I modi di acquisto della proprietà
I modi di acquisto della proprietà sono rappresentati da tutti quegli atti e fatti giuridici che determinano l’acquisto di tale diritto. Si distinguono in due categorie: originari e derivativi.
I primi includono l’occupazione, l’invenzione, l’accessione, la commistione e l’usucapione, in questi casi il diritto nasce autonomamente nel patrimonio di un soggetto, senza alcuna trasmissione da un titolare ad un altro; i secondi, invece, come i contratti e le successioni mortis causa, implicano un trasferimento del diritto da una persona ad un’altra.
L’occupazione
L’occupazione si riferisce alla presa di possesso delle cose mobili che non appartengono a nessuno, come le cose che non sono mai state di proprietà di alcuno (res nullius) o le cose abbandonate (res derelictae).
Ai fini dell’occupazione è necessario sia l’impossessamento del bene che l’intento di appropriarsene (animus occupandi).
Anche le res communes omnium sono suscettibili di occupazione; non vale lo stesso per gli immobili vacanti che, se non hanno proprietari, spettano al patrimonio dello Stato ai sensi dell’art. 827 c.c.
L’invenzione
L’invenzione è definita come il ritrovamento di una cosa mobile perduta dal suo proprietario. In caso di ritrovamento, la cosa deve essere restituita al proprietario o, se questi è ignoto, consegnata al Sindaco della luogo dove è stata ritrovata.
Se il proprietario non reclama la cosa entro un anno dalla consegna, il diritto di proprietà sulla stessa passa al ritrovatore. Nel caso in cui il proprietario si faccia avanti, invece, è tenuto a versare al ritrovatore una ricompensa pari al 10% del valore della cosa.
Una forma particolare di invenzione può essere rilevata con riguardo al tesoro definito dall’art. 932 c.c.
L’accessione
L’accessione è un modo di acquisto della proprietà che si verifica quando due cose entrano in relazione tra loro e una di esse, essendo prevalente, “attrae” l’altra a sé, rendendo l’intero di proprietà del titolare della cosa principale.
L’accessione in senso stretto avviene tra una cosa mobile e una cosa immobile. L’articolo 934 c.c. stabilisce a riguardo che il proprietario di un suolo acquista, a titolo originario, la proprietà di qualsiasi piantagione, costruzione o opera esistente sopra o sotto il suolo stesso.
Il codice disciplina anche alcune ipotesi di accessione tra immobili e precisamente: l’alluvione, l’avulsione, le isole e gli alvei abbandonati.
L’acquisto della proprietà per accessione avviene automaticamente, anche senza la volontà esplicita del proprietario del fondo. Questo distingue l’accessione dall’invenzione e dall’occupazione che presuppongono la volontà del soggetto che ha trovato o si è appropriato del bene.
L’articolo 938 del codice civile regola un’ipotesi particolare di accessione ovvero l’accessione invertita, che si concretizza quando una persona, costruendo sul proprio fondo, sconfina in buona fede sull’altrui fondo adiacente, occupandolo con parte della propria costruzione.
Se il proprietario del fondo invaso non si oppone entro tre mesi dal giorno in cui è iniziata l’occupazione, il giudice può concedere la proprietà della costruzione e del suolo occupato al costruttore dietro il pagamento di una somma pari al doppio del valore del suolo stesso. Il termine è posto a pena di decadenza.
In questo caso l’accessione opera in maniera opposta rispetto all’ipotesi generale per effetto costitutivo della sentenza. In via generale, infatti, tutto ciò che si consolida sul suolo diviene di proprietà del titolare del fondo medesimo.
Unione e commistione
L’unione e la commistione rappresentano due casi particolari di accessione tra beni mobili, che si manifestano quando due cose mobili di proprietari differenti si fondono (unione) o si amalgamano (commistione) così da formare una cosa sola.
Se le cose unite o mescolate non possono essere separate senza subire danni significativi, si instaura una proprietà condivisa proporzionale al valore delle cose di ciascun proprietario. Tuttavia, se il valore di una delle cose è nettamente superiore all’altra, diventando così la cosa principale, il suo proprietario acquisisce la proprietà del tutto, con l’obbligo di pagare all’altro proprietario il valore della cosa unita o mescolata.
La specificazione
La specificazione avviene quando un soggetto utilizza o modifica materiale di proprietà altrui per creare una cosa nuova, diversa dalla materia prima originale. Questo soggetto diventa proprietario della cosa creata a titolo originario, ma deve pagare al proprietario il prezzo del materiale utilizzato.
Se il valore del materiale supera notevolmente quello del lavoro impiegato, la proprietà della cosa spetta al proprietario del materiale, che a sua volta dovrà retribuire il lavoro svolto.
La peculiarità della specificazione sta nel modo stesso d’acquisto che non prevede un contrasto tra due proprietari, ma tra proprietà e manodopera.
Usucapione
L’usucapione è un modo di acquisto della proprietà che si verifica quando si possiede una cosa in modo continuo, ininterrotto e pacifico per un certo periodo di tempo stabilito dalla legge.
