Il territorio – Parte 2

5. LA FRONTIERA

La frontiera, o confine dello Stato, è la linea che delimita la sovranità statale. Essa viene stabilita mediante due procedimenti: la delimitazione, in virtù della quale si precisano, mediante coordinate geografiche, i limiti dell’ambito spaziale entro cui lo Stato esercita la sovranità territoriale, e la demarcazione che consiste nella trasportazione dei dati geografici sul terreno.
Di regola, la delimitazione è un atto bilaterale tra due Stati confinanti, e si concretizza nella stipulazione di un trattato internazionale in caso di controversia tra i due Stati confinanti, ma può anche avvenire in seguito ad una risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

Si discute se esistano principi di diritto consuetudinario in materia di delimitazione dei confini dello Stato. È certo che esiste una norma consuetudinario denominata uti possidetis secondo cui i confini degli Stati latino americani erano da presumersi eguali a quelli delle vecchie circoscrizioni coloniali spagnole.

La Corte internazionale di giustizia ha riconosciuto come appartenente al diritto consuetudinario il principio dell’uti possidetis come consuetudine generale, che ha perso i caratteri originari della consuetudine locale.
La Commissione di Arbitrato istituita dalla Conferenza sulla Iugoslavia ha applicato il principio dell’uti possidetis anche ai nuovi Stati sorti in seguito allo smembramento della Iugoslavia, affermando che essi ereditavano i confini delle circoscrizioni dello Stato federale iugoslavo. L’uti possidetis è un principio connesso alla formazione degli Stati di nuova indipendenza per secessione o smembramento di uno Stato federale e trascende ormai l’ambito della decolonizzazione.

È dubbio se esistano altri principi di diritto consuetudinario.
Per quanto riguarda i fiumi di confine, viene talvolta fatto riferimento alla regola del thalweg, cioè alla linea mediana del canale navigabile o linea di massimo scorrimento. Per quanto riguarda i laghi di frontiera, di regola il criterio da applicare è quello della linea mediana. Nel caso in cui il lago sia circondato da più Stati, occorre congiungere la mediana con i confini di terraferma, tracciando delle linee ideali.
Ma anche questo principio non è esente da incertezze, come dimostra la delimitazione del Mar Caspio, che taluni Stati rivieraschi vorrebbero addirittura assoggettare ai principi della delimitazione della piattaforma continentale. Qualora i due Stati siano separati da una catena di montagne, si può adottare il criterio dello spartiacque oppure quello di una linea che unisce le vette più alte. È da dire che tutti questi criteri, incluso l’uti possidetis, sono derogabili mediante accordo.

La delimitazione può anche riguardare la frontiera marittima, nel caso di Stati costieri adiacenti o frontisti. L’estensione delle aree marine risulta da un atto unilaterale dello Stato costiero, ma deve essere conforme al diritto internazionale: uno Stato potrà fissare il mare territoriale a 12 miglia dalla linea di base oppure a un limite inferiore, se così ritiene opportuno. Nel caso, però, di Stati adiacenti o che si fronteggiano, la delimitazione unilaterale di un’area marina non è opponibile allo Stato adiacente o frontista in mancanza di accordo.
La Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare detta regole in materia di delimitazione delle aree marine, che sono da considerare dichiarative del diritto internazionale consuetudinario.

Per quanto riguarda il mare territoriale, il criterio da seguire è quello della linea mediana. Questo criterio, però, non trova applicazione quando “in ragione dell’esistenza di titoli storici o di altre circostanze speciali, è necessario delimitare diversamente il mare territoriale dei due Stati”.
La delimitazione della zona contigua tra Stati adiacenti o frontisti non è oggetto di una disposizione ad hoc da parte della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, ma è da presumere che il criterio da seguire sia quello della linea mediana.
Per quanto riguarda la piattaforma continentale, è stato abbandonato il criterio della linea mediana in favore di un criterio diverso, secondo cui la delimitazione deve effettuarsi mediante accordo conformemente al diritto internazionale, esso è determinato dall’art. 38 dello Statuto della Corte internazionale di giustizia, al fine di pervenire ad un’equa soluzione.

La disposizione, che è stata riconosciuta come appartenente al diritto consuetudinario dalla Corte internazionale di giustizia, potrebbe sembrare a prima vista priva di contenuto pratico. Questa regola viene applicata soprattutto quando gli Stati si rivolgono ad un arbitro o ad un giudice: in questi casi la delimitazione avviene con lodo o sentenza arbitrale. Ma anche quando la delimitazione avviene mediante accordo, questo spesso incorpora i principi stabiliti dalla giurisprudenza internazionale in materia di delimitazione, che consentono di pervenire ad un’equa soluzione.

