Il potere giudiziario
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La costituzione dell’attore e designazione del giudice istruttore. La nullità della citazione

Costituzione dell’attore

Non basta la notificazione della citazione da privato a privato perché il processo giunga alla conoscenza ufficiale del giudice. L’attore, entro 10 giorni dalla notificazione al convenuto, a mezzo del procuratore deve costituirsi in giudizio depositando in cancelleria la nota di iscrizione a ruolo e il proprio fascicolo contenente l’originale della citazione, la procura e i documenti offerti in comunicazione. L’attore ha l’onere di costituirsi, cioè di compiere quella formalità che lo rende presente al giudizio, quale parte attiva del processo.

La nota di iscrizione al ruolo è un modulo in cui si indicano gli estremi fondamentali della controversia e le formalità dell’iscrizione; si compie attraverso la consegna al cancelliere di un modulo precompilato dall’avvocato, allo scopo di dare uno status ufficiale alla causa attraverso la sua inserzione nel ruolo. Il ruolo è una sorta di grande registro dell’ufficio in cui la causa prende. Il numero di ruolo potrebbe essere ad esempio R.G. n. 30 del 2017, dove R.G. sta per ruolo generale.

Accanto alla nota di iscrizione a ruolo e per completare la costituzione, l’attore deve depositare il proprio fascicolo, ovvero una cartella contenente dei documenti che definiscono i suoi interessi portati in causa, alcuni necessari alcuni facoltativi. Un esempio di documento necessario è l’originale della citazione contenente la certificazione della notificazione, la cosiddetta relata di notifica. Se la citazione è notificata a più persone l’originale della citazione deve essere inserita nel fascicolo entro 10 giorni dall’ultima notificazione.

Per esempio se la citazione va notificato a tre persone l’attore dovrà consegnare all’ufficiale giudiziario l’originale della citazione più 3 copie di esso e, quest’ultimo, dovrà infine restituire all’attore l’originale.
Una volta costituitosi l’attore, la causa deve procedere e giungere alla prima udienza. L’iniziativa passa dalle mani dell’avvocato a quella del cancelliere. Così quest’ultimo procede alla formazione del fascicolo d’ufficio e alla sua trasmissione al presidente dell’ufficio giudiziario. Sempre il cancelliere inserisce in tale fascicolo la nota d’iscrizione a ruolo, copia dell’atto di citazione, delle comparse e delle memorie in carta non bollata e, successivamente, i processi verbali di udienza, i provvedimenti del giudice, gli atti di istruzione e la copia del deposito della sentenza.

Designazione del giudice istruttore

Ai sensi dell’articolo 168 bis c.p.c. formato un fascicolo di ufficio, il cancelliere lo presenta, senza indugio, al Presidente del tribunale.
All’attività di ufficio della cancelleria competente si aggiunge quella del Presidente del tribunale il quale, con decreto scritto in calce alla nota iscrizione a ruolo, designa il giudice istruttore davanti al quale le parti devono comparire. Il giudice istruttore è la persona fisica che dovrà materialmente gestire una controversia.
Nei tribunali con più sezioni il Presidente assegna la causa ad una di queste.

Sarà poi il Presidente della sezione a designare il giudice istruttore che materialmente deve seguire la causa. Individuato il giudice istruttore, da questo momento egli è investito della trattazione concreta della controversia.
Il tribunale, in passato, era un organo collegiale che si fondava sulla scissione tra un giudice singolo, gestore dello svolgimento della procedura, e un collegio a cui era affidato il potere decisorio. Oggi la situazione è diversa: è lo stesso istruttore che funge anche da organo decidente.

Se nel giorno fissato per la comparizione il giudice istruttore designato non tiene udienza la comparizione delle parti è, d’ufficio, rimandata all’udienza immediatamente successiva tenuta dal giudice designato. Nel caso in cui il giudice abbia un notevole numero di cause iscritte a ruolo, lo stesso è autorizzato dalla legge a differire, con proprio decreto, la data della prima udienza. Il giudice istruttore può differire, con decreto da emettere entro 5 giorni dalla presentazione del fascicolo, la data della prima udienza fino a un massimo di 45 giorni; in tal caso il cancelliere comunica a tutte le parti costituite la nuova data della prima udienza (art 168 bis comma 5).

