organi della pubblica amministrazione
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Gli organi della Pubblica Amministrazione: competenze e relazioni

L’organo

Le persone giuridiche agiscono attraverso gli organi, che si avvalgono di persone fisiche per svolgere la loro attività. Il meccanismo di imputazione prevede che l’azione dell’organo sia attribuita all’ente.

Nello specifico, è organo la persona o l’insieme di persone che esercitano una potestà pubblica; esso  è costituito da uno o più soggetti titolari (funzionari) e ha una sfera di competenza, definita anche ufficio, che rappresenta la parte di pubblico potere che gli è attribuita da norme di fonte legislativa, con effetti nei confronti di terzi estranei all’amministrazione.

Le diverse tipologie di organi

Nell’ambito dell’amministrazione pubblica, le funzioni possono essere esercitate sia da organi monocratici che da organi collegiali. Gli organi monocratici sono costituiti da un singolo individuo (es. Ministri, Capo dello Stato, Prefetti), mentre gli organi collegiali (es. le Camere, i Consigli comunali e metropolitani, le commissioni esaminatrici) sono composti da più persone che decidono collegialmente, prevalendo la volontà della maggioranza.

In un organo collegiale, la decisione è frutto dell’unione delle volontà individuali dei membri, che agiscono contemporaneamente e in condizioni di parità per formare un atto unitario espressione dell’organo complessivamente considerato. La regola prevalente per l’adozione di decisioni è la maggioranza semplice, ovvero la metà più uno dei votanti, sebbene possano esserci eccezioni che richiedono, per specifiche materie, maggioranze più ampie o qualificate.

Per la validità delle sedute è necessario un quorum costitutivo, generalmente fissato nella metà più uno dei membri.

Tra le possibili classificazioni degli organi collegiali rileva la distinzione tra collegi perfetti e collegi imperfetti.

Ai collegi perfetti generalmente sono richieste manifestazioni di giudizio; per la validità delle decisioni è richiesta la partecipazione di tutti i membri, che devono essere dotati di speciale competenza nella materia su cui sono chiamati ad esprimere il proprio parere. Il parere deve essere motivato, per cui non è ammesso lo scrutinio segreto. La presenza di supplenti garantisce la continuità operativa in caso di assenze o impedimenti.

Nei collegi imperfetti, invece, il quorum costitutivo corrisponde alla metà più uno dei membri dell’organo. Questi collegi solitamente si occupano di funzioni di gestione e i loro membri rappresentano gruppi sociali, sindacali, politici o professionali.

Quando un ente ha un’organizzazione ramificata sul territorio si distinguono organi centrali e organi periferici. I primi detengono competenze su tutto il territorio dell’ente, come ad es. il Governo, i secondi operano in ambiti territoriali specifici, come ad es. i Prefetti.

Non tutti gli organi hanno poteri decisionali: alcuni forniscono pareri, mentre altri esercitano un sindacato, di legittimità o di merito, sulle decisioni. Pertanto, gli organi attivi hanno potestà decisionale praticamente sono gli organi vitali dell’ente, quelli che ne formano la volontà e senza i quali l’ente stesso non potrebbe relazionarsi con gli altri soggetti giuridici (es. Consigli regionali, comunali e metropolitani). Sono, invece, organi consultivi quelli deputati a dare pareri (es. il Consiglio di Stato), e organi di controllo quelli investiti appunto di funzioni di controllo (es. la Corte dei conti).

La formazione della volontà dell’ente

La figura del titolare dell’organo è cruciale per l’operatività dell’ente pubblico, esercitando le potestà dell’ufficio indipendentemente dalla sua persona; pertanto, la continuità delle funzioni è assicurata nonostante il cambio di titolari.

Poiché c’è immedesimazione tra l’organo e il titolare, questi non può impugnare gli atti emanati da un precedente titolare del medesimo organo, ma solo ritirarli, annullarli, revocarli o abrogarli.

In un organo collegiale, gli atti approvati dalla maggioranza non sono impugnabili dalla minoranza, a meno che non siano stati violati i principi che presiedono al corretto funzionamento dell’organo collegiale.

La titolarità dell’organo spetta ad una singola persona fisica, ma è possibile che sia supportata da supplenti o delegati, mantenendo inalterata l’identità dell’organo stesso.

La manifestazione della volontà e l’immedesimazione organica

Il titolare dell’organo non agisce come mero rappresentante, ma esprime direttamente la volontà dell’ente per cui opera. Quanto detto consente di superare il concetto di rappresentanza, che implicherebbe due soggetti distinti, poiché l’organo e l’ente sono in realtà inscindibili, l’organo è elemento indefettibile della struttura dell’ente.

Pertanto, si preferisce la nozione di immedesimazione organica, di derivazione dottrinale, secondo la quale le azioni dell’organo sono azioni dell’ente, e gli effetti di tali azioni, positivi o negativi, sono direttamente attribuibili all’ente medesimo.

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