La zona economica esclusiva di Stati adiacenti e frontisti viene delimitata con gli stessi criteri della piattaforma continentale. Normalmente si ha una linea unica per la delimitazione della piattaforma continentale e della zona economica esclusiva, ma possono essere ben concepite due linee diverse.
Le controversie territoriali, incluse quelle relative alla fissazione della frontiera, non possono essere risolte mediante l’uso della forza.
I rapporti occasionati dalla contiguità territoriale vengono tradizionalmente ricompresi nella categoria dei rapporti di vicinato.
Tali rapporti dono si regola disciplinati mediante accordi internazionali.

La Convenzione quadro dovrebbe facilitare la cooperazione tra enti territoriali minori situati a cavallo del confine mediante la stipulazione di accordi ad hoc, che trovano fondamento nell’ordinamento interno degli Stati di appartenenza degli enti territoriali, piuttosto che nell’ordinamento internazionale.

6. FRONTIERA E SUCCESSIONE TRA STATI

In caso di successioni tra Stati, la frontiera può essere rimessa in discussione? Al quesito è da dare una risposta negativa. Vale, infatti, il principio della stabilità delle frontiere per i seguenti motivi.
Qualora la frontiera sia stata delimitata mediante trattato, non viene in considerazione una vera e propria successione nei trattati, poiché il trattato di delimitazione, una volta eseguito, ha esaurito i suoi effetti e lo Stato successore subentra nel diritto di sovranità territoriale dello Stato predecessore.

Il mutamento di sovranità non reca pregiudizio alla frontiera stabilita da un trattato. Non sarebbe quindi invocabile la clausola rebus sic stantibus. Il principio dell’uti possidetis porta a concludere che, nel caso di uno Stato di nuova indipendenza, i confini del nuovo Stato corrispondono alle delimitazioni della regione o provincia su cui esso si è costituito e, qualora questa confini con uno Stato terzo, coincidono con i confini dello Stato predecessore.

Se hai bisogno di approfondire questa tematica

7. LE SERVITÙ INTERNAZIONALI

È dubbio se esistano in diritto internazionale delle servitù. Non si può parlare di servitù prediali per la difficoltà di individuare un fondo servente e un fondo dominante, cioè uno Stato servente ed uno Stato dominante. Per supporre la positiva esistenza di servitù internazionali, si dovrebbe parlare piuttosto di servitù personali.

La prassi attesta che mediante trattato gli Stati possano imprimere vincoli ad una parte del loro territorio, che non siano meramente obbligatori, ma hanno il carattere della realità (ad es. la servitù tra Italia e Santa Sede secondo cui lo Stato italiano non può erigere costruzioni che costituiscano introspetto intorno al territorio dello Stato della Città del Vaticano). Altro esempio è portato dal Portogallo che rivendicava un diritto di passaggio tra i suoi possedimenti sulla costa indiana e quelli enclavés, cioè interamente circondati dal territorio dell’India. Tale diritto esisteva al tempo dell’India britannica, ma era stato contestato dal nuovo Stato indiano. La Corte si pronunciò in senso favorevole alla sussistenza del diritto.
Un diritto di accesso al mare viene in considerazione per gli Stati privi di litorale, dal momento che una consuetudine internazionale accorda a tutti gli Stati, costieri e non, il diritto alla libertà di navigazione.

Ma non esiste una consuetudine internazionale secondo cui lo Stato che circonda il territorio dello Stato enclavé sia obbligato a concedere un diritto di transito. L’art. 125 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare attribuisce agli Stati privi di litorale un diritto di accesso al mare, le cui modalità devono però essere concordate con lo Stato costiero interessato.
Spesso le servitù hanno per oggetto territori smilitarizzati o neutralizzati. A differenza della neutralità permanente e della neutralità in tempo di guerra, che concernono lo Stato, la neutralizzazione ha per oggetto una parte del territorio statale in cui non devono essere compiute, in caso di guerra, operazioni militari né dal sovrano territoriale né da Stati terzi.

