Legge n. 330 del 1970) e prevede uno specifico procedimento giurisdizionale dedicato alla repressione della condotta antisindacale del datore di lavoro. Tale condotta si configura in presenza di comportamenti diretti a impedire o limitare l’esercizio della libertà dell’attività sindacale nonché del diritto di sciopero. Il comportamento è individuato rispetto alla idoneità lesiva dei beni protetti.

Alcuni esempi di beni protetti sono: il diritto di sciopero (come espressamente enunciato dalla norma), il diritto a partecipare alle elezioni ed essere eletto rappresentante sindacale aziendale, il diritto di partecipare ad assemblee organizzate dalla categoria sindacale di appartenenza e il diritto di iscriversi ad una associazione sindacale.
Il Legislatore è consapevole della difficoltà di tipicizzare, a priori, comportamenti vietati.

Elemento oggettivo e elemento soggettivo

La condotta antisindacale deve essere costituita da un elemento oggettivo e un elemento soggettivo. Il primo viene individuato nella capacità, anche solo potenziale, della condotta del datore di ledere gli interessi dei lavoratori tutelati; il secondo, invece, è la coscienza e la volontà del datore stesso di tenere un comportamento antisindacale.
Molto dibattuta in giurisprudenza è stata la rilevanza dell’elemento soggettivo. A tal riguardo sono sorti due orientamenti: il primo a favore della necessaria sussistenza dello specifico animus di antisindacabilità, l’altro della irrilevanza dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa del datore di lavoro. Ad oggi la giurisprudenza maggioritaria accoglie questa seconda impostazione.

Il procedimento

Il procedimento previsto dall’articolo 28 St Lav. è introdotto con ricorso al giudice del lavoro presso il tribunale (in composizione monocratica) del luogo dove è posto in essere il comportamento denunciato.
È una procedura giudiziale a cognizione sommaria caratterizzata da un’attività istruttoria rapida e limitata agli accertamenti minimi indispensabili. Il giudice, nei due giorni successivi alla presentazione del ricorso, convoca le parti e assume informazioni sommarie; all’esito degli accertamenti emette decreto motivato immediatamente esecutivo, ordinando la cessazione del comportamento e la rimozione degli effetti.

In tale tipo di procedimento, ove la finalità principale è la repressione della condotta antisindacale, il giudice, non può decidere con decreto inaudita altera parte (ovvero, senza contraddittorio); il ricorrente deve provare il periculum in mora e l’altra parte deve essere messa nelle condizioni di poter controbattere. Ciò in quanto l’interesse protetto dall’ordinamento, ovvero il libero esercizio della dell’attività sindacale e del diritto di sciopero, è uno degli aspetti più tutelati dal nostro ordinamento.

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La parte soccombente può proporre opposizione entro quindici giorni dall’emissione del provvedimento; in tal modo avrà inizio un procedimento a cognizione piena, ma ovviamente eventuale.

La legittimazione attiva spetta agli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse.
A tal proposito, in giurisprudenza si sono contrapposti due orientamenti: uno soggettivo, che si limita alla verifica delle disposizioni statuarie per valutare la caratura nazionale dell’associazione, l’altro oggettivo, più coerente alla ratio della norma, che richiede lo svolgimento di un’effettiva azione sindacale a livello nazionale.
Privi di legittimazione sono sicuramente i singoli lavoratori i quali, in caso di comportamenti plurioffensivi (che cioè ledano i diritti sindacali protetti dall’articolo 28) non potranno utilizzare questo speciale procedimento.

La Corte costituzionale ha specificato che la scelta del Legislatore è razionale e consapevole perché affida il particolare strumento ad organizzazioni responsabili che abbiano una effettiva rappresentatività nel campo del diritto del lavoro e possono operare scelte concrete e ben mirate. Il giudice delle leggi ha anche superato la censura di potenziale conflitto della norma statutaria con l’art. 24 Cost.
Una lettura aperta della norma comprende, infatti, anche il concetto di interesse sulla base del quale l’organizzazione sindacale valuta la lesione della propria libertà.
Legittimato passivo è il datore di lavoro che risponde anche dei comportamenti dei suoi collaboratori.

In alcuni casi è possibile, anche, che tale violazione riguardi i contratti collettivi. Non c’è particolare dubbio riguardo la violazione della parte obbligatoria degli stessi, maggiore attenzione richiede la violazione della loro parte normativa che ha quali destinatari i singoli prestatori di lavoro. In questo caso potrà configurarsi un comportamento antisindacale solo laddove la violazione dei diritti dei singoli, in particolare se iscritti a un certo sindacato, abbia come scopo mediato il vulnus al soggetto collettivo.
Il Legislatore ha previsto tipiche ipotesi di comportamento antisindacale, come la violazione delle previsioni degli accordi e contratti collettivi di lavoro concernenti diritti e le attività del sindacato nel settore dei servizi pubblici essenziali.
Tale procedimento speciale viene applicato anche alle pubbliche amministrazioni. La voluta indeterminatezza della fattispecie genera non poche questioni sui limiti di antisindacabilità.
Non basta la sussistenza di qualsiasi interesse aziendale a giustificare il comportamento del datore ed escludere l’applicabilità dell’articolo 28. Occorre un interesse specifico e circostanziato così da escludere che il comportamento sia diretto a contrastare l’esercizio di diritti sindacali.

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