i beni
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I beni

Gli oggetti del diritto

Per il diritto le persone sono soggetti capaci di detenere diritti e obblighi, mentre i beni rappresentano gli oggetti su cui tali diritti possono essere esercitati. I beni, in particolare, sono tutte quelle entità che possono essere oggetto di diritti perché soddisfano un interesse disciplinato da norme e in quanto disponibili in quantità limitata rispetto al fabbisogno, essendo così suscettibili di appropriazione.

Tuttavia, non tutto ciò che può essere sfruttato economicamente è considerato un bene in termini giuridici; per esempio, risorse come l’aria, che sono abbondanti e possono essere utilizzate da tutti, sono identificate come “res communes omnium“, ovvero cose comuni a tutti.

Le distinzioni che è possibile compiere nell’ambito dei beni sono molteplici, la più importante è tra (art. 812 c.c.):

  • beni immobili: includono il suolo, le sorgenti, i corsi d’acqua, gli alberi, gli edifici e altre costruzioni, anche temporanee, e tutto ciò che è incorporato al suolo per natura o per intervento umano;
  • beni mobili: tutte le cose non classificate come immobili.

Ai sensi dell’art. 814 c.c. si considerano beni mobili anche le energie naturali che hanno un valore economico.

Il regime giuridico dei beni immobili assicura l’identificazione precisa dei beni e la trasparenza delle loro vicende giuridiche richiedendo la forma scritta e la trascrizione nei pubblici registri immobiliari per i trasferimenti di proprietà; i beni mobili, invece, possono essere trasferiti senza particolari formalità, per facilitarne la circolazione e favorire la funzionalità del sistema produttivo.

Si dicono beni mobili registrati, art. 815 c.c., quei beni mobili (autoveicoli, motoveicoli, imbarcazioni e aeromobili) che sono soggetti ad un regime giuridico analogo a quello dei beni immobili. Essi sono tutti individuati e richiedono l’iscrizione in pubblici registri, pertanto, i relativi atti di trasferimento sono soggetti a trascrizione in tali registri. Questi beni sono soggetti alle disposizioni che li riguardano e, in mancanza, alle disposizioni relative ai beni mobili.

Ulteriori distinzioni tra i beni includono:

  • cose generiche: identificate per appartenenza a un genere e determinate da quantità, numero, misura (ad es. il denaro);
  • cose specifiche: prese in considerazione nella loro tipicità e, quindi, ben individuate e inconfondibili;
  • cose fungibili: sostituibili tra loro, tipicamente tutti i beni prodotti in serie.
  • cose infungibili: non sostituibili, uniche, come ad esempio la notte stellata di Van Gogh.

La caratteristica di essere fungibile o meno non è determinata unicamente dalla natura intrinseca della cosa, ma può anche essere influenzata dalla volontà dei soggetti interessati, i quali hanno la facoltà di attribuire il carattere di infungibilità ad un oggetto che generalmente è considerato fungibile.

La distinzione tra cose fungibili ed infungibili assume rilievo in materia di contratti: il mutuo, ad esempio, deve avere ad oggetto cose fungibili, mentre il comodato o il deposito devono avere ad oggetto cose infungibili.

Inoltre, la compensazione legale e quella giudiziale sono ammesse solo quando i debiti reciproci hanno ad oggetto cose fungibili.

  • cose divisibili: frazionabili senza che tale operazione ne modifichi la destinazione economica ed in modo che ciascuna parte rappresenti una frazione del tutto (ad es.: un fondo);
  • cose indivisibili: non possono essere divise senza mutarne la destinazione economica ed il cui frazionamento determinerebbe la cessazione dell’uso al quale sono destinate (ad es. un animale vivo, un orologio).

L’indivisibilità di un bene può essere definita dalla natura dello stesso, dalla volontà delle parti o dalla legge (ad esempio, non sono divisibili per espressa disposizione di legge le parti comuni di un edificio in condominio).

Rapporti di connessione tra le cose

I beni possono essere considerati in modo unitario per diversi motivi:

  • perché in concreto si tratta di un oggetto solo (cosa semplice);
  • perché il bene è il risultato dell’unione di più cose complementari (cosa composta);
  • perché tra più cose esiste un rapporto di connessione da accessorio a principale (incorporazione e pertinenza);
  • perché più cose, pur non risultando materialmente unite, formano un’entità con una propria destinazione (universalità).

Incorporazione e pertinenza

L’incorporazione e la pertinenza sono concetti chiave in tema di connessione tra cose. L’incorporazione si verifica quando una cosa viene incorporata, aggiunta  sia in modo naturale che artificiale ad un’altra, anche solo provvisoriamente, per migliorarla o completarla. Questo processo presuppone che entrambe le cose appartengano allo stesso soggetto; di conseguenza, la cosa incorporata perde la propria singolarità economica e giuridica e viene considerata insieme alla cosa principale. Pertanto, una cosa mobile che viene incorporata in una cosa immobile deve essere considerata bene immobile e non può essere ceduta separatamente dalla cosa principale.

