
5. I ricorsi amministrativi
Quindi la tutela del cittadino nel nostro ordinamento è garantita non solo dal ricorso agli organi giurisdizionali civili e penali ma anche amministrativi. I ricorsi amministrativi, pur rientrando nel concetto ampio di giustizia amministrativa, in realtà non hanno natura giurisdizionale poiché sono decisi e rivolti alla stessa autorità che ha emanato l’atto oggetto del ricorso.
Essi sono:
- l’opposizione: che è una istanza del soggetto interessato nei confronti della stessa autorità che ha emanato l’atto
- il ricorso gerarchico: che è, invece, l’istanza all’autorità gerarchicamente sovraordinata a quella che ha emanato l’atto
Questo ultimo tipo di ricorso si può proporre quando l’autorità che ha emanato l’atto è al vertice della gerarchia statale, quando è un organo collegiale o se è un ente pubblico.
In casi specificatamente determinanti si può fare ricorso agli atti dei ministri.
Un’altra forma di tutela del cittadino è data dai controlli che fa la pubblica amministrazione.
Il Governo poi ha un generico potere di annullamento nei confronti di tutti gli atti amministrativi dello Stato o di altra persona giuridica pubblica, viziati da incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge.
6. Le giurisdizioni non statali
A norma dell’art. 806 cod. proc. civ. le parti possono far decidere ad arbitri le controversie tra di loro insorte mediante una sentenza (lodo arbitrale) che deve essere dichiarata esecutiva dal tribunale.
Gli arbitri sono dei soggetti privati nominati dalle stesse parti. C’è una tendenza alla nomina di tali arbitrati, soprattutto per ingenti somme patrimoniali, a causa della speditezza della sentenza e della crisi del sistema giudiziario.
Il Concordato tra Santa sede e Stato italiano stabilisce che nel caso di nullità o di dispensa dal matrimonio rato e non consumato competente è il tribunale ecclesiastico.
La Cassazione ha, però, ritenuto superata la giurisdizione dei tribunali ecclesiastico in quanto il nuovo concordato dell’ 84 ha di fatto abrogato implicitamente tale articolo. Quindi le sentenze dei tribunali ecclesiastici devono essere dichiarate efficaci dalle corti di appello. Nonostante Stato e Chiesa siano due ordinamenti separati, lo Stato con questa normativa ha voluto sottolineare la sua autorità.
Perplessità sorgono, per contrasto con gli artt. 24 e 25 cost., in merito alla giustizia sportiva. L’autonomia di tale ordinamento è stata riconosciuta nel 2003. In essa tutti gli iscritti alle federazioni devono devolvere le controversie a tale ordinamento in ordine al carattere tecnico, disciplinare ed economico, e comunque attinenti alle discipline sportive con l’espulsione dalla federazione sportiva se non si osservi tale giurisdizione.
Vi sono poi le giurisdizioni internazionali alla quale può ricorrere uno Stato, quale membro della comunità internazionale, o un cittadino (è il caso della Corte di giustizia europea dei diritti dell’uomo). La Corte internazionale di giustizia, organo dell’Onu con sede all’Aja, giudica su controversie tra Stati in relazione: all’interpretazione di un trattato, su fatti che creino violazione dei diritti internazionali. La Corte di giustizia della comunità europea con sede a Lussemburgo giudica sulle inadempienze dei trattati degli stati membri.
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7. L’autonomia e l’indipendenza della magistratura ordinaria.
La Costituzione ha assicurato ai magistrati l’autonomia e l’indipendenza da altri poteri dello Stato, affinché esercitino una effettiva garanzia per i cittadini e per le libertà di questi ultimi. L’autonomia può realizzarsi sotto più aspetti.
È il caso dell’istituzione del Consiglio Superiore della Magistratura cui spetta in via esclusiva di deliberare sullo stato giuridico dei magistrati; sui trasferimenti; sui procedimenti disciplinari, sulle assunzioni sulle promozioni ecc. Con questo organo la magistratura si dà un autogoverno.
Altre attribuzioni del CSM sono: nominare e revocare i giudici di pace, nonché i componenti estranei alla magistratura delle sezioni speciali; designazione, per la nomina a magistrato di Cassazione, un soggetto per meriti insigni, tra professori ordinari universitari in materie giuridiche e avvocati con 15 anni di professione ed iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori; nominare la commissione per i concorsi a magistrato.
Il Consiglio può fare proposte al ministro di giustizia per modifiche sull’organizzazione e il funzionamento dei servizi della magistratura.
Al ministro per la giustizia restano residue competenze:
- può chiedere i provvedimenti inerenti lo stato giuridico dei magistrati; può chiedere informazioni sul funzionamento della giustizia; esercita le attribuzioni demandate dalla legge sull’ordinamento giudiziario;
- ha facoltà di promuovere l’azione disciplinare.
Tale facoltà è data anche al procuratore generale della Cassazione che la esercita entro 1 anno dalla conoscenza dei fatti.
Il CSM, a norma dell’art. 104 cost., è presieduto dal Presidente della Repubblica, e ne fanno parte di diritto, un presidente e un procuratore generale della Corte di Cassazione. Il CSM è composto da 27 membri. All’elezione partecipano tutti i magistrati, con voto personale, diretto e segreto, che non siano sospesi. Gli uditori sono esclusi se non hanno, al momento del voto, la funzione giudiziaria. Vengono eletti i magistrati che hanno riportato più voti; se con pari voti, il più anziano in ruolo, se pari il più anziano in età.
L’elezione dei componenti da parte del Parlamento avviene in seduta comune a scrutinio segreto, con la maggioranza dei 3/5 dell’assemblea. Per gli scrutini successivi basta la maggioranza dei 3/5 dei votanti.
