Il rapporto giuridico
Il rapporto giuridico è la relazione tra due o più soggetti definita dal diritto. Alla base di ogni rapporto sussiste un interesse di natura patrimoniale e giuridicamente rilevante, quindi meritevole di tutela.
Tale interesse è considerato la tensione che un soggetto ha verso un determinato bene, poiché deve soddisfare un suo bisogno. Il bene può essere materiale (come un immobile) o immateriale (come un’opera di ingegno), nonché può concretizzarsi in un comportamento positivo (di fare) o negativo (di non fare).
L’interesse invece è inteso come interesse a conseguire un determinato bene che non può raggiungersi se non con la collaborazione di un altro soggetto o interesse a conservare un determinato bene che già si possiede, in modo da evitare eventuali aggressioni altrui.
Il bene può conseguirsi grazie agli strumenti messi a disposizione dall’ordinamento giuridico, i poteri e le facoltà. Entrambi sono più o meno estesi in base alla situazione giuridica del soggetto.
Le situazioni giuridiche attive
Tali situazioni sono attribuite al soggetto che ha, appunto, tali poteri e facoltà. Ad ogni situazione attiva ne corrisponde una passiva (che fa capo ad un solo soggetto o all’intera collettività).
Sono situazioni giuridiche attive: il diritto soggettivo, l’interesse legittimo, l’aspettativa di diritto, la potestà, il diritto potestativo, l’onere.
- Diritto soggettivo: è la forma più intensa di protezione giuridica e garantisce la più completa tutela di interessi del privato. La situazione passiva corrispondente è l’obbligo.
- Interesse legittimo: è la situazione giuridica soggettiva volta alla pretesa o al mantenimento di un determinato bene della vita.
- Aspettativa di diritto: In questa ipotesi l’ordinamento giuridico ritiene meritevole di tutela la posizione di chi attende che tutti gli elementi della fattispecie vengano ad esistenza e che la fattispecie si perfezioni. Vengono attribuiti poteri di natura conservativa; tale situazione è strumentale al realizzarsi del diritto soggettivo ma anche provvisoria, dal momento che la fattispecie in itinere potrà o meno perfezionarsi. L’ordinamento giuridico non tutela, invece, l’aspettativa di fatto, ovvero la mera speranza di un futuro diritto soggettivo.
- Potestà: è il potere di esercitare il diritto altrui per la realizzazione di un altrui interesse. Può essere attribuito dalla legge (come per la potestà genitoriale) o dall’interessato (come nel caso di rappresentanza diretta, in cui gli effetti dell’attività del rappresentante si producono direttamente nella sfera del rappresentato).
- Diritto potestativo: si ha quando un soggetto, con un comportamento, consegue un risultato ad esso favorevole, creando una modificazione nella sfera giuridica di un altro soggetto, che si trova in una posizione di soggezione. Questo ultimo soggetto non deve e non può fare nulla per impedire la modificazione della sua situazione. Il diritto potestativo ricorre nel caso in cui il risultato favorevole è conseguito tramite il semplice comportamento del titolare del diritto sia nel caso in cui l’effetto favorevole è ottenuto tramite una sentenza del giudice.
- Onere: sussiste quando un soggetto deve tenere uno specifico comportamento per realizzare un interesse proprio e, senza tale comportamento, derivano al soggetto onerato effetti negativi.
Il diritto soggettivo
Quindi, il diritto soggettivo è la situazione giuridica soggettiva attiva che non necessita dell’intermediazione della P.A. per soddisfare un proprio interesse ritenuto meritevole di tutela da parte dell’ordinamento giuridico. A seconda degli interessi sottesi ai diritti soggettivi, questi si classificano in:
- diritti assoluti: caratterizzati dalla relazione diretta tra un soggetto ed il bene che intende conservare, dal dovere di astensione da parte dei consociati e da facoltà in capo al titolare del diritto. È erga omnes, ovvero garantisce al titolare un potere che può far valere verso tutti gli altri soggetti, i quali hanno un generico obbligo negativo di non turbare il godimento del diritto stesso. Questa categoria comprende:
– i diritti reali, che attribuiscono una signoria piena o limitata sul bene a seconda che si parli di una cosa propria (ad es. diritto di proprietà) o altrui. I diritti reali aventi ad oggetto una cosa altrui si distinguono a seconda che l’interesse realizzato sia quello di godere della cosa altrui (diritti reali di godimento) o quello di costituire la cosa in garanzia dell’adempimento di una obbligazione (diritti reali di garanzia);
– i diritti della personalità, che tutelano beni immateriali riguardanti la persona fisica ovvero attributi essenziali della persona. Sono inalienabili, imprescrittibili e irrinunciabili (il diritto alla vita, alla integrità fisica, all’onore, alla riservatezza, alla salute).
