La testimonianza
La testimonianza è la dichiarazione che, resa in giudizio da un terzo, il cosiddetto teste o testimone, estraneo alla controversia, dà notizia dell’esistenza o della conformazione di fatti rilevanti per la decisione della causa. La dichiarazione del testimone ha lo scopo di fornire al giudice elementi fattuali da utilizzare per il giudizio, mentre restano esclusi dalla testimonianza i giudizi logico ricostruttivi del teste, la sua opinione sulla portata dell’evento, e le relative valutazioni giuridiche.
Il risultato della testimonianza fornisce sempre un dato sottoposto al libero apprezzamento del giudice a cui è rimessa tanto la valutazione del grado di attendibilità del teste quanto la compatibilità della dichiarazione nel suo complesso con i dati istruttori. Il codice civile pone limiti e divieti della estensibilità della prova testimoniale. La prova testimoniale non è ammessa quando il valore dell’oggetto del contratto supera i 2, 58 euro, ma tuttavia questa rigidità è attenuata dal fatto che l’autorità giudiziaria può consentirne la prova oltre il limite tenuto conto della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza.
La testimonianza è inammissibile se ha per oggetto patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento, quando si alleghi che la stipulazione è stata in contemporanea o anteriore.
La suddetta prova è ammessa in tre ipotesi: quando vi è un principio di prova per iscritto, quando il contraente è stato nella impossibilità morale o materiale di procurarsi una prova scritta e quando il contraente, senza sua colpa, ha perduto il documento che gli forniva la prova.
La testimonianza è la più tipica prova costituenda ed è soggetta al giudizio di ammissibilità e rilevanza; è subordinata ad apposito provvedimento ammissivo. La prova viene dedotta dalla parte mediante indicazione specifica delle persone da interrogare e dei fatti formulati in articoli separati sui quali ciascuna di esse deve essere interrogato.
Con l’ordinanza che ammette la prova il giudice istruttore elimina i testi che non possono essere sentiti per legge, ovvero quelli che hanno nella causa un interesse. I testi devono essere indifferenti all’esito del giudizio. Su richiesta della parte interessata i testi vengono inviati a comparire per rendere la loro dichiarazione, la cosiddetta intimazione dei testimoni. All’atto di assunzione della testimonianza i testi sono identificati.
Le parti possono fare osservazioni sulla attendibilità del testimone. I testi prestano giuramento e sono ammoniti dal giudice sull’obbligo di dire la verità e sulle conseguenze penali della dichiarazione falsa o reticente. Il giudice istruttore interroga il teste sui fatti intorno ai quali è chiamato a deporre, ma può altresì rivolgergli d’ufficio o su istanza di parte tutte le domande che ritiene utili a chiarire i fatti medesimi. Se alcuno dei testi si riferisce ad altre persone il giudice può disporre d’ufficio che essi siano chiamati a deporre, la cosiddetta testimonianza per sentito dire.
Il giudice istruttore può disporre che siano esaminati i testi già interrogati.
La mancata comparizione del teste intimato consente di ordinare una nuova intimazione; il giudice può disporre l’accompagnamento forzato del teste all’udienza. Se invece il testimone compare ma rifiuta di riferire o di deporre il giudice istruttore lo denuncia al p.m. La testimonianza scritta è subordinata all’accordo tra le parti ed è disposta dal giudice tenuto conto della natura della causa e di ogni altra circostanza.
La confessione
La confessione è la dichiarazione che una parte fa della verità dei fatti ad esso sfavorevoli e favorevoli all’altra parte. I fatti confessati devono essere obiettivamente sfavorevoli al dichiarante e devono giovare alla controparte. La confessione non è efficace se non proviene da persona capace di disporre del diritto, a cui i fatti confessati si riferiscono.
La confessione può essere giudiziale o stragiudiziale.
Quella giudiziale è resa nel corso di un procedimento e all’interno di esso. Essa forma piena prova contro colui che l’ha resa purché verta sui fatti inerenti ai diritti disponibili. La confessione è da annoverare tra le prove legali. La confessione giudiziale può essere spontanea o provocata mediante interrogatorio formale. La spontanea può essere contenuta in qualsiasi atto processuale firmato dalla parte personalmente.
L’interrogatorio formale mira invece a provocare la confessione attraverso la sottoposizione alla parte di un fatto, o di un elenco di fatti ad essa sfavorevoli di cui si chiede l’osservazione. L’interrogatorio deve essere dedotto per articoli separati e specifici. Non sono ammesse tanto le affermazioni generiche che quelle ambigue. I capitoli oggetto dell’interrogatorio possono essere articolati dalla parte nella propria richiesta al giudice di ammettere l’interrogatorio o direttamente nella domanda o nell’atto difensivo. Non possono farsi domande sui fatti diversi da quelli formulati nei capitoli ad eccezione delle domande su cui le parti concordano e che il giudice ritiene utili.
L’interrogatorio formale è soggetto a giudizio di ammissibilità da parte del giudice istruttore e la sua assunzione è rimessa allo stesso organo nei modi e nei termini stabiliti nell’ordinanza ammissiva.
Se non si presenta o la parte si rifiuta di rispondere, senza giustificato motivo, il giudice, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell’interrogatorio: l’assenza o il silenzio producono quindi riconoscimento del fatto dedotto. Una volta resa la confessione giudiziale non può essere revocata a meno che non sia data prova che essa è stata determinata da errore di fatto o sia stata provocata con violenza.
La confessione stragiudiziale è quella resa in qualunque occasione al di fuori degli atti del giudizio.
La confessione resa al terzo non è prova legale ma è liberamente apprezzata dal giudice.
La dichiarazione complessa sussiste quando tale dichiarazione è accompagnata da altri fatti o circostanze tendenti a infirmare l’efficacia del fatto confessato ovvero a modificarne o estinguere gli effetti.