ENTI CHE PARTECIPANO ALLA VITA DI RELAZIONE INTERNAZIONALE
PREMESSA
Non c’è una completa identificazione tra soggetti di diritto internazionale ed enti che partecipano alla vita di relazione internazionale. Ad esempio gli Stati sovrani e indipendenti hanno piena soggettività internazionale, gli insorti hanno limitata capacità internazionale e sono destinatari solo di alcune situazioni giuridiche soggettive. La soggettività internazionale di alcune entità minori (come l’Ordine di Malta) invece, è molto contestata.
Una valutazione generale consente di dividere in quattro categorie tali enti.
Un primo gruppo è formato dagli enti territoriali: ne fanno parte gli Stati indipendenti e sovrani e gli insorti i quali esercitano il potere di governo su una comunità territoriale.
Il secondo gruppo si compone di enti non territoriali che aspirano a governare una comunità territoriale; tra questi sono annoverati i governi in esilio e i movimenti di liberazione nazionale.
Il terzo gruppo è formato da enti non territoriali i quali non aspirano ad acquisire alcun territorio; è il caso della Santa Sede, dell’Ordine di Malta e del Comitato internazionale della Croce Rossa.
Una quarta categoria è formata dalle Organizzazioni Internazionali: enti non territoriali chiamati occasionalmente ad amministrare un territorio; sorgono per volontà degli Stati e sono pertanto collegati indissolubilmente a questi ultimi.
La tutela dei diritti umani è un ambito fondamentale del diritto internazionale: anche se il singolo soggetto non partecipa alla produzione, all’accertamento e alla realizzazione coercitiva del diritto, lo stesso ha personalità internazionale.
ENTI TERRITORIALI
Stati sovrani e indipendenti
Ruolo primario nelle relazioni internazionali è proprio degli enti dotati di potestà territoriale, primi fra tutti gli Stati, soggetti principali del diritto internazionale. La soggettività internazionale è propria degli Stati sovrani ed indipendenti. Non sono, invece, soggetti di diritto internazionale gli Stati membri dello Stato federale, poiché non sono considerati indipendenti (essendo solo lo Stato federale soggetto di diritto internazionale, lo stesso è responsabile nel caso di illeciti compiuti dai singoli Stati membri).
Qualora la Costituzione dello Stato membro faccia riferimento alla possibilità dello stesso di predisporre trattati con altri stati si tratta di una competenza decentrata dello Stato centrale. Stessa cosa avviene nel nostro ordinamento: la Costituzione prevede la possibilità che le Regioni possano concludere accordi con altri stati ma secondo il diritto internazionale la potestà è comunque di competenza dello Stato italiano che per certe materie ha dato competenza ad altri enti minori.
Non è elemento rilevante ai fini dell’acquisto della soggettività internazionale la dimensione del territorio di uno Stato o del suo popolo. Sono a pieno titolo soggetti di diritto internazionale Stati molto piccoli (Lussemburgo). Tuttavia sorge un problema per i cd Stati Esigui (San Marino, Monaco); poiché questi dipendono da terzi per la condotta delle loro relazioni internazionali. Pertanto, il dubbio sta proprio nella mancanza di indipendenza: più è forte l’incisività dello Stato vicino più è difficile che gli venga riconosciuta la soggettività internazionale.
Ad esempio nel trattato con la Francia, Monaco si era impegnato ad esercitare i suoi diritti di sovranità in conformità agli interessi francesi. Con un ulteriore trattato del 2002 si è stabilito che Monaco esercita la propria sovranità in conformità agli interessi fondamentali della Repubblica francese nei settori della politica, dell’economia, della sicurezza e della difesa. A differenza del passato è stata, solo, abolita la clausola secondo cui in caso di estinzione della casa regnante di Monaco il territorio sarebbe diventato un protettorato francese. Oramai, però, ad oggi gli Stati esigui fanno parte delle Nazioni Unite.
Mancano del requisito dell’indipendenza, ma sono da alcuni considerati soggetti di diritto internazionale, gli Stati protetti, creati durante il periodo coloniale. Lo Stato protettore assumeva la rappresentanza internazionale dello Stato protetto e stipulava per suo conto i trattati internazionali. Aveva un’ingerenza più o meno ampia che poteva manifestarsi in due modi: o il potere legislativo veniva esercitato congiuntamente da organi dello Stato protetto e organi dello Stato protettore oppure gli organi dello Stato protettore si sostituivano pienamente allo Stato protetto.
