La nozione di tributo
Se nel linguaggio ordinario, i termini tributo, imposta, tassa, contributo e simili sono fungibili; nel linguaggio giuridico, invece, sono termini più tecnici. Non esistono definizioni legislative né del tributo, né delle sue tipologie; per cui è necessario far riferimento alla tradizione dottrinale e giurisprudenziale.
In un primo momento il tributo veniva individuato in termini di scambio e si distinguevano le varie tipologie in base al tipo di spese pubbliche da finanziare; successivamente venne presa in considerazione anche la dottrina tedesca del diritto pubblico, che individuava il tributo come espressione della sovranità statale.
Da ciò deriva che il tributo è un’entrata “coattiva” o “autoritativa”, ossia un’entrata la cui obbligatorietà è “imposta” con un atto dell’autorità, senza che vi concorra la volontà dell’obbligato. Tale coattività distingue il tributo dalle altre entrate di diritto privato. L’ente pubblico impositore è necessariamente provvisto di poteri autoritativi per regolare il rapporto tributario e per imporre il pagamento del tributo. Alla base del tributo vi è sempre un atto dell’autorità (legge o provvedimento).
Quindi il tributo fa sorgere una obbligazione ed è destinato a finanziare spese di interesse generale.
Di regola, il gettito dei tributi non ha una destinazione prestabilita; vi possono essere però tributi con destinazione specifica, ossia «tributi di scopo». I comuni possono istituire «imposte di scopo», per finanziare la realizzazione di alcune opere pubbliche; un esempio di imposta di scopo è il canone radiotelevisivo destinato a finanziare la concessionaria del servizio pubblico.
Il destinatario di un tributo può essere anche un soggetto di diritto privato, se svolge servizi di interesse generale.
Non ha rilievo, per la definizione del tributo, il motivo per cui è istituito. Un tributo può essere istituito per fini fiscali (per procurare un’entrata all’ente pubblico), ma anche per fini extrafiscali (come i tributi destinati alle incentivazioni).
Imposte, tasse e contributi
Tributo è termine che indica un genus, comprendente imposte tasse e contributi; taluni aggiungono i monopoli fiscali. La distinzione tra imposte e tasse corrisponde alla distinzione operata dalla scienza delle finanze, che collega le entrate al tipo di spese pubbliche che servono a finanziare: le entrate destinate a finanziare le spese indivisibili sono «imposte», quelle destinate a finanziare spese divisibili «tasse».
A) L’imposta è il tributo per eccellenza. Il presupposto dell’imposta è un fatto economico posto in essere dal soggetto passivo, senza alcuna relazione specifica con una determinata attività dell’ente pubblico; è un evento cui sono estranei l’ente e l’attività pubblica (come il conseguimento di un reddito).
Le imposte sono dovute a titolo di solidarietà e sono commisurate alla dimensione economica del presupposto.
B) La tassa ha, invece, come presupposto un atto o un’attività pubblica. È il caso delle tasse per un servizio pubblico (come ad esempio la raccolta dei rifiuti).
Nella tassa non vi è un rapporto sinallagmatico, o di corrispettività, tra prestazione pecuniaria e attività pubblica; vi sono tasse, correlate ad un servizio pubblico, che sono dovute anche in casi in cui il servizio non è concretamente utilizzato (è sempre il caso della tassa sulla raccolta dei rifiuti).
Vi sono, poi, canoni, tariffe, prezzi, diritti che devono essere corrisposti da chi fruisce di un servizio pubblico, ma non sono tasse. Sono entrate di diritto pubblico non aventi natura fiscale. E’ il caso, ad esempio, del canone dovuto al Comune per l’erogazione dell’acqua potabile, che non si basa sulla potestà impositiva.
C) Il termine contributo è usato per designare sia istituti tributari, sia istituti non tributari (come i contributi al fondo comune delle associazioni e fondazioni, previsti nel codice civile).
Nel diritto tributario il contributo (o tributo speciale) è quel particolare tipo di tributo che ha come presupposto l’arricchimento che determinate categorie di soggetti ritraggono dall’esecuzione di un’opera destinata alla collettività in modo indistinto (è il caso dell’incremento di valore degli immobili).
Sono inoltre denominati contributi le prestazioni dovute a determinati enti (associazioni, consorzi, ecc.) per il loro funzionamento (come il contributo degli avvocati al Consiglio nazionale forense).
D) Taluni includono tra le entrate tributarie anche quelle derivanti dai monopoli fiscali; secondo alcuni l’inclusione è opportuna, secondo altri no. La nozione di monopolio fiscale è presente nel Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, che sottopone alle regole della concorrenza anche le imprese che hanno carattere di monopolio fiscale.
Le nozioni in uso nella giurisprudenza
A) Il concetto di tributo non è (necessariamente) uno soltanto, vi possono essere più concetti, riferiti alle diverse norme a cui deve essere applicato.
La giurisprudenza costituzionale, con riguardo all’art. 75 Cost, che vieta il referendum abrogativo delle leggi tributarie, afferma che la nozione di tributo è caratterizzata dalla due elementi essenziali: l’imposizione di un sacrificio economico individuale realizzata attraverso un atto autoritativo di carattere ablatorio e la destinazione del gettito volta a coprire le spese pubbliche.
B) La giurisprudenza ordinaria adotta una nozione di tributo piuttosto ampia, ma non tanto da comprendere le prestazioni previdenziali: sono entrate tributarie tutte le prestazioni imposte in via coattiva, ossia senza il consenso dell’obbligato, purché non rappresentino il corrispettivo sinallagmatico di una prestazione dell’ente impositore e siano destinate a finanziare le spese pubbliche in genere, o una determinata pubblica spesa.
Il diritto tributario e le sue partizioni interne
Il diritto tributario è quel settore autonomo dell’ordinamento che disciplina i tributi. Secondo le tradizionali partizioni farebbe parte del diritto finanziario che, a sua volta, è parte del diritto amministrativo.
Oltre ad essere autonomo è un settore molto eterogeneo. Vi sono norme, infatti, che regolano un tributo che individuano una disciplina sostanziale e una formale e norme che hanno ad oggetto le sanzioni (amministrative e penali) e i processi tributari.