Il procedimento finalizzato al decreto ingiuntivo è utilizzato molto spesso. Ha delle caratteristiche molto particolari che lo differenziano dagli altri riti.
In questo nuovo articolo di Ripetiamo Diritto analizzeremo gli aspetti più rilevanti e le implicazioni pratiche.
Cos’è un decreto ingiuntivo e qual è il suo fondamento normativo
Il decreto ingiuntivo è un provvedimento emesso dal giudice monocratico e a cognizione sommaria.
Viene emesso dal giudice su istanza di parte; si ingiunge al debitore di pagare una somma di denaro, di consegnare una cosa mobile determinata o di restituire un bene fungibile. La tutela è rapida ed efficace per il creditore in possesso di prova scritta del proprio credito.
La disciplina del ricorso per decreto ingiuntivo si trova agli articoli 633-656 del Codice di Procedura Civile. La norma principale è l’articolo 633 c.p.c., che ne individua i presupposti.
Requisiti per la richiesta e fasi della relativa procedura
Il creditore può presentare ricorso per decreto ingiuntivo quando il credito è certo, liquido ed esigibile ed è provato per iscritto (come ad esempio con fatture, contratti, cambiali, assegni, estratti autentici delle scritture contabili).
Questa procedura è spesso usata nei rapporti tra imprenditori o tra professionisti e clienti per recuperare crediti commerciali.
La procedura si articola in tre fasi:
- presentazione del ricorso: il creditore (ricorrente) deposita il ricorso presso il giudice competente (di norma il Giudice di Pace o il Tribunale in base al valore della causa). Al ricorso vanno allegati la prova scritta del credito, il contratto (se esistente), la clausola di provvisoria esecutorietà (se richiesta);
- emissione del decreto ingiuntivo: il giudice, senza contraddittorio (inaudita altera parte), valuta la fondatezza della domanda. Se ritiene il credito fondato, emette il decreto ingiuntivo, ordinando al debitore di pagare entro 40 giorni, con l’avvertimento che, in mancanza di opposizione, il decreto diventerà esecutivo;
- notifica al debitore: il decreto ingiuntivo deve essere notificato al debitore ingiunto entro 60 giorni dall’emissione, a cura del ricorrente. Trascorso tale termine, il decreto perde efficacia.
Opposizione al decreto ingiuntivo e clausola di provvisoria esecutività
Il debitore può opporsi presentando atto di citazione in opposizione entro il termine indicato nel decreto. L’opposizione apre un giudizio ordinario a cognizione piena, durante il quale il giudice esamina il merito del credito.
Se il debitore non propone opposizione nei termini, il decreto diventa esecutivo e il creditore può iniziare l’esecuzione forzata.
Il giudice, su istanza del creditore e in presenza di determinati presupposti (es. titolo di credito o pericolo di danno nel ritardo), può dichiarare provvisoriamente esecutivo il decreto, permettendo l’esecuzione anche prima del termine per l’opposizione.
Vantaggi del ricorso per decreto ingiuntivo
- Rapidità: procedura sommaria, senza immediato contraddittorio.
- Economicità: minori costi rispetto a un ordinario giudizio di cognizione.
- Efficacia: tutela immediata del credito in presenza di prova scritta.
Il ricorso per decreto ingiuntivo rappresenta uno strumento efficace e strategico per il recupero dei crediti, specialmente in ambito commerciale e professionale. Tuttavia, la sua efficacia è subordinata alla solidità della documentazione probatoria.
È un rito perfettamente coerente con i principi costituzionali; anche se il contraddittorio manca in una prima fase è comunque rimesso alla fase successiva ed eventuale dell’opposizione.