fatti e atti giuridici
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I fatti e gli atti giuridici

Il fatto giuridico

Il fatto giuridico è qualsiasi avvenimento a cui l’ordinamento ricollega delle conseguenze giuridiche.

Vi sono fatti materiali (ossia quando accade un mutamento della situazione preesistente in rerum natura, nel mondo esterno, fisico o sensibile, percepibile dall’uomo con i propri sensi; è il caso dell’abbattimento di un albero o la distruzione di un documento), fatti in senso ampio, in cui sono ricomprese sia le omissioni (come il mancato esercizio di un diritto che, se l’inerzia si protrae per il tempo determinato dalla legge, conduce alla estinzione del diritto per prescrizione: art. 2934 c.c.), sia i fatti interni o psicologici (è il caso dell’azione revocatoria che per essere ammissibile occorre “che il debitore conoscesse il pregiudizio che l’atto arrecava alle ragioni del creditore”, art. 2901, comma 1, n. 1 c.c.).

I fatti giuridici in senso stretto o naturali vi sono quando alcune conseguenze giuridiche sono poste in rapporto con un certo evento senza che assuma rilievo se a causarlo sia intervenuto o meno l’uomo (è il caso dei frutti naturali che provengono direttamente dalla cosa, vi concorra o no l’opera dell’uomo, come i prodotti agricoli, la legna). Si pensi, poi, alla morte di una persona, che provoca l’apertura della successione mortis causa del defunto (art. 456 c.c.).

Gli atti giuridici sussistono, invece, se l’evento causativo di conseguenze giuridiche consiste in un’azione umana; è il caso di tutti i reati e tutti i contratti.

La giuridicità di un fatto non dipende mai da caratteristiche intrinseche di quell’avvenimento, ma dalla circostanza che da quell’evento derivi, in base ad una disposizione giuridica che lo disponga, uno specifico effetto giuridico.

Classificazione degli atti giuridici

Gli atti giuridici (quindi, gli atti umani consapevoli e volontari rilevanti per il diritto) si differenziano in atti conformi alle prescrizioni dell’ordinamento (atti leciti) e atti realizzati in violazione di doveri giuridici e che generano la lesione di un diritto soggettivo altrui (atti illeciti, o come specificato dal codice “fatti illeciti”: artt. 2043 ss. c.c.).

Gli atti leciti si distinguono in operazioni (o anche atti reali o comportamenti) che consistono in modificazioni del mondo esterno (è il caso della presa di possesso di una cosa) e dichiarazioni, volti a comunicare ad altri la propria opinione o la propria volontà.

Tra le dichiarazioni, vi è la categoria più importante che è il negozio giuridico. Con tale atto i privati, nell’ambito dell’autonomia a loro riconosciuta dall’ordinamento, esprimono la volontà di regolare in un determinato modo i propri interessi, tramite la produzione di effetti giuridici (ad esempio assumendo un’obbligazione).

Le dichiarazioni di scienza sono quelle con cui non si esprime una propria volontà, tendente a produrre un qualche effetto giuridico, ma si esprime ad altri di essere a conoscenza di un atto o di una situazione passata, della quale il dichiarante afferma di essere a diretta conoscenza (è il caso della confessione). Accade anche che con le dichiarazioni di scienza si descrivono i termini di una situazione che il dichiarante asserisce di aver preso in esame (come nel caso di inventari e bilanci).

Tutti gli atti umani consapevoli e volontari, che non sono negozi giuridici, sono atti giuridici in senso stretto (o atti non negoziali). I loro effetti non dipendono dalla volontà del soggetto che li realizza, ma sono disposti dall’ordinamento. Ad esempio, se una persona intima per iscritto al debitore di adempiere, questi è costituito in mora (art. 1219 c.c.), con tutte le conseguenze, anche se il creditore non voleva provocare quegli effetti con la sua iniziativa.

Secondo alcuni studiosi per la validità di questi atti, salva diversa disposizione del legislatore, non è richiesta la capacità legale di agire, ma solo il medesimo grado di capacità che si chiede per l’imputabilità degli atti illeciti: la capacità d’intendere e di volere al momento dell’atto (art. 2046 c.c.).

Una categoria di atti è costituita dagli atti dovuti, o satisfattivi, che si sostanziano nell’adempimento di un obbligo, come il pagamento. Si differenziano dai negozi giuridici perché presuppongono un obbligo e, quindi, non costituiscono una manifestazione di autonomia privata.

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Riferimenti:

  • Torrente, Schlesinger, Manuale di diritto privato, Giuffrè, XXV ed.

Fonti normative:

  • Art. 456 c.c. ;
  • art. 1219 c.c. ;
  • artt. 2043 ss. c.c. ;
  • art. 2046 c.c. ;
  • art. 2901, comma 1, n. 1 c.c. ;
  • art. 2934 c.c.