Premessa
Le società sono organizzazioni di mezzi e persone prodotte dall’autonomia privata per l’esercizio in comune di un’attività produttiva. Hanno strutture tipiche e sono previste dall’ordinamento per l’esercizio in forma associata dell’attività d’impresa (è per questo che si parla di impresa collettiva).
Infatti, quando diventa difficile perseguire uno scopo singolarmente, gli individui si associano per realizzarlo. Le società rappresentano proprio questa forma di aggregazione, la più usata negli ordinamenti da parte d’imprese di medio-grande dimensione.
Il legislatore italiano mette disposizione ben otto modelli societari che i privati possono scegliere: la società semplice, la società in nome collettivo, la società in accomandita semplice, la società per azioni, la società a responsabilità limitata (all’interno di questa vi è anche la società a responsabilità limitata in forma semplificata), quella in accomandita per azioni, la società cooperativa e la mutua assicuratrice. A queste vanno aggiunte, a seguito della disciplina comunitaria, la società europea e la società cooperativa europea.
I modelli societari, inoltre, possono essere distinti in due categorie, ovvero le società di persone (società semplice, snc e sas) e dall’altro le società di capitali (spa, srl e sapa).
Ad ogni modo, nonostante tali distinzioni, la definizione di società, o meglio di contratto di società, contenuta nell’art.2247 c.c., è unica.
Tale nozione specifica gli elementi minimi che un ente associativo deve avere per essere definito come società e assoggettato alla relativa disciplina.
Il contratto di società
L’art. 2247 c.c. sottolinea che “Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili”.
E’ dalla nozione di tale contratto di società che è fondamentale partire per comprendere questi particolari enti che sono definiti come “associativi a base contrattuale”. In linea generale, e non sempre (dal momento che con il d.lgs.88/1993 e il d.lgs.6/2003, per le srl e per le spa, è stata introdotta la possibilità di costituzione di una società tramite atto unilaterale) occorre l’accordo tra le parti per costituire o regolare tra loro un rapporto giuridico avente contenuto patrimoniale, ossia un contratto.
Vi è, quindi, un contratto associativo o con comunione di scopo. Manca, invece, in tale contratto, la reciprocità delle prestazioni (ovvero il sinallagma), poiché le prestazioni dei soci possono essere di diverso tipo e valore e l’accadimento che soddisfa l’interesse delle parti è, sempre, l’acquisto della partecipazione sociale e la partecipazione ai risultati dell’attività comune. Nei contratti di scambio le prestazioni sono destinate a scambiarsi tra le parti e a soddisfarsi reciprocamente dovendo avere un valore equivalente.
Il contratto di società ha, poi, generalmente una struttura plurilaterale e aperta; il numero dei soci può essere illimitato e può variare nel corso del tempo.
Gli effetti del contratto non si esauriscano con la stipulazione del medesimo. Le parti, infatti, definiscono l’organizzazione di una futura attività; occorrerà non solo porre in essere tale attività comune ma anche creare una organizzazione volto alla produzione di atti giuridici con rilievo sia interno che esterno.
Infine, nei contratti associativi, e quindi anche nel contratto di società, la nullità, l’annullabilità, la risoluzione per inadempimento o per impossibilità sopravvenuta inerenti al vincolo di una sola parte non comportano la stessa conseguenza per l’intero contratto, salvo che la partecipazione non sia essenziale. Si applicano, comunque, tutte le norme del codice civile in materia di contratti in generale, laddove compatibili e sempre che non vi sia alcuna disciplina specifica.
L’esercizio in comune di attività economica
Il secondo elemento fondamentale delle società è l’esercizio in comune di un’attività economica, definito dalla dottrina come scopo-mezzo sociale, perché necessario e strumentale al raggiungimento dello scopo-fine inerente la divisione degli utili.
L’attività svolta dalla società deve essere specificata all’interno dell’atto costitutivo, in quanto rappresenta l’oggetto sociale, e può essere modificata durante la vita della società solo attraverso una modifica dello stesso.
In tutte le società l’oggetto sociale deve consistere in un’attività produttiva svolta con metodo economico, ovvero la suddetta attività d’impresa.
È fondamentale che si tratti di attività svolta in comune; sotto il profilo oggettivo (ossia valevole per tutte le società senza distinzioni) significa che l’attività deve mirare a un risultato unitario (si avranno due imprese e non una società se due soggetti acquistano un camion in comune per poi sfruttarlo per il trasporto merci a turno, in quanto raggiungeranno risultati diversi) ed essere imputabile e riconducibile al gruppo unitariamente considerato. Ciò spiega perché l’associazione in partecipazione, ex art.2549 c.c., non si configura come società, dato che tutta l’attività è imputabile all’associante, che resta l’unico imprenditore e di cui viene speso il nome.