Cosa sono i conferimenti?
I conferimenti eseguiti o promessi concorrono alla formazione del capitale sociale la cui funzione è quella di dotare la società dei mezzi necessari allo svolgimento dell’attività economica. Essi, insieme all’esercizio in comune di un’attività economica (il c.d. scopo mezzo) e lo scopo di divisione degli utili (il c.d. scopo fine) rappresentano il terzo elemento che consente di distinguere la società dagli altri enti associativi (come la comunione o i consorzi).
Quindi ciascun socio si espone al rischio di impresa: in primo luogo, potrebbe non ricevere alcuna remunerazione nonostante l’apporto dato (se la società non consegue utili) e in secondo luogo correrebbe il rischio di perdere tutto se la società è in perdita.
Oggetto dei conferimenti
L’oggetto e l’ammontare del conferimento possono cambiare da socio a socio.
Secondo l’art. 2247 c.c. possono essere conferiti in società sia beni che servizi; si faccia il caso di beni mobili, beni immobili trasferiti in proprietà o dati in godimento alla società, nonché prestazioni di attività lavorativa manuale o intellettuale.
Passiamo ora ad analizzare la disciplina dei conferimenti nella varie tipologie di società.
I conferimenti nelle società di persone
Nelle società di persone, ex art. 2253 c.c., primo comma, “Il socio è obbligato a eseguire i conferimenti determinati nel contratto sociale”. Può essere conferita ogni entità (bene o servizio) suscettibile di valutazione economica ed utile per il conseguimento dell’oggetto sociale (ovvero, qualsiasi prestazione di dare, fare e di non fare; anche un’azienda). Qualora il socio non determini la specie e l’ammontare del conferimento, e in caso di silenzio dell’atto costitutivo, interviene la legge con norme suppletive.
Ad esempio, nel silenzio del contratto si presume che tutti i conferimenti vengono eseguiti in denaro (art. 2342 c.c.) e se i conferimenti non sono determinati si presume che i soci siano obbligati a conferire in parti uguali.
Se si conferiscono beni in proprietà il socio deve garantire i rischi regolati dal contratto di vendita (la garanzia di evizione e per vizi, ovvero il rischio del perimento per caso fortuito).
Per le cose in godimento si utilizzano le norme sulla locazione; in tal caso il bene in godimento resta di proprietà del socio e la società ne può godere ma non disporre. Il socio ha diritto alla restituzione del bene, nello stato in cui si trova, nel momento in cui la società termina la sua attività d’impresa.
Se il bene è perito avrà diritto al risarcimento del danno.
Qualora vengano conferiti dei crediti il socio risponde, nei confronti della società, se il debitore è inadempiente.
Il conferimento, nella società di persone, può essere costituito anche dalla prestazione lavorativa, di un determinato soggetto, manuale e intellettuale. Tale ipotesi viene definita come attività di socio d’opera o d’industria e non si tratta di un rapporto di lavoro subordinato. Tale soggetto corre il rischio di lavorare invano.
I conferimenti nelle società di capitali
Per ciò che riguarda le società per azioni, invece, la disciplina dei conferimenti si connota di altre caratteristiche. In primo luogo è necessario accertare che i conferimenti promessi dai soci vengano effettivamente acquisiti dalla società e in secondo luogo è fondamentale garantire che il valore assegnato dai soci ai conferimenti sia veritiero (ciò per evitare che il valore complessivo dei conferimenti sia inferiore all’ammontare globale del capitale sociale, art. 2346, quinto comma c.c.).
A ciascun socio, quindi, deve essere assegnato un numero di azioni proporzionato alla quota di capitale sociale sottoscritta e per un valore non superiore a quello del suo conferimento (art. 2346, quarto comma). Tale principio, però, è derogabile poiché è necessario solo che il valore globale dei conferimenti non sia inferiore all’ammontare globale del capitale sociale.
Nella società per azioni i conferimenti devono essere effettuati in denaro (sempre che nell’atto costitutivo non sia stabilito diversamente, ex art. 2342 c.c.).
Per garantire l’effettività del capitale, almeno parziale, è disposto l’obbligo di versamento immediato presso una banca di almeno il 25% dei conferimenti in denaro o dell’intero ammontare se si tratta di società unipersonale (art. 2342, secondo comma c.c.).
Una volta costituita la società, gli amministratori della stessa possono chiedere, in qualsiasi momento, ai soci i versamenti non ancora dovuti.
Qualora l’alienante abbia trasferito azioni non liberate diventa garante, a termine, dell’attuale azionista (acquirente), su cui grava, in via principale, l’obbligo di conferimento (art. 2356 c.c.)
