imprenditore e azienda
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Imprenditore e azienda: le basi del diritto commerciale

Nel contesto economico e giuridico l’imprenditore e l’azienda rappresentano due pilastri fondamentali.

La figura dell’imprenditore è centrale non solo per la creazione di valore economico, ma anche per l’innovazione e lo sviluppo sociale. L’azienda, d’altro canto, è l’entità attraverso la quale l’imprenditore esercita la sua attività economica.

Gli articoli 2082 e 2555 del codice civile  forniscono le basi normative per queste due entità, delineando con precisione i requisiti e le caratteristiche che le contraddistinguono.

La relazione tra imprenditore e azienda è intrinseca e indissolubile, l’uno esiste in funzione dell’altra: l’imprenditore, con la sua visione e capacità di gestire risorse e rischi, è il fulcro attorno al quale ruota l’azienda, che a sua volta è il mezzo attraverso il quale si realizza la visione imprenditoriale.

Il diritto commerciale mira a disciplinare questa relazione, garantendo un equilibrio tra le esigenze di libertà d’impresa e le necessità di tutela degli interessi pubblici e privati.

Esploriamo insieme queste due figure centrali.

L’Imprenditore: motore dell’attività economica

Secondo l’articolo 2082 c.c., è imprenditore colui che esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi.

Questa definizione generale fissa i requisiti minimi necessari affinché un soggetto sia sottoposto alle norme del codice civile relative all’impresa e all’imprenditore e segna la linea di confine fra quest’ultimo e il semplice lavoratore autonomo.

La descrizione appena fornita mette in luce quattro caratteristiche fondamentali:

  • professionalità: elemento essenziale che distingue l’imprenditore da chi svolge attività economiche in modo occasionale. L’attività deve essere esercitata in modo abituale e continuativo, con una certa regolarità e sistematicità. Il concetto di continuità nell’ambito imprenditoriale non presuppone l’assenza di interruzioni: si qualifica come imprenditore anche chi opera in un’attività stagionale. Inoltre, la professionalità non va confusa con l’esclusività: è considerato imprenditore colui che, parallelamente all’impresa, svolge un’ulteriore attività di natura differente;
  • attività economica: deve essere finalizzata alla produzione o allo scambio di beni o servizi. L’obiettivo è creare valore economico attraverso la trasformazione di risorse o la fornitura di servizi che soddisfino i bisogni del mercato. Quindi, un’attività che si limiti esclusivamente al godimento di beni non è un’attività d’impresa;
  • organizzazione: implica una struttura e una coordinazione dei fattori produttivi come il capitale, il lavoro e le risorse materiali. L’organizzazione è fondamentale per garantire l’efficienza e l’efficacia dell’attività imprenditoriale;
  • economicità: l’attività svolta deve essere in grado di coprire i costi con i ricavi. L’imprenditore deve quindi gestire l’attività in modo tale da garantire la continuità e la stabilità economica nel lungo termine.

Nozione economica

L’imprenditore è il cuore pulsante del processo economico, distinguendosi per un’ampia gamma di competenze che spaziano dalla gestione finanziaria alla leadership.

Dal punto di vista economico, due elementi chiave definiscono la figura in esame:

  • l’iniziativa, ovvero la capacità di organizzare l’impresa, definire la politica economica e dirigere la produzione;
  • il rischio economico, che comporta l’assunzione degli oneri legati alla gestione dell’impresa, inclusa l’incertezza dei risultati economici dovuta a vari fattori, spesso imprevedibili.

L’imprenditore è quindi il motore che avvia e mantiene il processo produttivo, fungendo da intermediario tra la domanda e l’offerta nel mercato; le sue responsabilità sono molteplici e spaziano dalla corretta gestione dell’impresa al rispetto delle normative vigenti, inclusa la tutela dei diritti dei lavoratori e dei consumatori.

L’Azienda: strumento operativo dell’imprenditore

L’azienda è la manifestazione concreta dell’attività economica dell’imprenditore; l’articolo 2555 c.c. la definisce come il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa.

Ci troviamo di fronte a una complesso di beni eterogenei che, nonostante subiscano cambiamenti quantitativi e qualitativi durante l’operatività, mantengono un’unità funzionale. Questa unità è data dal coordinamento degli elementi costitutivi da parte dell’imprenditore e dalla loro comune finalità produttiva.

È irrilevante che tali beni siano di proprietà dell’imprenditore; qualsiasi bene che pervenga all’imprenditore a qualsiasi titolo, purché effettivamente destinato all’impresa, diventa aziendale.

Tuttavia, è importante distinguere tra azienda e impresa: mentre la prima rappresenta l’insieme dei beni materiali e immateriali utilizzati per l’attività economica, la seconda è l’attività economica stessa svolta dall’imprenditore. In altre parole, l’azienda è lo strumento attraverso il quale l’impresa viene esercitata.

Caratteristiche

Senza un’azienda ben organizzata, l’impresa non può prosperare, analizziamo i vari aspetti che la caratterizzano:

  • complesso di beni: l’azienda è costituita da un insieme di beni, che possono essere sia materiali (macchinari, edifici, attrezzature) che immateriali (brevetti, marchi, know-how). Essi sono essenziali per lo svolgimento dell’attività imprenditoriale;
  • organizzazione: non è sufficiente possedere beni, questi devono essere organizzati in modo funzionale all’attività d’impresa. L’organizzazione implica la pianificazione, la gestione e il coordinamento delle risorse per raggiungere gli obiettivi aziendali;
  • strumentalità: l’azienda è lo strumento attraverso il quale l’imprenditore esercita la sua attività economica. È il mezzo che permette all’imprenditore di produrre beni o fornire servizi, pertanto, deve essere gestita in modo tale da massimizzare l’efficienza e l’efficacia delle operazioni, garantendo la soddisfazione dei clienti e la redditività dell’impresa;
  • autonomia: l’azienda ha una sua autonomia giuridica e può essere oggetto di atti di disposizione di differente natura. Essa può essere trasferita, venduta o data in affitto a terzi. Il trasferimento può riguardare l’intera azienda o solo un suo ramo specifico. In quest’ultimo caso occorre che il complesso dei beni trasferiti mantenga una struttura organizzativa tale da permettere l’esercizio dell’impresa.
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Fonti normative:

  • Artt. 2082 e 2555 codice civile.