Validità ed efficacia
Gli atti di cui si compone il processo, ovvero gli atti processuali, possono essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento del loro scopo. Così l’art. 121 c.p.c. specifica la libertà delle forme che vale solo per gli atti per i quali la legge non richiede forme determinate.
Spesso, infatti, il Legislatore predispone il modello astratto dell’atto descrivendo i requisiti formali che lo sesso deve presentare. L’atto per cui è prescritta una data forma, il c.d atto a forma vincolata, è viziato, ovvero nullo, se manca di requisiti formali legali. I requisiti formali legali sono il mezzo di esposizione scritto o verbale, l’indicazione di nomi, date e luoghi.
Secondo l’art. 156 comma 1 c.p.c. non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nullità non è prevista dalla legge, il che significa che non tutte le difformità dalla forma legale producano nullità. La legge si limita spesso a tipicizzare l’atto attraverso la descrizione di elementi formali ma senza far discendere alcuna sanzione dalla loro mancanza o imperfezione. Ad esempio la sentenza deve contenere l’indicazione che essa è pronunciata “In nome del popolo italiano” e deve recare l’intestazione “Repubblica italiana”. Di norma le sentenze presentano ambedue requisiti, nessuno però dubita che l’eventuale sentenza in cui manchino sarebbe comunque una sentenza valida. Il vizio formale qui prodotto è una mera irregolarità.
L’impossibilità di raggiungere lo scopo
Un atto può però incorrere in nullità, malgrado la propria completezza formale, per la sua inidoneità raggiungere il proprio scopo: l’atto è infatti nullo quando esso manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo. Questo vale non solo per quelli a forma libera ma anche per quelli a forma vincolata. A rilevare è piuttosto lo scopo oggettivo, cioè l’evento a cui il compimento dell’atto mira nella logica dell’ordinamento.
La norma è largamente usata dalla giurisprudenza, per esempio per sancire la nullità degli atti processuali di natura documentale il cui testo non è comprensibile o contraddittorio. Si tratta di atti che non possono raggiungere il loro scopo istituzionale che è quello di informare compiutamente il destinatario.
La sanatoria per conseguimento dello scopo
L’art. 156 comma 3 c.p.c. specifica che la nullità non può mai essere pronunciata se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato. Il raggiungimento dello scopo agisce quindi come sanatoria della nullità. Lo scopo è l’evento per il quale l’ordinamento predispone il compimento dell’atto. Si deve trattare di un evento obiettivamente valutabile quale atto della serie processuale.
La sanatoria per preclusione della rilevabilità del vizio
La sanatoria può aversi per mancata o tardiva rilevazione del vizio. La nullità, nel diritto processuale, è caratterizzata dal fatto che l’atto invalido è pur sempre un atto efficace: è idoneo a produrre effetti finché la nullità non sia dichiarata.
Per ottenere la rimozione degli effetti occorre quindi far valere l’invalidità: la nullità va rilevata, denunciata, e la sua mancata rilevazione impedisce di sollevarla; producendo così una sorta di regolarizzazione a posteriori del procedimento.
In particolare l’art. 157 stabilisce che la nullità, a norma dell’art. 156, non può essere pronunciata senza istanza di parte, la c.d nullità relativa, a meno che la legge non disponga che essa sia pronunciata anche d’ufficio, la c.d nullità assoluta
Nel caso di nullità relativa solo la parte nel cui interesse è stabilito un requisito può opporre la nullità dell’atto per la mancanza del requisito stesso, ma essa deve farlo nella prima istanza o difesa successiva all’atto o alla notizia di esso; la nullità relativa non può essere opposta dalla parte che vi ha dato causa, né da quella che vi ha rinunciato anche tacitamente.
Vi sono poi, casi in cui non è possibile parlare nemmeno di efficacia transitoria dell’atto nullo perché il vizio è talmente grave, e la nullità così radicale, da non essere concepibile che l’atto produca effetti nemmeno provvisoriamente. Si tratta di casi in cui l’atto non possiede nemmeno i requisiti minimi.
La rinnovazione dell’atto nullo
La parte che ha compiuto un atto nullo può rinnovarlo, cioè sostituirlo con un atto valido, a condizione che non siano nel frattempo intervenute preclusioni e decadenze. Quanto al giudice, nel pronunciare la nullità egli deve disporre, quando sia possibile, la rinnovazione degli atti ai quali la nullità si estende. Quanto gli effetti dell’atto rinnovato in linea di principio essi varranno ex tunc, retroagiranno al momento del compimento dell’atto nullo per un effetto di sostituzione di tale atto da parte del nuovo.
La conversione dell’atto nullo
Un atto nullo può peraltro risultare utilmente compiuto per il meccanismo della cosiddetta conversione legale. Per comprendere la conversione bisogna tener conto del c.d principio di conservazione dell’atto, secondo cui nei limiti del possibile, è preferibile che l’atto produca effetti piuttosto che non produrne affatto. In tal senso si fa riferimento non solo alla regola della sanatoria per raggiungimento dello scopo ma anche all’art. 159 comma 2 per cui: la nullità di una parte dell’atto non colpisce le altre parti che ne sono indipendenti, la c.d. nullità parziale.
Se il vizio impedisce la realizzazione di un determinato effetto, l’atto può tuttavia produrre gli altri effetti per i quali è idoneo (art. 159 comma 3). Il vizio resta tale e l’atto non è in grado di produrre i suoi effetti tipici ma esso produce comunque effetti utili di un altro atto di cui possiede le caratteristiche formali.