La Costituzione ha espressamente previsto che ci siano anche dei membri laici, sempre eletti dal Parlamento, scelti tra teorici e pratici del diritto. Un consiglio composto solo da magistrati non avrebbe assicurato l’autogoverno della magistratura.
La carica di presidente del CSM (ovvero il Presidente della Repubblica) è stata affidata a conferma del prestigio e dell’imparzialità della carica.
I membri eletti nel CSM sono incompatibili con la carica di parlamentare, di componente la Corte Costituzionale, di un partito, ecc.. I membri non sono punibili per le opinioni espresse.
Sulla sua natura di organo costituzionale appaiono dubbi. Ciò in quanto si può adire il Tar Lazio per motivi di legittimità e la Cassazione in caso di provvedimenti disciplinari alla Corte di Cassazione. La natura di organo costituzionale viene invece affermata alla stregua dell’art. 105 cost..
Esso è un organo costituzionale in quanto organo indefettibile del nostro sistema, cioè mancando esso le garanzie di indipendenza che la Costituzione ha voluto dare ai magistrati mancherebbero.
L’autonomia della magistratura si evince anche dall’art. 101 cost e 107 comma 3 in base al fatto che i magistrati non sono gerarchicamente subordinati. Il primo articolo dispone che i giudici sono soggetti solo alla legge; il secondo che i magistrati si distinguono tra loro solo per diversità di funzioni.
Disciplina particolare ha il pubblico ministero. Tale organo, a norma dell’art. 107 comma 4 cost., esercita le sue funzioni, non più sotto la direzione del ministro della giustizia. ma sotto la sua vigilanza.
All’interno degli uffici del Pubblico Ministero c’è ancora una certa gerarchia; vi è il capo dell’ufficio che esercita un potere gerarchico, avoca a sè le indagini, le conferisce a questo o a quel pm, esercita le funzioni assegnate all’ufficio.
Altra garanzia per i magistrati è l’inamovibilità, ex art. 107 Cost.: i magistrati non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del CSM, adottata per specifici motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall’ordinamento giudiziario o con il loro consenso. Il consenso non è richiesto se non possono svolgere il loro ruolo per motivi di imparzialità e indipendenza.
La nomina di magistrati avviene per concorso. Questo per assicurare eventuali influenze di terzi. La legge 374/91 ha stabilito che i giudici di pace, gli unici che hanno tale funzione non per concorso, sono nominati dal Presidente della Repubblica e hanno funzioni, anche conciliative, in ambito civile e penale, ma ben circoscritte.
Secondo l’art. 109 Cost. l’autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria. Ciò fa si che la magistratura abbia alle proprie dipendenze la pubblica sicurezza adibita alla repressione dei reati.
8. Altre disposizioni costituzionali relative alla funzione giurisdizionale.
Altre disposizioni in relazione alla funzione giurisdizionale sono contenute sia nella parte inerente la magistratura, sia nel titolo I (rapporti civili) della parte I (diritti e doveri dei cittadini), della Costituzione.
Ad esempio l’art. 111 dispone che tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati, e che contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciate dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Inoltre, si ammette ricorso in Cassazione anche per motivi inerenti la giurisdizione.
Si può derogare solo per le sentenze militari in tempo di guerra.
L’art. 112 dice che il pubblico ministero ha l’obbligo di esercitare l’azione penale.
L’art. 101 dice che la giustizia è amministrata in nome del popolo.
In merito alle disposizioni del titolo I, l’art. 24 stabilisce che tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado di processo. Sono assicurati ai non abbienti i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.
L’art. 25, inoltre, specifica che nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito e che nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.
L’art. 26 parla dell’estradizione del cittadino che può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali.
L’art. 27, invece, esprime che la responsabilità penale è personale.
Tra queste disposizioni ce ne sono di molto importanti.
Il ricorso in Cassazione per violazione di legge contro le sentenze e i provvedimenti sulle libertà personali è una ulteriore e fondamentale garanzia per l’imputato che ritenga i provvedimenti contra legem. Ecco il motivo dei provvedimenti motivati art. 111 comma 1 cost.
L’estradizione consiste nel consegnare un cittadino ad un altro paese. Questo avviene per trattato internazionale tra gli stati. Attualmente è in vigore la Convenzione di Parigi entrata in vigore in Italia nel 63. Tale documento chiarisce che non si può consegnare un cittadino per reati politici. Non è affatto semplice per l’ordinamento conoscere quali siano i reati politici. E’ comunque previsto, tale assunto, anche nell’art. 10 cost.
In nessun caso si può consegnare il cittadino ai paesi ove vige la pena capitale.
E poi ancora il carattere personale della responsabilità penale, in base al quale nessuno può essere ritenuto responsabile penalmente se non per una azione o omissione a lui direttamente imputabile.
La presunzione di non colpevolezza, poi, precisa che l’imputato non è colpevole sino alla condanna definitiva. La norma costituzionale posta a tutela della persona umana ha aspetti pratici di notevole rilievo; ad esempio per la custodia cautelare.
Infine, la funzione della pena: non possono esistere trattamenti contrari al senso di umanità e deve tendere alla rieducazione.
L’art. 111 cost. è stato modificato dalla legge cost. 2/99 che ha introdotto il giusto processo, consistente nella garanzia del contraddittorio tra le parti in parità davanti ad un giudice terzo.
Fonti normative:
-R.D. 12/41
– Costituzione: 10, 24, 25, 26, 27, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 108, 109, 111, 112, 113, 125
– decreto legislativo 545/92,
– leggi 186/82
– legge 374/91
-legge 205/2000
– Codice di procedura civile: 806
– Concordato di Villa Madama 1984
-legge cost. 2/99
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