Si arriva così alla fissazione dell’effettiva data di udienza, data che viene comunicata dal cancelliere alle sole parti costituite. Le parti non ancora costituite non hanno diritto a conoscere lo spostamento dell’udienza

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Nullità dell’atto di citazione

Come tutti gli atti giuridici anche l’atto di citazione può essere viziato.
La nullità della citazione non impedisce che il processo si instauri, ma può dar luogo a rilevazione una volta che la causa giunga di fronte al giudice istruttore. I motivi della nullità possono essere vari, possono mancare o restare incerti elementi attinenti alla vocazione in jus o possono risultare viziati elementi relativi alla editio actionis.

Nullità afferenti alla vocazione ius

Appartengono a tale categoria: l’omissione o l’assoluta incertezza del organo giudiziario davanti al quale si chiede tutela; l’omissione o l’assoluta incertezza dell’identità delle parti; la mancata indicazione della data dell’udienza di comparizione; l’assegnazione al convenuto di un termine a comparire inferiore a quello stabilito dalla legge (ovvero 90 giorni o 150 giorni); la mancanza dell’avvertimento che la costituzione tardiva implica le decadenze di cui all’articolo 167 c.p.c.

Si tratta di mancanze relative alla corretta chiamata del convenuto in giudizio. Come tali sono sanate dalla costituzione di questo (sanatoria per raggiungimento dello scopo). Se, invece, il convenuto non si costituisce il giudice ha il dovere, invece, di rilevare la nullità e di disporre d’ufficio la rinnovazione entro un termine perentorio. Se la rinnovazione non viene eseguita nel termine, il processo si estingue.

La tempestiva rinnovazione della citazione, emendata dalla nullità rilevata, sana i vizi ex tunc; gli effetti della domanda si producono sin dal momento della prima notificazione, la rinnovazione ha quindi effetto retroattivo.
Ad ogni modo, se il convenuto non ha il diritto di difendersi adeguatamente questi deve essere messo in condizioni di recuperare effettivamente i tempi della propria difesa; per questo il giudice fissa nuova udienza nel rispetto di tali termini.

Nullità afferenti alla editio actionis

La nullità dipendente da vizi collegati alla editio actionis rileva in merito alla determinazione, all’oggetto e alla causa petendi della domanda.
L’articolo 164 comma 4 prescrive che la nullità della citazione sussiste se: è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito del numero 3 dell’articolo 163 c.p.c. (la determinazione della cosa oggetto della domanda), ovvero se manca l’esposizione dei fatti di cui al numero 4 dello stesso articolo. Non tutte le mancate esposizioni dei fatti di cui al numero 4 dell’articolo 163 danno luogo a nullità dell’atto di citazione. Ci sono alcuni fatti più rilevanti rispetto ad altri.

Una citazione da cui non si ricavi con sicurezza quel che viene chiesto non può dar luogo a una soddisfacente definizione del processo; pertanto, l’atto è interamente viziato. La semplice costituzione del convenuto non basterebbe però a sanarlo. La presenza spontanea del convenuto può sanare un vizio della chiamata ma non può sanare un vizio della richiesta. Si statuisce che il giudice rilevato questo tipo di nullità deve comunque fissare, per l’attore, un termine perentorio volto ad integrare la domanda.

Nel caso di rinnovazione della citazione occorrerà, ovviamente, che l’attore fissi anche la nuova data dell’udienza. Se il convenuto si è invece già costituito il giudice stabilisce direttamente la nuova udienza, che varrà sempre da udienza di prima componimento e trattazione. Il convenuto è così rimesso in termini per costituirsi.

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Fonti normative:

  • Codice di procedura civile: 163, 164, 167, 168 bis