Il potere giudiziario
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Il potere giudiziario

Con la funzione giurisdizionale lo Stato garantisce l’osservanza e la conservazione delle norme ritenute essenziali ai fini dell’ordinato svolgimento della vita sociale. Non è sufficiente l’esistenza di norme astratte bensì la loro applicazione concreta. Per tale motivazione è necessario dare la giusta interpretazione a casi dubbi, accertare la volontà del legislatore e applicare la sanzione.
Si hanno tre tipi diversi di giurisdizione: civile, penale, amministrativa, a cui se ne è aggiunta una quarta quella costituzionale.

  • La giurisdizione civile regola controversie sorte tra privati o tra privati e pubblica amministrazione aventi per oggetto diritti soggettivi.
  • La giurisdizione penale mira a realizzare gli interessi della collettività organizzata, ovvero dello Stato; si tratta ad esempio di valori o istituti (come la vita e la proprietà). Nel caso di violazione viene irrogata una pena.
  • La giurisdizione amministrativa tutela gli interessi legittimi (e in alcuni casi i diritti soggettivi) dei cittadini che siano stati lesi dalla pubblica amministrazione e assicura la giustizia amministrativa.
  • Infine, in merito alla giurisdizione costituzionale è competente la Corte Costituzionale.

L’art. 1 dell’ordinamento giudiziario (R.D. 12/41) disciplina che la giustizia, nelle materie civili e penali, è amministrata da: giudice di pace; tribunale ordinario; corte d’appello; Corte di Cassazione; tribunale per i minorenni e dal magistrato di sorveglianza. Sono i giudici ordinari (civili e penali) che esercitano le funzioni giurisdizionali (art. 102 Cost.), ovvero quelli che istituzionalmente sono collegati al CSM (Consiglio superiore della magistratura). Tutti gli altri sono la cd giurisdizione speciale: tribunali militari, TAR, Consiglio di stato e Corte dei conti.

Il principio della unicità della giurisdizione

L’art. 102 Cost. stabilisce che la funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull’ordinamento giudiziario; inoltre, l’art. 104 Cost. organizza la magistratura ordinaria in un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere. Tali due articoli delineano il principio di unicità della giurisdizione, ovvero che tale funzione debba essere esercitata da i magistrati ordinari.

Ma la Costituzione stessa specifiche delle deroghe a tale assunto. L’art. 103 Cost. dispone, infatti, che la funzione giurisdizionale possa essere esercitata dal Consiglio di stato e dagli organi di giustizia amministrativa (previsti in ogni regione, ex art. 125) per la tutela di interessi legittimi e diritti soggettivi.
La Corte dei conti è competente in materia contabile e in ogni altra materia prevista da legge. I tribunali militari, in tempo di guerra, hanno poteri definiti dalla legge e in tempo di pace giudicano sui militari in servizio per i reati militari.

E poi ancora, la Corte Costituzionale e le Camere in sede di giudizio per la contestazione sulle elezioni o in seduta comune per le accuse nei confronti del Presidente della repubblica.
L’art. 102 Cost. ha fatto divieto di introdurre nuovi giudici straordinari e speciali ma ha previsto l’istituzione di sezione specializzate presso gli organi ordinari.

Giudici straordinari; giudici speciali; sezioni specializzate.

Il divieto di istituire nuovi giudici discende dal principio secondo il quale ciascun individuo deve preventivamente conoscere quale sarà il suo giudice naturale (art. 25 cost.), precostituito per legge, dal quale verrà giudicato se commetterà un reato e dal quale non può essere distolto. Ciò significa che non possono essere creati giudici ad hoc.
Il divieto di istituire giudici speciali trova la sua giustificazione nel principio secondo il quale tutta la funzione giurisdizionale deve essere esercitata dai magistrati ordinari, tranne le eccezioni sopra anticipate di Consiglio di stato, Corte dei conti e tribunali militari.

