I principi dell’amministrazione – Parte 2

1. I principi di pubblicità e trasparenza

Oltre i principi menzionati sussistono: quello di economicità, efficacia, efficienza e pubblicità e trasparenza.
Il criterio di economicità esprime il dovere per la pubblica amministrazione di far un uso diligente delle proprie risorse economiche. Quello di efficacia è il rapporto tra il risultato raggiunto e il risultato che poteva essere realizzato attraverso un piano o programma. L’efficienza è l’unità di misura che rileva il rapporto tra il risultato dell’azione organizzativa e la quantità di risorse impiegate per ottenere quel risultato; quindi la capacità della organizzazione complessa di raggiungere obiettivi grazie alla combinazione ottimale dei fattori produttivi. (D’Amico).

Secondo Casetta, la pubblica amministrazione può essere efficiente ma non efficace o efficace ma inefficiente (Casetta).
I principi di pubblicità e di trasparenza, fondamentali per il diritto amministrativo, riguardano sia l’organizzazione sia l’attività della pa.
Il principio di pubblicità consiste nell’attività dell’amministrazione di comunicare ai cittadini notizie, dati e atti.
Il principio di trasparenza è l’accessibilità a situazioni, atti e momenti procedimentali.

Il tema della trasparenza è fortemente collegato alla legge 190/2012, al decreto legislativo 33/2013 e al d.lgs. 39/2013, che hanno rimarcato la lotta alla corruzione e all’illegalità. Il mantenere una certa oscurità su determinati ambiti crea una cattiva amministrazione. Proprio per tale motivo si sono previsti alcuni accorgimenti, come la nomina del responsabile, gli strumenti repressivi e la protezione verso il dipendente che segnala illeciti.

La legge anticorruzione prevede la pubblicazione, nei siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni, le informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d’ufficio e di protezione dei dati personali (Fracchia). La mancata o incompleta pubblicazione è violazione degli standard qualitativi ed economici; pertanto, ne potrebbe discendere responsabilità dirigenziale.
Le pubbliche amministrazioni devono provvedere a rendere intelligibili i dati sensibili e giudiziari la cui conoscenza non risulti indispensabile alla finalità della trasparenza.

2. I principi di azionabilità delle situazioni giuridiche

Ogni atto della pubblica amministrazione può essere oggetto di sindacato da parte di un giudice; tale sindacato riguarda i vizi di legittimità.
Infatti, secondo l’art. 24 Cost., comma 1, “tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi” e poi l’art. 113 Cost. rileva che “contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa.

Tale tutela non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti. La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa”.

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3. Il principio dell’equilibrio di bilancio

Tale principio trova il suo fondamento nell’art. 81 Cost. secondo cui lo Stato assicura l’equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico. Il comma 2 stabilisce che il ricorso all’indebitamento è consentito soltanto in due casi: al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e previa autorizzazione delle Camere (adottata a maggioranza assoluta dei componenti) se si verificano determinati eventi eccezionali.

Inoltre, l’ultimo comma dell’art. 81 delinea una riserva assoluta di legge rinforzata. Con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera sono determinati: il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l’equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni.
Quello che più rileva è che il dovere di assicurare l’equilibrio di bilancio e la sostenibilità del debito è esteso alle pubbliche amministrazioni.

La Corte dei Conti ha un ruolo fondamentale nell’osservanza del principio del pareggio del bilancio.
Inoltre, sulla base dell’art. 119 Cost. comuni, province, città metropolitane e regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa nel rispetto dell’equilibrio dei relativi bilanci.

4. I principi di derivazione comunitaria

Questa categoria di principi comprende i principi del diritto comunitario, essi vengono recepiti nel nostro ordinamento anche nelle loro innovative che si susseguiranno nel tempo.
Sono i principi di imparzialità ed equità, di ragionevolezza dei termini, di necessarietà del contraddittorio in caso di esito negativo della domanda dell’interessato, dell’accesso e dell’obbligatorietà della motivazione.
E ancora quelli di matrice giurisprudenziale: quello di proporzionalità, quello di responsabilità, quello di buona fede e quello di precauzione.

Il principio di proporzionalità specifica che l’Amministrazione ha l’obbligo di giustificare l’utilizzo dei mezzi utilizzati al fine di perseguire un determinato risultato.
Il principio di responsabilità presuppone che la pa venga parificata, sotto il profilo della responsabilità, al contraente privato col quale entrerà in rapporto. Quindi, secondo la normativa della responsabilità contrattuale, pesa sull’Amministrazione (e non sul ricorrente) il dovere di provare che l’inadempimento non è a essa direttamente imputabile.

Poi, il principio di buona fede, collegato al legittimo affidamento. Ciò comporta che il cittadino, il quale abbia riposto fiducia nell’adozione di determinati provvedimenti amministrativi, se viene sminuita tale fiducia, ha diritto a vedersi riconosciuto almeno un corrispettivo a titolo di indennizzo, qualora l’Amministrazione ritenga opportuno negare le premesse e procedere diversamente. In questo modo si tutela l’interesse pubblico tutelando la posizione del cittadino in buona fede.

Infine, quello di precauzione. A tal riguardo, si sono alternate nel tempo due diverse teorie opposte.
La prima interpreta la necessaria precauzionalità come obbligo per le Amministrazioni di interrompere qualsiasi attività che presenti un pur minimo rischio di pericolosità per l’uomo.
La seconda invece, riguarda la posizione delle imprese, le quali ritengono necessaria la piena certezza sulla pericolosità del prodotto per poter adottare il principio di precauzione.

C’è poi una visione intermedia, accolta dall’Unione Europea. L’art. 174, par. 3, del Trattato istitutivo, stabilisce infatti che la precauzionalità debba essere adottata sulla base dei principi scientifici e tecnici disponibili.
Pertanto, la verifica precauzionale può essere svolta soltanto se sussistano le possibilità concrete di eseguire un’adeguata istruttoria.
Nel contesto nazionale tale principio viene inteso come probabilità del danno, quindi presuppone un’adeguata istruttoria.

Ogni misura precauzionale deve essere proporzionale al rischio e deve basarsi su un’adeguata proporzione tra costi e benefici.

Fonti normative

-legge 190/2012
-decreto legislativo 33/2013
-decreto legislativo 39/2013
-Costituzione: 24, 81, 113 e 119
-art. 174, par. 3, del Trattato istitutivo dell’Unione Europea

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