Inoltre, se il socio non provvede al pagamento delle quote dovute (quindi è in mora) non può esercitare il diritto di voto. Inoltre, la società piuttosto che avvalersi della normale procedura di condanna all’adempimento può procedere ad una più celere procedura di vendita coattiva delle azioni del socio moroso.
Se tale vendita non ha esito positivo gli amministratori possono dichiarare decaduto il socio.
A differenza delle società di persone, nelle società per azioni non ogni entità economica, diversa dal denaro, può formare oggetto di conferimento imputabile al capitale sociale. Secondo l’art. 2342, quinto comma, c.c. non possono formare oggetto di conferimento le prestazioni di opera e di servizi.
Si ritiene, infatti, che possa esserci una difficoltà concreta di valutazione oggettiva e attendibile di tali prestazioni. Esse possono solo dar luogo all’emissione di speciali strumenti finanziari.
Sono previste alcune limitazioni per i conferimenti dei beni in natura e dei crediti. Non possono essere conferite cose generiche, future o altrui, nonché prestazioni periodiche di beni.
Si può conferire ogni prestazione di dare suscettibile di valutazione economica oggettiva e di immediata messa a disposizione (ad esempio i diritti di brevetto per marchi o invenzioni industriali).
I conferimenti diversi dal denaro (sia effettuati in sede di costituzione di società o in sede di aumento di capitale) devono formare oggetto di uno specifico procedimento di valutazione, ex art. 2343 c.c.. In tal modo si assicura una valutazione oggettiva e veritiera per evitare che il valore nominale sia superiore a quello reale.
Tale procedimento si articola in due fasi. Colui che conferisce beni in natura o crediti deve presentare una relazione giurata di stima di un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede la società. La stima deve contenere tutte le necessarie indicazioni e deve attestare che “il loro valore è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell’eventuale sovrapprezzo”.
La relazione verrà allegata all’atto costitutivo e, terminato il procedimento di costituzione, deve essere depositata presso l’ufficio del registro delle imprese. L’omissione della relazione di stima non dà luogo né alla nullità della società né alla nullità del conferimento. Bisognerà dar luogo ad una successiva fase di controllo del valore.
Il valore assegnato in base alla relazione di stima è provvisorio. Infatti, gli amministratori, entro 180 giorni dalla costituzione della società, verificheranno le valutazioni contenute nella relazione di stima e, se sussistono fondati motivi, procedono ad una revisione.
Se a seguito della revisione risulta che il valore di beni o crediti è inferiore di oltre un quinto rispetto a quello per cui avvenne il conferimento, la società deve ridurre il capitale sociale e annullare le azioni scoperte. Il socio, però, può versare la differenza oppure recedere dalla società.
In questo ultimo caso il socio ha diritto alla restituzione in natura del bene conferito, se possibile, altrimenti si procederà per conguagli in denaro operati dalla società.Tale procedimento può essere evitato se il valore del conferimento in natura risulta attendibile da altre circostanze.Per quanto riguarda, infine, i conferimenti nelle società a responsabilità limitata, in passato, si applicava la disciplina delle società per azioni.
La materia è stata modificata nel 2003 e sono stati eliminati, per la s.r.l., molti limiti caratterizzanti la disciplina dei conferimenti nelle società per azioni. Nella società a responsabilità limitata, così come, nella società di persone “possono essere conferiti tutti gli elementi dell’attivo suscettibili di valutazione economica” (art. 2464, secondo comma, c.c.).
Quindi, la possibilità di eseguire conferimenti di servizi che prima era ammessa presso le società di persone è stata riconosciuta, dalla riforma del diritto societario, anche le società a responsabilità limitata.
Se l’atto costitutivo non dispone nulla essi possono essere fatti in denaro.
Per finalità di semplificazione e per ridurre i costi, il versamento del 25% dei conferimenti va effettuato all’organo amministrativo nominato nell’atto costitutivo, non in banca.
È poi consentito il conferimento di prestazioni d’opere e di servizi (vietato nelle s.p.a.) purché il valore sia garantito da polizza o fideiussione bancaria.
Viene semplificata anche la procedura per i conferimenti in natura. Essi devono essere interamente liberati al momento della sottoscrizione ma non è necessario che l’esperto chiamato ad effettuare la perizia sia designato dal tribunale; basta che sia un revisore o una società di revisione iscritti in appositi registri.
Non è poi prevista una revisione della stima, anche se si presume sia doverosa per gli amministratori.
Nel caso di socio moroso resta ferma la possibilità di procedere alla vendita coattiva in alternativa alla ordinaria procedura giudiziaria. La quota del socio moroso però deve, in primo luogo, essere offerta in opzione agli altri soci. In tal modo emerge il carattere più personalistico delle società a responsabilità limitata.