Fenomeno sindacale e Costituzione – Parte 2

sindacato e costituzione

5. l’ambito soggettivo

Nell’ambito del “sindacale” rientrano anche le organizzazioni che rappresentano gli interessi datoriali, secondo la concezione cosiddetta bilaterale della libertà sindacale. Se si adottasse invece una prospettiva storica si farebbe riferimento alla aggregazione dei lavoratori funzionali a compensare la situazione di inferiorità socio-economica.

La copertura dell’articolo 39 è limitata alle esperienze di rappresentanza e tutela del lavoro subordinato con possibile estensione anche ai cosiddetti parasubordinati, in quanto soggetti in situazione di soggezione economica. Per converso l’associazione datoriale, e tutta la relativa esperienza collettiva, sono un fenomeno di risposta alla aggregazione dei lavoratori.
Tant’è che quest’ultima più che ricondursi all’articolo 39 cost si riconosce negli articoli 18 e 41 Cost che, pur essendo estesi, hanno una minore pregnanza. Ciò significa che non sussiste una certa simmetria di fronte alla garanzia del diritto di sciopero e il riconoscimento di strumento caratteristico, simile, dell’azione datoriale, in primo luogo la serrata. Ciò nonostante nessuno dubita della libertà di autodeterminazione di entrambe le parti. 

In quanto ai rapporti tra l’associazionismo imprenditoriale e quello dei lavoratori l’articolo 17 dello Statuto dei lavoratori vieta ai datori e alle associazioni datoriali di costruire o sostenere con mezzi finanziari, o altrimenti, associazioni sindacali di lavoratori. Si tratta dei cosiddetti sindacati di comodo, denominati anche gialli. Il legislatore interviene a tutela dell’effettività della libertà sindacale impedendo una distorsione della fisiologia dialettica tra datori e sindacati.

Ci sono alcune limitazioni alla libertà sindacale. In primo luogo è il caso dei dipendenti pubblici che pur essendo stati sottoposti a privatizzazione del lavoro, non si esclude che in ragione dell’interesse generale, possano esserci delle regole peculiari che riguardano tale categoria. Ad esempio le forze di polizia non possono esercitare il diritto di sciopero.

6. Sindacato e contratto collettivo con efficacia generale (articolo 39 seconda parte Cost).

Il pluralismo sindacale consiste nella interazione tra più organizzazioni sindacali. Ciò ci porta ad una specifica regolazione del fenomeno. Il Costituente, con i successivi commi dell’articolo 39, ha cercato di intervenire in relazione al piano dove tali problemi sono più evidenti e pressanti con una disciplina ad hoc sul contratto collettivo e sulla efficacia soggettiva.

Nei 3 capoversi dell’articolo si disegna un microsistema funzionale all’attribuzione di efficacia soggettiva generalizzata al contratto collettivo.
Bisogna tenersi lontani dal modello corporativo in cui sussisteva un singolo sindacato e la negazione delle altre libertà sindacali. Tale soggetto era di diritto pubblico e stipulava un contratto a tutti gli effetti fonte del diritto.
Oggi la situazione è ben diversa. Nell’articolo 39 si specifica che i sindacati chiedono la registrazione presso uffici locali o centrali. A tal fine è necessario l’adozione di uno statuto interno a base democratica. I sindacati registrati acquistano la personalità giuridica e possono stipulare il contratto collettivo con efficacia generale per tutti gli appartenenti alla categoria mediante una rappresentanza unitaria sulla base dei soggetti iscritti.

Nonostante ci siano questi spunti manca una disciplina legislativa di attuazione dell’articolo della Costituzione. Questa mancanza è dovuta una serie di ragioni come per esempio il fatto che le organizzazioni sindacali appena uscite dall’esperienza corporativa non videro di buon grado il controllo sul numero degli iscritti e sulla democraticità del loro statuto.
Ciò ha determinato lo sviluppo del sistema sindacale di fatto, privo di una regolazione normativa statale ma che comunque ha una sostanziale pariteticità e unità di azione fattuale tra le grandi confederazioni dei lavoratori, da un lato, e il riconoscimento con la controparte datoriale dall’altro.