È il caso del trattato che si instaurò tra Francia Marocco e Tunisia; oggi tale trattato sarebbe considerato invalido poiché sussiste il divieto di ristabilimento di una dominazione coloniale. Il protettorato di diritto internazionale presuppone l’esistenza di uno stato protetto e di uno stato protettore; il protettorato di diritto coloniale è frutto di accordi stipulati a livello locale con i capi tribù.
Se il protettorato fu instaurato a tutela dell’interesse dello Stato protettore, i mandati e le amministrazioni fiduciarie, cessati con l’estinzione della Società delle Nazioni, furono istituite nell’interesse delle sole popolazioni locali. Una volta raggiunta l’indipendenza di questi territori l’amministrazione fiduciaria non aveva più senso.
Il vassallaggio invece è figura diversa: l’entità sotto vassallaggio, pur rimanendo autonoma, ha funzioni di governo indistinte da quelle delle entità superiore (ai tempi dell’Impero Ottomano le forze armate egiziane erano parte integrante dell’organizzazione militare ottomana).
Non sono annoverati tra i soggetti diritto internazionale anche quelle entità dotate di autonomia all’interno di uno Stato e che dovrebbero diventare il nucleo su cui costruire un futuro Stato. È il caso della Palestina: l’Autorità nazionale palestinese manca del requisito dell’effettività e dell’indipendenza essendo soggetta alla volontà di Israele, che controlla le frontiere terrestri, marittime e aeree dei territori governati dall’autorità.
Nonostante, nel 1988, sia stato proclamato lo stato della Palestina tale programmazione è rimasta priva di effettività: la Palestina non è membro delle Nazioni Unite e gode dello status di Stato osservatore. Nel 2011 diventa però membro dell’Unesco, ratifica e aderisce a un numero notevole di trattati; per cui si può sostenere che la Palestina ad oggi ha una limitata soggettività internazionale e il suo percorso è ancora in evoluzione.
Non sono Stati poiché mancano di indipendenza i cosiddetti Stati fantoccio creati dall’occupante durante la guerra: atto proibito dal diritto internazionale. Non furono mai considerati Stati sovrani i Bantustan creati dal Sudafrica per dare attuazione alla politica di apartheid.
L’articolo 1 della convenzione di Montevideo stabilisce che lo Stato è soggetto di diritto internazionale qualora possegga i seguenti requisiti: popolazione permanente, territorio definito, autogoverno e capacità di intrattenere relazioni internazionali con gli altri stati. La Cassazione ha affermato che l’organizzazione che eserciti indipendentemente il potere di governo su una comunità territoriale diviene soggetto di diritto internazionale in modo automatico e senza che sia necessario il riconoscimento di altri Stati.
Gli insorti
Partecipano alla vita di relazione internazionale anche i cd insorti o movimenti insurrezionali che perseguono, mediante la lotta armata, il rovesciamento del governo di uno Stato (governo legittimo o costituito) oppure la secessione di una parte del territorio dello Stato medesimo, purché abbiano acquisito un controllo abbastanza stabile su parte del territorio nazionale.
Il movimento insurrezionale ha una propria individualità sul piano internazionale solo qualora eserciti un effettivo controllo su una porzione del territorio e sulla relativa popolazione; quindi non si deve trattare di semplici tensioni o disordini interni, come le sommosse e gli atti isolati di violenza.
La loro rilevanza internazionale è legata al principio di effettività: il movimento ha il carattere della temporaneità in quanto può, in caso di vittoria, trasformarsi in uno stato o sostituirsi al governo, in caso di sconfitta retrocedere a semplice gruppo di individui.
La capacità internazionale è ridotta e spesso si sostanzia nelle norme che regolano la condotta durante l’ostilità e in quelle che disciplinano l’esercizio del potere di imperio del suddetto movimento. Possono concludere accordi con altri soggetti internazionali.
In merito alla disciplina della guerra civile il governo legittimo può reprimere l’insurrezione con il solo limite del rispetto dei diritti umani.
I membri delle forze armate insurrezionali, non essendo combattenti, qualora vengano catturati non godono dello status di prigioniero di guerra ma possono essere trattati come semplici criminali per gli atti di violenza compiuti.
Nel caso in cui l’insurrezione venga sconfitta il governo legittimo non è responsabile per i danni provocati dagli insorti; se l’interruzione è vittoriosa il nuovo governo è tenuto a riparare i danni ed è responsabile anche dei danni causati dal governo predecessore.
I terzi possono aiutare il governo costituito ma non gli insorti in quanto commetterebbero un illecito internazionale.