Le azioni a tutela della proprietà: le azioni petitorie
La tutela che la legge riconosce alla proprietà si manifesta anche attraverso la possibilità di agire in giudizio attraverso alcune azioni, note come azioni petitorie, che servono a rispondere alle violazioni del diritto.
Queste azioni sono di natura reale, cioè forniscono una tutela oggettiva e in forma specifica del diritto basata esclusivamente sul fatto della violazione, indipendentemente dalla colpa e dal danno effettivo.
Alle azioni reali spesso si aggiunge anche l’azione personale avente ad oggetto il risarcimento del danno.
Le azioni petitorie includono:
- l’azione di rivendicazione;
- l’azione negatoria;
- l’azione di regolamento di confini;
- l’azione di apposizione di termini.
La tutela reale offerta dalle azioni petitorie non preclude la possibilità di richiedere il risarcimento dei danni. Anzi, l’ampliamento della protezione dal piano reale a quello risarcitorio, in caso di violazione del contenuto del diritto, deve mantenere distinte le due forme di tutela.
La tutela reale è proiettata verso il futuro e punta a ristabilire l’ordine formale violato attraverso la verifica dello stato di diritto e l’eliminazione dello stato di fatto contrario al diritto soggettivo. Al contrario, l’azione risarcitoria guarda al passato e costituisce il rimedio per la perdita subita a causa della violazione del diritto, rappresentando la misura riparatoria per la concreta lesione del bene della vita verificatasi in conseguenza della condotta illecita dei terzi.
L’azione di rivendicazione
L’azione di rivendicazione, prevista dall’articolo 948 c.c., è la più importante azione a salvaguardia della proprietà. Secondo tale articolo, il proprietario può richiedere la restituzione della cosa da chiunque la possieda o detenga e può proseguire l’esercizio dell’azione anche se quest’ultimo, dopo la domanda, ha smesso per fatto proprio di possedere o detenere la cosa.
Questa azione non è soggetta a prescrizione, essa mira ad ottenere dal giudice un provvedimento che non solo confermi la titolarità della proprietà, ma che ordini anche la restituzione della cosa al legittimo proprietario. Tuttavia, anche se l’azione è imprescrittibile, il proprietario potrebbe non ottenere il risultato desiderato a causa dell’usucapione, che può far acquistare ad altri il suo diritto.
Il proprietario che intende esercitare l’azione di rivendicazione deve dimostrare il proprio diritto di proprietà, un compito notoriamente difficile, infatti, si parla di probatio diabolica. Questo perché ogni acquisto a titolo derivativo conferisce all’acquirente solo ciò che l’alienante può effettivamente trasferirgli. Quindi, per provare la fondatezza del proprio diritto, l’attore dovrebbe risalire indietro nel tempo fino ad un acquisto a titolo originario del bene e, poi, provare l’esistenza e la validità di tutti i successivi atti di trasferimento della proprietà fino a giungere al proprio acquisto.
Fortunatamente l’usucapione semplifica questa prova; infatti, sarà sufficiente dimostrare che il possesso dell’attore, da solo o insieme a quello dei precedenti proprietari, ha soddisfatto le caratteristiche e la durata richieste dalla legge per usucapire il bene.
L’azione negatoria
Con l’azione negatoria il proprietario agisce in giudizio per far dichiarare l’assenza di diritti affermati da terzi sulla cosa, quando ha motivo di temere pregiudizio. In altri termini, il proprietario si rivolge al giudice per far affermare l’esclusività del suo diritto, in risposta alle pretese di altri.
Nel caso in cui le rivendicazioni di terzi arrechino disturbo e molestie, il proprietario può chiedere che se ne ordini la cessazione e la condanna al risarcimento del danno.
Anche l’azione negatoria non soggetta a prescrizione.
Chi agisce con l’azione negatoria deve dimostrare solo l’esistenza del suo diritto di proprietà, senza dover confutare l’esistenza dei diritti vantati da terzi. Infatti, la proprietà è un diritto esclusivo per cui spetta alla controparte dimostrare l’esistenza di un diritto limitativo della stessa.
La prova della proprietà in questo contesto è meno rigorosa rispetto all’azione di rivendicazione: è sufficiente che l’attore dimostri di possedere il bene grazie a un legittimo titolo di acquisto, senza la necessità di ricostruire l’intera catena di trasferimenti precedenti.
L’azione di regolamento di confini
Quando il confine tra due fondi è incerto, ciascuno dei proprietari può chiedere che sia stabilito giudizialmente. E’ ammesso ogni mezzo di prova dato che la parità di condizioni tra i due proprietari rende non applicabili le regole sull’onere della prova. Se non vi sono altri elementi, il giudice si attiene al confine tracciato dalle mappe catastali. Oggetto del contendere, in questo caso, è l’estensione materiale del fondo.
L’azione di apposizione di termini
L’azione di apposizione di termini presuppone che il confine tra due fondi sia certo, ma manchino o non siano più riconoscibili i segnali che lo delimitano, come staccionate, muretti o siepi. L’obiettivo di questa azione è quello di far installare tali segnali a spese condivise tra i proprietari.