Il Consiglio di stato è formato da 7 sezioni di cui 4 svolgono funzioni consultive e 3 svolgono funzioni giurisdizionali. Con la creazione dei Tar (Tribunali amministrativi regionali) il Consiglio di Stato si è visto attribuire funzione di giudice di appello per le sentenze enunciate da tali organi.
La Corte dei Conti è composta da 10 sezioni (una di controllo e 9 di giurisdizione), più una sezione giurisdizionale per ogni regione e due nel Trentino Alto Adige. Essa giudica nella materia contabile e nelle altre materie specifiche della legge, nonché sui conti tenuti dai soggetti appartenenti allo Stato, con esclusione dei tesorieri delle camere (tale processo viene definito giudizio di responsabilità contabile).
Inoltre, è competente sulla responsabilità dei danni all’erario da parte di funzionari (il c.d. giudizio di responsabilità civile), in materia di pensioni civili e militari e di pensioni di guerra, parifica i rendiconti generali consuntivi dello Stato e delle amministrazioni autonome prima che siano presentati alle Camere.

I tribunali militari, inoltre, si distinguono in: tribunali militari e Corte militare d’appello; sono competenti per i reati commessi da appartenenti alle forze armate. Avverso le sentenze si può proporre appello in Corte d’appello militare e in Cassazione. Rimangono alcune competenze in tempo di guerra.
I TAR hanno assorbito le competenze delle giunte provinciali amministrative in sede giurisdizionale e funzionano come sezioni staccate del Consiglio di stato (art. 125 comma 2 Cost.). Vengono istituiti in ogni regioni. Possono giudicare sugli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, degli enti pubblici a carattere ultraregionale, degli enti pubblici territoriali e non territoriali, che abbiano leso gli interessi legittimi oppure o che siano stati viziati da incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge. Hanno giurisdizione di merito e di legittimità. Inoltre, sono competenti a giudicare sui ricorsi elettorali regionali provinciali e comunali.
La competenza dei Tar è stata ampliata. Ogni Tar è composto da 5 magistrati e da un Presidente.
In Sicilia c’è il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana; esso giudica in appello sui Tar siciliani, ha funzione consultiva. Questa appare, secondo alcuni, una sorta di sezione staccata del Consiglio di Stato, e sulla legittimità costituzionale sorgono seri dubbi.
In Trentino Alto Adige si è istituito il Tribunale regionale di giustizia amministrativa con sezione autonoma per la provincia di Bolzano.

Altra giurisdizione speciale è il tribunale superiore delle acque pubbliche, (composto da magistrati, consiglieri di stato e tecnici) che giudica in unico grado su controversie per lesioni di interessi legittimi e, in grado di appello, sui ricorsi in materie di acque pubbliche (es. alla demanialità delle acque).
Ancora, le commissioni tributarie, provinciali e regionali, ordinate in virtù del decreto legislativo 545/92, hanno competenza su controversie tra i contribuenti e le amministrazioni finanziarie.
Le sezioni specializzate sono state istituite presso gli organi di giustizia ordinari con la partecipazione dei cittadini non togati (art. 102, comma 2 cost.); ciò in quanto in alcune materie si rende necessario integrare il collegio con soggetti esperti. Alcuni di queste sono il tribunale dei minori, i tribunali regionali delle acque pubbliche; le sezioni di sorveglianza delle Corti d’appello.
Le Corti di assise di primo grado e di appello, infine, rientrano nei casi di cui all’art. 102 comma 2 cost. con la partecipazione diretta del popolo.
Esse sono costituite da due magistrati ordinari e da sei giudici popolari.

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Il problema dell’indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali.

Se l’indipendenza dei giudici ordinari è prevista dalla Costituzione, quella dei giudici speciali, a norma dell’art. 108 comma 2, è sì definita dalla Costituzione, ma disciplinata dalla legge ordinaria.
Proprio per questo le leggi 186/82 e 205/2000 hanno istituito un Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, composto dal presidente del Consiglio di stato, 4 magistrati in servizio presso il Consiglio di stato, 6 magistrati in servizio presso i TAR, 4 cittadini eletti (2 dalla Camera e 2 dal Senato) scelti tra i professori universitari in materie giuridiche e tra avvocati con 20 anni di professione. A tale organo spetta di deliberare sullo stato giuridico dei magistrati del Consiglio di stato e Tar, sulle assunzioni, assegnazione di sede, funzioni, trasferimenti, ecc.