- diritti relativi: caratterizzati dall’assenza di relazione tra il soggetto e il bene che egli intende conseguire. Il titolare ha un potere che può far valere solo nei confronti di uno o di più soggetti determinati, che hanno un obbligo di tenere un determinato comportamento (dare, fare o non fare qualcosa). La categoria comprende i diritti di credito, spettanti al creditore per ottenere la prestazione del debitore.
L’interesse legittimo
L’interesse legittimo è una situazione giuridica soggettiva attiva rispetto a un bene della vita che il soggetto tende ad ottenere o a conservare rispetto ad un potere della pubblica amministrazione. A differenza del diritto soggettivo, l’interesse legittimo necessita dell’intermediazione della P.A. per la sua realizzazione e la sua tutela. Non ha una tutela diretta, né un rapporto diretto col bene, ma una protezione indiretta, in quanto necessita dell’esercizio dei pubblici poteri.
La dottrina tradizionale lo cataloga come una situazione giuridica soggettiva in cui un interesse individuale connesso con l’interesse pubblico viene protetto dall’ordinamento. Il difetto di questa teoria è stato ravvisato nel fatto che l’interesse legittimo verrebbe tutelato solo occasionalmente o per il tramite dell’interesse pubblico.
Successivamente, parte della dottrina lo ha individuato come pretesa alla legittimità dell’azione amministrativa ed al corretto esercizio del potere da parte della P.A., riconosciuta ad un individuo che si trovi in una data posizione (detta “legittimante”) rispetto alla Pubblica Amministrazione. In pratica, l’interesse legittimo è l’interesse alla legittimità degli atti amministrativi.
Altri lo intendono come reazione processuale del soggetto per la tutela del suo interesse leso dall’amministrazione.
La prima teoria continuava ad avere il difetto di vedere l’interesse legittimo tramite solo l’ambito dell’interesse pubblico, la seconda teoria è troppo incentrata al momento processuale.
Una teorizzazione soddisfacente dell’interesse legittimo va a Nigro, che ha spostato l’indagine sull’aspetto sostanziale dell’interesse legittimo. Specificatamente tale interesse non limita il potere della P.A. ma partecipa alla concreta definizione dello stesso. Quindi in base a ciò che ha specificato la storica sentenza delle Sezioni Unite n. 500 del 1999: l’interesse legittimo è la posizione di vantaggio riconosciuta a un soggetto dall’ordinamento in merito all’utilità oggetto del potere amministrativo e si sostanzia nell’attribuire al soggetto stesso dei poteri volti a influire sul corretto svolgimento di tale attività.
Interesse pretensivo e oppositivo
L’interesse legittimo può essere definito come una situazione giuridica soggettiva alla pretesa o al mantenimento di un determinato bene della vita; nel primo senso si parla di interesse pretensivo, mentre nel secondo si definisce l’interesse oppositivo.
Nel primo caso il privato chiede alla P.A. l’attribuzione o il riconoscimento di un qualcosa e si trova di fronte, come situazione correlata, la situazione giuridica attiva della P.A. (il potere della pubblica amministrazione).
Ad esempio il partecipante ad un concorso pubblico che aspiri all’assunzione presso un ente pubblico. Il posto messo a concorso è il bene della vita finale al quale il soggetto aspira. Su tale interesse l’ordinamento riconosce la prevalenza del pubblico interesse a che siano selezionati i partecipanti che abbiano un più alto grado di requisiti professionali e preparazione; quindi la soddisfazione dell’interesse privato presuppone un comportamento attivo dell’Amministrazione.
Nell’ipotesi dell’interesse oppositivo il privato si trova di fronte a un potere della P.A. a cui egli si vuole opporre e vanta, quindi, un interesse legittimo al mantenimento del suo diritto. È il caso del privato che vanta la proprietà del bene immobile che, nel perseguimento dell’interesse pubblico alla realizzazione di opere di pubblica utilità, la P.A. può espropriare. Anche in questo caso l’ordinamento esprime esigenze prevalenti sugli interessi dei privati, i quali saranno però soddisfatti dal mancato esercizio del potere.
Quindi, nel caso di interessi legittimi pretensivi, i titolari pretendono un’attività della P.A. diretta ad ampliare la loro sfera giuridica; nel caso di interessi legittimi oppositivi, si legittimano i titolari ad opporsi di fronte a provvedimenti amministrativi riduttivi della propria sfera giuridica.