provvedimenti del giudice
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Introduzione alla Procedura Penale

Il sistema di norme nel diritto processuale penale

Il processo penale si concretizza in un sistema di norme contenute nel codice di rito, nell’Ordinamento giudiziario (R.d. 30.1.1941 n. 12, e successive modificazioni) e nelle leggi speciali. Tale sistema definisce, e impone, dei canoni di comportamento rivolti sia ai soggetti privati che ai soggetti pubblici operanti nel processo penale.
A ragione di ciò il diritto processuale penale precostituisce degli schemi formali che regolano i metodi probatori, le tecniche decisorie, i sistemi di controllo, così da articolarsi in norme definite “di organizzazione e funzionamento”.

Rito inquisitorio e accusatorio

L’attività delle parti e del giudice, quindi, deve svolgersi nel rispetto del c.d. “giusto processo”.
Nel processo inquisitorio emergeva, in modo costante, la ricerca della verità reale come principio etico di base e ciò rappresentava una espressione dello stato totalitario che tendeva a condizionare l’esito del processo penale. Tale modello, infatti, si basava sul principio di autorità, in base al quale venivano concessi pieni poteri a unico soggetto (il soggetto inquirente) cui era affidato il compito di accertare la verità. In tale figura si cumulavano: le funzioni di giudice, accusatore e difensore dell’imputato, così che le altri parti venivano svuotate di ogni potere processuale.

Nel rito accusatorio, invece, l’idea di fondo è l’esigenza di prove prodotte dal p.m. a supporto dell’accusa. Il giudice rimane arbitro imparziale che assicura il rispetto delle regole; interviene, infatti, quando le garanzie del singolo sono messe in pericolo dall’apparato investigante. Tale modello si basa su un principio opposto a quello di autorità: il principio dialettico e della separazione delle funzioni processuali. La verità può essere accertata se le funzioni processuali sono ripartite tra soggetti diversi che hanno interessi contrapposti.
Accanto agli istituti del rito accusatorio (come ad esempio le investigazioni difensive, il diritto al silenzio dell’imputato) persistono alcune strutture inquisitorie di tipo tradizionale (è il caso del giudice che, in udienza, svolge alcune attività di elaborazione probatoria proprie nelle parti).
Ad oggi il processo penale è uno strumento di accertamento basato su regole egualmente vincolanti per tutti i soggetti che ne fanno parte.

Processo penale e profili costituzionali

Lo studio del processo penale non può prescindere dall’analisi degli articoli della Costituzione che garantiscono il rispetto dei principi fondamentali dello Stato italiano.
L’art. 2 della Legge delega per il codice di procedura penale specificava che “il codice di procedura penale deve attuare i principi della Costituzione e adeguarsi alla norme delle convenzioni internazionali ratificate dall’Italia e relative ai diritti della persona e al processo penale”.

  1.  L’art. 3 Cost. delinea l’uguaglianza formale e sostanziale davanti alla legge di tutti i cittadini. Una manifestazione di tale principio nelle aule penali è la possibile assistenza di un interprete per le parti straniere.
  2. L’art. 13 Cost. salvaguarda, invece, quel minimo inviolabile della libertà personale su persone già sottoposte a limitazione di tale diritto inviolabile. Ciò esclude forme di tortura nei confronti dei detenuti. Tale diritto viene sacrificato “nei soli casi e modi previsti dalla legge” (riserva di legge) e “per atto della pubblica autorità” che deve essere adeguatamente motivato (obbligo di motivazione).
  3. L’art. 14 Cost. definisce la libertà del domicilio. Tale libertà può essere derogata soltanto a fronte della riserva di legge (e di giurisdizione) e dell’obbligo di motivazione. Stesso discorso vale per la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione (art. 15 Cost.). Alcuni esempi di entrambe le limitazioni comprendono: le ispezioni e le perquisizioni, nonché le intrusioni nelle comunicazioni telefoniche e ambientali.
  4. L’art. 24 Cost. e l’art. 111, comma 3, Cost. garantiscono a tutti la possibilità di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. Il diritto di difesa è inviolabile in ogni stato e grado del processo. L’applicazione pratica di tale principio potrebbe essere il gratuito patrocinio per i non abbienti, costruito per assicurare a tutti i mezzi per agire e difendersi in giudizio.
  5. Gli artt. 25, comma 1, e 111, comma 2, Cost. individuano il giudice naturale precostituito per legge. Con riferimento al principio di terzietà e imparzialità del giudice (art. 111, comma 2 Cost.) la funzione giudicante, oggi, è colma di una serie di garanzie. Il “giudice naturale” è quello individuato dalla legge prima che sorga una controversia sulla quale lo stesso è chiamato a decidere. Egli è precostituito per legge, ovvero preesiste al fatto che dovrà essere sottoposto al suo giudizio. Questo principio viene attuato grazie alle regole codicistiche di competenza e incompatibilità poste a tutela non solo del singolo soggetto sottoposto a giudizio, ma della salvaguardia delle prospettive della collettività.
  6. L’art. 27 Cost. definisce la presunzione di non colpevolezza. L’imputato è colpevole solo dopo la sentenza definitiva.
  7. L’art. 79 Cost. enuncia la possibilità di adottare atti di clemenza, come l’amnistia e l’indulto.
  8. L’art. 101 Cost. garantisce alla magistratura la soggezione soltanto alla legge. Tale potere è autonomo rispetto a quello legislativo ed esecutivo, così da evitare condizionamenti e pressioni.
  9. L’art. 112 Cost. enuncia l’obbligatorietà della legge penale. Il pubblico ministero ha l’obbligo di esercitare l’azione penale. Tale principio deve essere letto in combinato con gli artt. 50, 358 e 405 c.p.p. che specificano come il p.m deve procedere in tal modo solo quando non richiede l’archiviazione. Pertanto, tale obbligo non implica che il p.m. debba esercitare l’azione penale quando è venuto a conoscenza di una notizia di reato, ma solo quando all’esito delle indagini preliminari intervengano elementi tali da giustificare la prosecuzione dell’accusa in giudizio.
  10. L’art. 111, comma 6, Cost., prevede l’obbligo di motivazione per le sentenze e per tutti quei provvedimenti che incidono sulla libertà personale.
  11. L’art. 117 Cost. stabilisce che la potestà legislativa è esercitata da Stato e Regioni nel rispetto di Costituzione, vincoli comunitari e internazionali. Tale disposizione vincola anche i giudici, i quali, nel caso in cui rilevino un contrasto tra la legislazione interna e quella europea devono interpretare la prima in modo conforme alla seconda. Dopo le sentenze gemelle della Corte europea dei diritti dell’uomo (Corte Cost. nn. 348 e 349 del 2007) le norme CEDU diventano norme interposte e integrano il parametro costituzionale di cui all’art. 117 Cost. Quindi una norma interna, contrastante, con le normativa CEDU violerebbe anche la Costituzione italiana. Nel caso di suddetto contrasto il giudice nazionale non può procedere alla disapplicazione della norma interna; deve sollevare questione di incostituzionalità.
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