competenza nel diritto
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La competenza

La competenza

Determinare la competenza significa individuare il giudice a cui spetta trattare e decidere la controversia. In tal senso, occorre, di volta in volta, individuare il tipo di organo abilitato, ad esempio il tribunale o giudice di pace. Questa operazione viene fatta all’interno della domanda dell’attore (art. 5 c.p.c.)
Successivamente occorre, però, indicare quali dei tanti organi distribuiti sul territorio va completamente investito della trattazione della controversia, se per esempio il tribunale di Genova piuttosto che quello di Milano.

Le regole riguardanti la competenza garantiscono la predeterminazione del giudice, ex art. 25 Cost.
I criteri di determinazione della competenza sono: materia, valore e territorio. I primi determinano il tipo di organo giudiziale investito della controversia (competenza in senso verticale) il terzo risponde alla domanda relativa alla localizzazione dell’ufficio, ovvero dove deve svolgersi il processo (competenza in senso orizzontale).

Competenza per materia

In base alla competenza per materia l’organo giudicante viene individuato in relazione al tipo di controversia sottoposta a giudizio, cioè al rapporto giuridico che viene concretamente dedotto.
Per esempio, a norma dell’articolo 7 c.p.c., per le cause relative alla misura e alla modalità d’uso dei servizi di condominio di case è competente il giudice di pace. Il tribunale è competente per materia per le cause relative allo stato e la capacità delle persone, ai diritti onorifici, per la querela di falso e per l’esecuzione forzata.

A seguito della soppressione delle preture al tribunale sono state poi trasferite le competenze per materia del pretore, esso ha quindi competenza sulle cause di lavoro e di previdenza, sulle cause di locazione e di comodato di immobili.

Competenza per valore

In mancanza di prescrizioni relative alle materie, la competenza va determinata impiegando il criterio del valore della causa, cioè il parametro monetario.
Così a norma dell’articolo 7 c.p.c. al giudice di pace è attribuita competenza per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a €5000, a condizione che dalla legge non sino attribuite alla competenza di altro giudice.
Sulle cause di valore superiore è competente il tribunale.
Il tribunale è altresì competente per le cause di valore indeterminabile, cioè per le cause che non consentono una effettiva e diretta applicazione del parametro monetario.
Giudice di Pace e Tribunale hanno sia competenza per materia che per valore; mentre la competenza della Corte d’Appello è sempre per materia.

Un caso particolare è quello della competenza mista, cioè la combinazione di una competenza per materia e di una competenza per valore, ad esempio l’articolo 7 c.p.c. dà al giudice di pace la competenza per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti purché il valore della controversia non superi i €20000. Le cause introdotte da una domanda di risarcimento superiore a €20000 confluiscono autonomamente nella competenza del tribunale.
Il valore, ex art. 10 c.p.c., si determina in base alla domanda;
se l’atto introduttivo contiene più domande contro lo stesso convenuto si sommano tra loro con gli interessi scaduti, le spese, i danni anteriori alla proposizione della domanda e il capitale.

L’articolo 14 c.p.c. detta i criteri per la valutazione della causa relativa a somme di denaro o beni mobili. Per le cause relative a somme di denaro non rileva la contestazione del valore da parte del convenuto. Il convenuto può contestare, solo nella prima difesa, il valore dichiarato o presunto; in tal caso il giudice decide, ai soli fini della competenza, in base a quello che risulta dagli atti e senza entrare nel merito. Se l’attore chiede un risarcimento di €10000 e il convenuto non contesta la competenza per valore può solo aspettare che il tribunale decide sul merito.

Lo stesso vale per i beni mobili.
Nel caso in cui la questione riguarda la sostituzione di un violino che per l’attore è una Stradivarius e per il convenuto è “un made in Cina”, il giudice si ferma e chiarisce la competenza senza entrare in merito. Nella prima difesa il convenuto può contestare il valore dichiarato. Il giudice decide ai soli fini della competenza in base a ciò che risulta dagli atti.
In caso di richiesta da parte di uno o più soggetti o contro più soggetti dell’adempimento per quote di una obbligazione il valore della causa si determina dall’intera obbligazione.
Per le cause riguardanti beni immobili, nel caso di diritti personali di godimento è competente il giudice di pace, nel caso di proprietà e diritti reali minori è competente il tribunale.

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Competenza per territorio

Per la determinazione della competenza è necessario individuare il cosiddetto foro della causa.
Sussistono, nel nostro ordinamento, fori speciali e generali. I primi sono determinati in funzione di un criterio di localizzazione del convenuto, indipendentemente dal tipo di controversia sottoposta a giudizio. I secondi sono, invece, riservati dalla legge alla trattazione di specifiche controversie.

I fori generali

Sono quello delle persone fisiche (art. 18 c.p.c.) e quello delle persone giuridiche (art. 19 c.p.c.). Se la legge non dispone in modo diverso è competente il giudice del luogo in cui il convenuto ha la residenza o il domicilio e se questi sono sconosciuti quelli del luogo in cui il convenuto ha la dimora. La legge non detta un ordine tra domicilio e residenza: i due criteri sono sullo stesso piano e l’attore è libero di servirsi dell’uno o dell’altro.

La dimora, invece, è criterio sussidiario. Infine, se il convenuto non ha residenza, domicilio e dimora nello Stato o se la dimora è sconosciuta, è competente il giudice del luogo in cui risiede l’attore. Qualora il convenuto sia una persona giuridica è competente il giudice del luogo dove essa ha sede.

I fori speciali

Per quanto riguarda i fori speciali si attribuisce competenza al giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l’obbligazione dedotta in giudizio.
Ad esempio, le cause relative a diritti reali su beni mobili, quelle in materia di locazione e comodato di immobili e affitto di azienda sono devolute al tribunale del luogo dove è posto l’immobile o l’azienda.
I fori speciali vengono distinti in facoltativi ed esclusivi. Quelli facoltativi sono detti così perché la loro scelta è lasciata alla domanda dell’attore.

È il caso in cui si consente all’attore di decidere se chiamare il convenuto davanti al suo foro generale o davanti al giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l’obbligazione dedotta in giudizio. I fori esclusivi impongono, invece, all’attore di agire nello specifico foro determinato in funzione del tipo di causa, senza possibilità quindi di far ricorso al foro generale. Sono fori esclusivi i fori che la legge determina per: le cause relative a diritti reali, azioni possessorie ed esecuzione forzata.
Altra distinzione riguarda il foro derogabile e il foro inderogabile. Per derogabilità di un foro si intende, infatti, la possibilità che le parti scelgano convenzionalmente di sottoporre una determinata controversia alla competenza di un giudice diverso da quello del foro competente per legge; l’inderogabilità, quindi, non è una regola assoluta (art. 6 c.p.c.)

Più specificatamente le competenze per materia e per valore non vengono considerate derogabili dalla concorde volontà delle parti; mentre la competenza per territorio è derogabile. L’accordo, per essere valido si deve riferire a uno o più affari e deve essere scritto. L’articolo 28 c.p.c. disciplina i casi di competenza del territorio inderogabile come ad esempio l’esecuzione forzata e procedimenti cautelari.

La competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa.

Una causa societaria che, ad esempio, sarebbe di competenza del Tribunale di Como, deve essere proposta davanti al Tribunale di Milano perché lì è istituita una sezione specializzata (non, invece, nel Tribunale di Como).

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