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7. La ricostruzione privatistica del fenomeno sindacale

Nonostante il suo spiccato interesse collettivo il fenomeno sindacale è stato ricondotto nell’ambito del diritto dei privati. Le organizzazioni sindacali e i partiti politici hanno scelto di restare nell’alveo scarsamente regolato delle associazioni non riconosciute. Tra gli interpreti è unanime l’inquadramento della disciplina dell’organizzazione sindacale nelle regole di cui agli articoli 36, 37 e 38 del codice civile.

Minore attenzione è stata dedicata alla coalizione di lavoratori occasionale e spontanea in quanto per lo più ricondotta alla figura del comitato, ex articolo 39 c.c. Ordinamento interno e amministrazione dell’associazione sono regolati dagli accordi tra gli associati. L’associazione può stare in giudizio tramite la presidenza o la direzione. È dotata di un fondo comune formato dei contributi degli associati, che è garanzia patrimoniale per le obbligazioni assunte per conto della associazione.

Il codice civile ha una disciplina volta per lo più a tutelare le ragioni dei creditori quindi ci sono una serie di lacune legislative. Il fenomeno sindacale viene ricondotto anche alla sfera del mandato nel momento in cui il lavoratore aderisce a quel determinato sindacato.

8. La teoria dell’ordinamento intersindacale

Il fenomeno dell’ordinamento intersindacale trova inquadramento nel cosiddetto sistema sindacale di fatto. Un autorevole autore, Giugni, riconosce, alla ricostruzione privatistica, il pregio di aver risposto alla istanza di libertà insita nelle dinamiche individuali e collettive proprio del fenomeno sindacale, tuttavia il sistema è inadeguato a esprimere le peculiarità del fenomeno.

Secondo Giugni il fenomeno è qualcosa di nuovo per l’ordinamento e alcune categorie collegate alla autonomia individuale non possono comprenderlo. A tal riguardo egli dà al potere sindacale un aspetto diverso rispetto a quello del diritto privato e lo definisce come potere originario. L’autore si concentrerà sulla relazione e sulle regole che le parti sociali si danno nella loro autonomia e nel reciproco interesse; quindi valuta ciò che effettivamente accade nella realtà.

È come se nella visuale dell’ordinamento intersindacale è la realtà a conformare la norma. Quindi Giugni rileva che CGIL CISL e UIL hanno dato vita a un sistema fattuale di produzione di norme proprio; un insieme normativo di fatto che garantisce un equilibrio dinamico tra gli interessi delle parti, dove hanno rilievo tanto le regole sui rapporti individuali di lavoro quanto quelle riguardanti le relazioni tra soggetti collettivi in cui si sostanzia il sistema di produzione, inquadrabili nella parte obbligatoria del contratto collettivo.

Si configura quindi un autonomo ordinamento indipendente da quello statuale, originario perché non è derivato dall’ordinamento statuale. L’architrave è il reciproco riconoscimento delle parti ciascuna delle quali legittima l’altra nella veste di portavoce dell’intero ambito di riferimento. Ad assumere rilievo e il concetto di rappresentatività, ovvero della capacità del sindacato di interpretare e tutelare in concreto interessi del prestatore.
Un tale assetto non è privo di rimedi auto sanzionatori al suo interno; in primis lo sciopero che subentra quando le organizzazioni sindacali dei lavoratori si accorgono che la controparte datoriale non rispetti le regole. 

Fonti normative

• Costituzione: artt. 18, 39,40, 41
• CCNL del 1969
• Protocollo del 23 luglio del 1993
• Accordo interconfederale del 2011
• Testo unico sulla rappresentanza sindacale del 2014.
• Accordo quadro del 2009
• Patto della fabbrica del marzo 2018
• Convenzione OIL del 1948
• Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali
• Carta sociale Europea
• Carta di Nizza del 2000.
• Statuto dei lavoratori: artt. 14,15,16 e 17
• Codice Civile: artt. 36, 37 e 38

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