competenza nel diritto
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Introduzione alla Procedura Civile

La tutela giurisdizionale, codice di procedura civile, Costituzione

Lo studio del diritto processuale civile ha come riferimento il codice di procedura civile integrato dal codice civile (VI libro) e dalla normativa di carattere processuale (ad esempio la Legge fallimentare e il Decreto legislativo sulla mediazione). Il codice di procedura civile consta di quattro libri: il libro I, dedicato ai principi generali del processo, il libro II, dedicato al processo di cognizione, il libro III, dedicato al processo di esecuzione e il libro IV, dedicato ai processi speciali. Integrano il Codice di Procedura Civile le disposizioni di attuazione poste in appendice al codice stesso. Lo studio del codice deve essere preceduto dal richiamo alle norme della Costituzione italiana.

Il diritto processuale civile e il principio di uguaglianza

Il principio di uguaglianza, ex art. 3 Cost., si applica anche in materia processuale. Nel sistema della tutela giurisdizionale tale principio garantisce che l’esercizio della giurisdizione non sia fonte di disparità tra i soggetti dell’ordinamento. In particolare l’art. 3 Cost implica che tutti gli individui e tutte le situazioni sostanziali soggettive debbano essere trattate ugualmente sotto il profilo della tutela. Ciò significa che l’accesso alla giustizia non può essere impedito o reso più difficile per la tutela di alcune situazioni di diritto piuttosto che di altre. Tale accesso non può essere gravoso per alcuni soggetti e per altri no. L’ uguaglianza deve, però, essere coniugata con la ragionevolezza.

Uguaglianza, infatti, non significa che i meccanismi procedurali debbano essere gli stessi per tutti e in ogni circostanza. È necessario procedere ad una differenziazione delle forme di tutela secondo esigenze di ragionevolezza. L’ordinamento predispone un sistema di regole generali per il processo c.d. ordinario di cognizione incentrato sulla normale tutela delle situazioni sostanziali oggetto di giudizio. La regola, però, può subire diverse eccezioni; è il caso delle controversie sui rapporti di lavoro. Tale presupposto non viola l’art. 3 della Cost. perché la diversità di trattamento non può essere considerata irragionevole.

Gli art. 24 e 111 Cost.

Gli artt. 24 e 111 Cost. sono norme fondamentali del sistema giurisdizionale. Il primo articolo delinea: al primo comma il diritto incondizionato ad agire in giudizio, al secondo comma il diritto di difesa in ogni stato e grado del processo. I soggetti possono adire il giudice ogni volta che ritengono di aver subito una lesione di un diritto soggettivo o di un interesse legittimo. Entrambe le posizioni giuridiche sono poste sullo stesso piano. Ciò non significa che hanno la stessa natura ma che sono trattate allo stesso modo da un punto di vista procedurale. Il diritto di azione è correlato alle varie forme del processo. Esso, infatti, si concretizza anche nel diritto alla prova, ovvero la possibilità di fornire la prova dei fatti che sostengono le affermazioni del soggetto. Quindi tale diritto si afferma non solo negli atti iniziali ma anche in quelli successivi, fino alla fine del giudizio.

Anche il diritto di difesa in ogni stato e grado del procedimento è sempre garantito. Non viene limitato alla fase iniziale del procedimento, deve essere tutelato in primo grado, in appello e nel giudizio innanzi la Corte di Cassazione. Il secondo articolo di riferimento, così come riformulato dalla Legge costituzionale n. 2 del 1999, ha consacrato il principio del contraddittorio che trovava la sua base, già, nell’art. 24 Cost. La norma contiene una riserva di legge: le regole che riguardano il processo sono di competenza esclusiva della legge. L’art. 111 Cost. quindi, individua il giusto processo e le sue peculiarità, ovvero: il contraddittorio, l’imparzialità del giudice e la sua soggezione alla legge, la durata ragionevole delle procedure e la parità delle armi. In riferimento a quest’ultimo aspetto è necessario che le regole del processo non debbano dar luogo a un vantaggio di una parte a scapito di un’altra. In definitiva, i soggetti interessati alla tutela giurisdizionale devono poter esprimere le proprie ragioni, dimostrarne la fondatezza, conoscere le richieste e le deduzioni delle altre parti, replicare a quest’ultime e ottenere che il giudice valuti tali ragioni.

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