La regione oggetto di neutralizzazione non può divenire teatro di guerra e c’è l’obbligo di non costruire fortificazioni militari o di mantenere forze militari nella zona. La neutralizzazione non viene meno in tempo di guerra, essendo stipulata in vista delle ostilità; la mera smilitarizzazione, invece, potrebbe essere travolta dagli eventi bellici. Ci può essere neutralizzazione senza smilitarizzazione: tuttavia i due regimi sono spesso contemporaneamente presenti. Inoltre, quantunque sia legittimo distinguere concettualmente neutralizzazione e smilitarizzazione, le due nozioni tendono a confondersi.
Anche le vie d’acqua artificiali e gli stretti internazionali sono talvolta neutralizzati allo scopo di escluderli dal teatro delle ostilità, in caso di conflitto armato.

La neutralizzazione spesso non rimane immune agli eventi bellici. Ad es. quella del Canale di Suez è stata ripetutamente violata durante le due guerre mondiali e durante i conflitti tra Stati arabi e Israele.

8. IL PRINCIPIO DEL PATRIMONIO COMUNE DELL’UMANITÀ

Taluni territori sono assoggettati al principio del patrimonio comune dell’umanità. Il loro sfruttamento deve avvenire non solo nell’interesse del soggetto che vi procede, ma anche nell’interesse dell’intera comunità internazionale. Pertanto, sul soggetto in questione graveranno determinati obblighi, il cui adempimento consentirà di sfruttare il territorio tenendo conto di interessi solidaristici. Per assicurare l’assolvimento di tali doveri, il principio del patrimonio comune dell’umanità postula una qualche forma di organizzazione internazionale che presieda allo sfruttamento.
Le aree assoggettate al principio del patrimonio comune dell’umanità si differenziano dalla res nullius, poiché non possono essere oggetto di appropriazione.
Si costituisce un’organizzazione internazionale che assicuri il corretto sfruttamento dell’area.
Sono assoggettati al principio del patrimonio comune dell’umanità i fondi marini giacenti oltre la piattaforma continentale e, secondo una parte della dottrina, lo spazio extra-atmosferico.

I fondi marini al di là della giurisdizione nazionale, giacenti cioè oltre la piattaforma continentale, costituiscono lo spazio in cui il principio del patrimonio comune dell’umanità ha trovato finora una più compiuta razionalizzazione. Per quanto riguarda lo spazio extra-atmosferico e i corpi celesti, al di là dell’affermazione di principio, allo stato attuale il regime in vigore non è molto dissimile da quello che si applica negli spazi soggetti al principio di libertà.
La Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare non solo proclama l’Area (cioè il fondo marino al di là della giurisdizione nazionale) e le sue risorse patrimonio comune dell’umanità, ma stabilisce taluni doveri a corollario del principio.

I fondi marini sono sottoposti alla giurisdizione dell’Autorità internazionale dei fondi marini, un’organizzazione internazionale, i cui organi principali sono l’Assemblea, il Consiglio, il Segretariato e l’Impresa. Ove intendano sfruttare il fondo marino, gli Stati e le imprese da essi patrocinate devono sottoporre all’Autorità un progetto con due siti minerari: uno avrebbe dovuto essere sfruttato dall’Autorità tramite l’Impresa; l’altro dallo Stato o impresa richiedente.
L’Accordo integrativo del 1994 ha attenuato la rigidità del c.d. regime di sfruttamento parallelo e fatto venir meno la posizione privilegiata dell’Impresa, con la conseguenza che attualmente il sistema è maggiormente improntato all’economia di mercato e non risente più della filosofia dirigistica che informava la parte XI della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare.

9. L’ANTARTIDE

Il Trattato di Washington del 1 novembre 1959 stabilisce espressamente che l’Antartide deve essere usata “esclusivamente per fini pacifici”: esiste il divieto di svolgere qualsiasi attività militare, qualsiasi esplosione nucleare o deposito di materiale radioattivo. È tuttavia consentito l’utilizzo di personale o di materiale militare per la ricerca scientifica: è stabilito infatti all’art. II del Trattato il principio di libertà, per tutti gli Stati, di ricerca scientifica in Antartide.

Mentre vi sono alcuni Stati che non hanno finora avanzato alcuna pretesa territoriale, come la Federazione Russa o gli Stati Uniti, altri da tempo rivendicano la sovranità su porzioni del continente antartico, fondando tali pretese sulla scoperta (ad es. Francia e Regno Unito) o sulla teoria della contiguità dei loro territori (ad es. Cile e Argentina).

