i tributi
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Imposte, tasse e contributi quali differenze?

Nel precedente articolo abbiamo definito il sistema tributario italiano e individuato, in particolare, i principi che lo governano.

Non ci resta che entrare nel vivo della materia, esaminando come funziona il nostro sistema tributario e quali sono gli strumenti attraverso i quali si concretizza il prelievo fiscale da parte dello Stato, degli enti pubblici e delle pubbliche amministrazioni.

Ci riferiamo, nello specifico, al genus onnicomprensivo dei tributi, al cui interno è possibile individuare le species delle imposte, delle tasse e dei contributi.

Pertanto, scopriamo insieme, in questo nuovo articolo di Ripetiamo Diritto, le caratteristiche che accomunano e differenziano questi prelievi di ricchezza, importanti per capire come funziona il sistema fiscale italiano e quali sono i diritti e i doveri dei contribuenti.

Come funziona il sistema tributario italiano?

L’istituzione del sistema tributario italiano si può far risalire al 1861, quando venne creato il Ministero delle Finanze e si uniformarono le imposte esistenti nei vari stati preunitari. Da quel momento, il sistema tributario italiano si è evoluto e perfezionato, adeguandosi alle esigenze di bilancio dello Stato e facendo proprie le disposizioni dell’Unione Europea.

In Italia, il prelievo fiscale si articola su tre livelli di governo:

  • Statale, comprende imposte dirette come l’IRPEF, l’IRES, ecc. e imposte indirette come l’IVA, le accise, le imposte di registro, ecc.;
  • Regionale, annovera le imposte proprie delle regioni (come l’IRAP, l’IRPEF addizionale, ecc.) e le compartecipazioni al gettito dei tributi erariali;
  • Locale, include le imposte proprie dei comuni (come l’IMU, la TASI, la TARI, ecc.) e le imposte cedute dallo Stato.

Ai sensi dell’art. 119 della Costituzione, le regioni e gli enti locali “stabiliscono ed applicano tributi propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario”. Occorre tuttavia precisare che solo le regioni dispongono di potestà legislativa; quindi, esse armonizzano il sistema tributario regionale e locale con legislazione concorrente, vincolata dai principi fondamentali fissati dallo Stato.

Il sistema tributario italiano si fonda sui principi fondamentali sanciti dalla Costituzione e dalle leggi tributarie; tra questi, quello di capacità contributiva (art. 53, comma 1, Cost.), secondo cui tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro ricchezza, e quello di progressività (art. 53, comma 2, Cost.), secondo cui la tassazione applicata aumenta in misura più che proporzionale man mano che aumenta il reddito del contribuente.

Il sistema tributario è composto da tre tipi principali di tributi: imposte, tasse e contributi.

Imposte, tasse e contributi: analogie e differenze

Nel linguaggio comune, i termini tributo, tassa, imposta e contributo sono spesso usati come sinonimi; tuttavia, nel linguaggio giuridico, questi termini hanno significati specifici e distinti.

In generale, i tributi rappresentano la maggior fonte di entrate per lo Stato, gli enti pubblici e le pubbliche amministrazioni.

Il tributo:

  • è entrata autoritativa o coattiva, la sua obbligatorietà è imposta con un atto dell’autorità (legge o provvedimento) senza che vi collabori la volontà dell’obbligato;
  • finanzia spese d’interesse generale, tuttavia, vi possono essere “tributi di scopo”, cioè con una destinazione prestabilita;
  • fa sorgere un’obbligazione o altra forma di detrazione patrimoniale;
  • ha effetti definitivi, irreversibili;
  • può essere istituito per fini fiscali, ovvero per procurare entrate, ma anche per fini extra-fiscali, cioè redistribuzioni, incentivazioni, stabilizzazioni.

In particolare, il termine tributo è un termine generico che comprende le imposte, le tasse e i contributi.

Le imposte, tributo per eccellenza, sono finalizzate al finanziamento di servizi generali posti in essere dallo Stato; nello specifico, sono destinate a coprire le cd. spese indivisibili.

Esse, dovute a titolo di solidarietà, si sostanziano in una prestazione obbligatoria di denaro dovuta dai contribuenti, commisurata alla rispettiva capacità contributiva.

I suoi elementi sono:

  • soggetto attivo, ovvero lo Stato o altro ente territoriale;
  • soggetto passivo, cioè la persona, fisica o giuridica, tenuta al suo pagamento;
  • presupposto, il fatto economico al cui verificarsi scattano obblighi tributari;
  • base imponibile, determina il quantum del tributo in base all’aliquota applicata;
  • aliquota, ossia il tasso che deve essere applicato alla base imponibile per calcolare l’imposta.

Le imposte possono essere classificate in base a vari aspetti; la principale distinzione è tra:

  • imposte dirette (Irpef, Irap, Imu): colpiscono direttamente la ricchezza già esistente o nel momento in cui si produce;
  • imposte indirette (Iva, imposta di registro, imposta di bollo): colpiscono in modo indiretto la ricchezza, cioè nel momento in cui viene spesa o trasferita.

Le tasse sono somme di denaro che i contribuenti versano allo Stato o altro ente pubblico per la fruizione di un bene o di un servizio dagli stessi utilizzato o richiesto. Più precisamente, con le tasse si finanziano le cd. spese divisibili, cioè quelle destinate a finanziare una specifica prestazione.

Quindi, quando il contribuente paga una tassa sa perfettamente cosa riceverà in cambio.

Ne costituiscono un esempio:

  • la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
  • le tasse universitarie;
  • la tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche.

I contributi si collocano in una posizione intermedia tra imposte e tasse; al pari delle prime, si sostanziano in un prelievo obbligatorio di denaro, ma, come le tasse servono a finanziare un servizio ben definito.

Vi sono:

  • contributi fiscali, versati al fisco per l’erogazione di un determinato servizio;
  • contributi sociali, accantonamenti di reddito per far fronte ad esigenze future, prevalentemente di natura previdenziale.
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Riferimenti:

  • Francesco Tesauro, Istituzioni di diritto tributario, vol.1 parte generale, UTET giuridica 2020.

Fonti normative:

  • artt. 53 e 119 Cost.