Stesso organo è stato istituito per la Corte dei conti; il Consiglio di presidenza della Corte dei Conti. Ne fanno parte 4 magistrati della Corte e 4 cittadini scelti dai presidenti delle due Camere tra i professori universitari in materie giuridiche e tra avvocati con 15 anni di professione. Anche la magistratura militare ha un suo organo presieduto da un Presidente della Corte di Cassazione con le stesse attribuzioni del CSM.
La legge deve assicurare l’autonomia dei giudici speciali.
L’art. 100 comma 3 cost. prevede che la legge definisca espressamente l’autonomia del Consiglio di Stato e della Corte dei conti e dei loro componenti di fronte al governo. La Corte Cost. con sentenza N. 1/67, ha dichiarato che tra i nominati ed il governo esiste solo il rapporto della nomina che una volta nominati essi sono solo tenuti ad obbedire alla legge. Pertanto, anche a questi soggetti deve essere garantita indipendenza e autonomia.
Anche gli organi di giustizia tributaria hanno un loro consiglio di presidenza con attribuzioni ridotte per la particolare composizione delle commissioni tributarie.

La ripartizione fra i vari organi delle funzioni giudiziarie.

La funzione giurisdizionale viene suddivisa a seconda degli organi che la esercitano:

  • la giurisdizione civile è esercitata dai giudici di pace, dal tribunale; dalla corte d’appello; dalla Corte di Cassazione; ovvero tutti organi di magistratura ordinaria.
  • la giurisdizione penale è esercitata dai giudici di pace, dal tribunale, dalle corti di assise e dalle corti d’assise d’appello, dalla Corte di Cassazione, dai tribunali militari, dalle Camere in seduta comune in caso di accuse nei confronti del Presidente della Repubblica e dalla Corte costituzionale nei giudizi sulle accuse promosse nei confronti del presidente della repubblica;
  • la giurisdizione amministrativa è esercitata dal Consiglio di stato, dalla Corte dei Conti (con anche giurisdizione contabile), dai TAR, dal tribunale superiore delle acque pubbliche, dal Consiglio di giustizia amministrativa in Sicilia; dal tribunale regionale di giustizia amministrativa per la regione Trentino Alto Adige.
  • la giurisdizione costituzionale è esercitata dalla Corte Costituzionale in sede di giudizio di legittimità costituzionale delle leggi o atti aventi forza di legge, sui conflitti di attribuzione e sulla ammissibilità dei referendum abrogativi.

Vi sono, poi, le giurisdizioni in materia tributaria, delle acque pubbliche, e la giurisdizione delle Camere per la convalida delle elezioni.
L’art. 113 Cost. dispone che la tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa sia che riguardi diritti soggettivi che interessi legittimi.
La regola secondo cui al giudice ordinario si ricorre per la tutela dei diritti soggettivi e al giudice amministrativo si ricorre per la tutela degli interessi legittimi appare superata. Si badi infatti che con l’inserimento della giurisdizione esclusiva il giudice amministrativo è competente anche sul risarcimento del danno che derivi da controversie in tema di edilizia o urbanistica. Sembra quindi che non si faccia più riferimento ai criteri del diritto soggettivo e dell’interesse legittimo bensì a quello che riguarda la materia. Ai Tar e al Consiglio di Stato spetta anche la giurisdizione di merito.

In ultimo è stata data la possibilità di tutelare gli interessi diffusi. Tali interessi sono stati definiti dalla Corte di Cassazione come diritti soggettivi, quindi di competenza del giudice ordinario; essi infatti vengono identificati come una pluralità di interessi individuali dello stesso contenuto. Il Consiglio di Stato, invece, li ha individuati come interessi appartenenti alla collettività, come ad esempio il diritto alla salvaguardia del paesaggio e delle bellezze naturali. Infine, la Corte dei conti si è autodefinita come giudice naturale di tali interessi.
La legislazione attuale prevede una competenza del giudice ordinario in materia di risarcimento del danno ambientale, una competenza del giudice amministrativo e del giudice contabile in altri casi ben definiti.

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Fonti normative:

  • R.D. 12/41
  • Costituzione: 10, 24, 25, 26, 27, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 108, 109, 111, 112, 113, 125
  • decreto legislativo 545/92,
  • leggi 186/82
  • legge 374/91
  • legge 205/2000
  • Codice di procedura civile: 806
  • Concordato di Villa Madama 1984
  • legge cost. 2/99