La “gestione” del continente antartico è affidata al Comitato delle Parti Consultive, di cui sono membri i dodici Stati che hanno negoziato il Trattato e quelli che hanno conseguito successivamente lo status di Parte Consultiva. Per acquisire tale status occorre non solo aver ratificato il Trattato, ma anche aver svolto una “sostanziale” attività di ricerca scientifica nel continente.
Gli Stati parte del Trattato di Washington si dividono in “Parti Consultive” e “Parti non Consultive”. Le prime si riuniscono ad intervalli regolari ed adottano raccomandazioni da indirizzare ai propri governi.
Al Trattato di Washington bisogna aggiungere: la Convenzione sulla protezione della foca antartica (1972) e quella conservazione della flora e della fauna marine dell’Antartico (1980). Quest’ultima è importante per lo sfruttamento ottimale delle risorse biologiche, ed in particolare del krill (piccolo crostaceo tipico delle acque polari).

Il 2 giugno 1988 è stato adottato a Wellington (Nuova Zelanda) un trattato per la disciplina delle attività minerarie antartiche. L’Antartide, oltre che a cospicue risorse petrolifere, dovrebbe contenere notevoli quantità di rame, carbone, oro e argento. Gli Stati avevano conseguentemente voluto prevenire una corsa indiscriminata allo sfruttamento dell’Antartide, indirizzando le future attività minerarie, nel quadro di un sistema istituzionale che offrisse adeguate garanzie sia per gli investitori sia per la comunità internazionale. Nessuna attività mineraria in Antartide avrebbe potuto essere intrapresa finché non fosse stato stabilito con certezza che tale attività non avrebbe determinato effetti pregiudizievoli sull’ambiente antartico.
Nonostante tali garanzie, alcuni Stati non hanno approvato il regime predisposto a Wellington, preferendo che l’Antartide fosse completamente sottratta ad ogni attività mineraria e divenisse un parco mondiale.

Altri Stati, specialmente alcuni di quelli in via di sviluppo, avrebbero voluto decidere il futuro del continente nell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite e dichiarare l’Antartide, al pari dei fondi marini internazionali, “patrimonio comune dell’umanità
Nel 1991 è stato concluso un Protocollo sulla protezione dell’ambiente antartico, che viene dichiarato “riserva naturale, votata alla pace e alla scienza” e contenente una serie di disposizioni ispirate ad una rigida tutela dell’ambiente: l’art. 7 proibisce ogni attività mineraria in Antartide.

10. L’ARTICO

Il Polo Nord non è composto da terre emerse, ma solo da acque marine, ricoperte di ghiacci, che si stanno riducendo a causa del “riscaldamento globale”. Le acque dell’Artico, adiacenti agli Stati costieri, sono quindi assoggettate al regime del mare territoriale, mentre le zone di mare al di là del limite esterno del mare territoriale sono soggette al principio della libertà dell’alto mare.

Sono da respingere le pretese di alcuni Stati costieri volte a rivendicare la sovranità su vaste porzioni di mare adiacenti alle loro acque territoriali. Tali pretese talvolta fanno riferimento alla teoria dei settori, secondo cui sarebbero assoggettate alla sovranità dello Stato costiero le acque ricomprese in un triangolo avente come base la costa dello Stato ed il vertice al Polo Nord. La Federazione Russa rivendica vaste porzioni di mare adiacenti alle sue coste a titolo di acque storiche.

La piattaforma continentale artica è soggetta ai diritti di sfruttamento esclusivo degli Stati costieri e sulle acque sovrastanti la piattaforma; lo Stato costiero ha diritto di costituire una zona economica esclusiva. Nel 2010 Norvegia e Russia hanno concluso un accordo per la delimitazione delle rispettive piattaforme continentali e zone economiche esclusive. Mentre il Canada considera il Passaggio a Nord-Ovest incluso nelle sue acque interne, gli Stati Uniti non riconoscono tale pretesa e qualificano il Passaggio come uno stretto internazionale, assoggettato al passaggio in transito e al sorvolo.

Fonti normative

Art 38 dello Statuto della Corte internazionale di giustizia
Art. 125 della Convenzione delle Nazioni Unite
Accordo integrativo del 1994
Trattato di Washington del 1 novembre 1959
Convenzione sulla protezione della foca antartica del 1972
Convenzione sulla conservazione della flora e della fauna marine dell’Antartico del 1980.

Contattaci per preparare l'esame di Diritto Internazionale

    Perché scegliere Ripetiamodiritto?

    Perché Ripetiamodiritto fornisce una completa preparazione agli esami, ai concorsi o alle sedute di laurea fornendo agli studenti una visione critico/logica, ma mai mnemonica delle varie branche del Diritto.
    Siamo due avvocati professionisti con la passione della formazione.
    Già oltre 100 studenti ci hanno scelto conseguendo ottimi risultati!

    Sending
    User Review
    0 (0 votes)