Le pertinenze sono “le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un’altra cosa” (art. 817 c.c.). A differenza della cosa composta, i cui componenti diventano parti essenziali dell’insieme, la pertinenza è una cosa posta a servizio o ad ornamento di un’altra senza costituirne parte integrante e senza rappresentare elemento essenziale per la sua esistenza. La designazione di una cosa come pertinenza può essere fatta dal proprietario della cosa principale o da chi detiene un diritto reale su di essa. Per stabilire questa designazione e quindi per formare un rapporto di pertinenza, devono essere presenti:

  • un elemento oggettivo (un rapporto di servizio o ornamento tra una cosa e un’altra);
  • un elemento soggettivo (la volontà di designare una cosa a servizio o ornamento di un’altra).

La cosa accessoria, quindi, non costituisce in alcun modo “parte” della principale, ma è destinata ad estenderne l’utilità o il valore.

Punto fondamentale della disciplina delle pertinenze è stabilito dall’articolo 818 c.c. secondo cui “gli atti e i rapporti giuridici che hanno per oggetto la cosa principale comprendono anche le pertinenze, se non è diversamente disposto“.

Tale regola solleva la questione della tutela dei proprietari delle pertinenze, dato che non è necessario che la cosa accessoria appartenga al proprietario della cosa principale. A riguardo la legge stabilisce che la relazione tra le due cose non pregiudica i diritti precedentemente acquistati dai terzi sulla cosa destinata a pertinenza. Tuttavia, questa tutela non deve danneggiare gli acquirenti in buona fede: nel caso in cui la cosa principale sia un bene mobile, si applicherà la regola che protegge il possesso titolato; nel caso di beni immobili o beni mobili registrati, invece, saranno salvi solo i diritti derivanti da scrittura con data certa antecedente.

Le pertinenze, pur mantenendo la loro individualità, possono essere oggetto di atti giuridici separati, compiendosi così la fine del rapporto di pertinenza. Tuttavia, questa cessazione non è opponibile ai terzi che hanno precedentemente acquistato diritti sulla cosa principale; questo avviene anche in virtù della norma che stabilisce che, di regola, le pertinenze condividono il destino della cosa principale, salvo disposizioni contrarie.

Le universalità

L’articolo 816 c.c. qualifica come universalità la pluralità di cose che appartengono alla stessa persona ed hanno una destinazione unitaria, come ad esempio una biblioteca.

L’universalità si distingue per il fatto che il valore del tutto di norma supera la somma del valore dei singoli beni che lo costituiscono e, in ogni caso, svolge una funzione economica che trascende la semplice aggregazione delle funzioni svolte dai singoli elementi.

Sebbene i componenti delle universalità possano essere oggetto di separati atti e rapporti giuridici, il codice civile stabilisce norme specifiche per la circolazione e la tutela di tale istituto.

L’universalità, a differenza del bene composto, non richiede una coesione fisica tra le varie cose; inoltre, si distingue dal complesso pertinenziale perché le cose non sono subordinate l’una all’altra, ma insieme costituiscono una nuova entità dal punto di vista economico-sociale.

L’universalità di beni mobili è l’unica universalità ammessa dal codice civile, la cosiddetta universalità di fatto. Tuttavia, la dottrina ha elaborato un’altra discussa categoria, l’universalità di diritto, che comprende non solo beni mobili, ma anche beni immobili, mobili registrati e situazioni giuridiche attive e passive. Riguardo a questa categoria, la legge considera unitariamente i vari elementi eterogenei e, alla luce di particolari esigenze, attribuisce loro una destinazione unitaria.

Un esempio tipico di universalità di diritto è l’eredità; inoltre, taluni includono in questa categoria anche l’azienda, definita dall’art. 2555 c.c. come il “complesso di beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa“, che può comprendere anche beni immobili.

I frutti

Esiste una specifica categoria di beni rappresentata dai frutti, i quali sono beni prodotti direttamente o indirettamente da altri beni.

All’interno di questa categoria si distingue tra frutti naturali e frutti civili.

I frutti naturali sono quelli generati direttamente dalla cosa, indipendentemente dall’intervento umano, come ad esempio i prodotti coltivati in un orto. Essi appartengono al proprietario della cosa fruttifera a meno che non siano attribuiti a terzi, in questo caso la proprietà dei frutti si acquista al momento della loro separazione dalla cosa madre. Qualsiasi evento che riguarda la cosa che produce frutti include anche i frutti stessi.

D’altra parte, i frutti civili sono quelli che si  ottengono dalla cosa come corrispettivo del godimento da parte di altri, come ad esempio gli interessi che le banche pagano sui capitali depositati. Questi frutti si acquistano giorno per giorno, proporzionalmente alla durata del diritto di godimento.

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Fonti normative:

  • Art. 812 c.c.;
  • artt. 814, 818 c.c.;
  • art. 821 c.c.;
  • art. 2555 c.c.