norma giuridica
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La norma giuridica. Diritto positivo e naturale

La norma giuridica

L’ordinamento è formato da un insieme di regole che disciplinano la vita organizzata dei consociati. Ognuna di queste regole viene definita norma giuridica; il sistema di tali regole è identificato con il diritto in senso oggettivo.

La norma è individuata come giuridica perché appartiene allo ius. La giuridicità dipende dal fatto che la stessa è dotata di “autorità”, poiché inserita nel sistema giuridico e in quanto è vincolante nei confronti di tutti i consociati.

Tale processo avviene quando una certa regola trovi origine in un “atto” o in un “fenomeno normativo”, che, secondo le regole di quell’ordinamento, è idoneo a porsi come “fonte” di norme giuridiche; è il caso di una legge di un’assembla parlamentare o una consuetudine normativa o un editto di un sovrano.

La norma giuridica si distingue dalla norma morale, anche se le stesse abbiano lo stesso contenuto. La regola morale obbliga solamente l’individuo che decide di adeguarvisi; è autonoma poiché è un imperativo solo se la coscienza del singolo spontaneamente ne accetti il comando. La regola giuridica, invece, ha la propria forza vincolante perché ha una certa autorità nella collettività; quindi non è autonoma poiché quando disciplina l’azione del singolo (c.d. norme “di condotta”) è imposta al singolo da altri soggetti, ovvero da una autorità a lui esterna capace di coercizione. Per tale motivo la norma giuridica è eteronoma.

Il diritto, anche se distinto, non prescinde del tutto dalla morale sociale; le sue norme giuridiche derivano proprio dai principi e dai valori morali cui si ispira una determinata collettività.

I fatti, o gli atti, che producono le norme giuridiche si chiamano “fonti”. Generalmente, tranne che per la consuetudine, la norma è espressione della volontà di un organo che ha il potere di elaborare regole volte a entrare a far parte dell’ordinamento.

Bisogna, poi, distinguere, la formulazione concreta dell’atto di esercizio del potere normativo, ovvero il testo della norma e il precetto, ovvero il significato di quel testo. L’individuazione del significato del testo normativo, e quindi del precetto e della regola che esso pone, è il risultato di un’interpretazione del testo medesimo.

È utile distinguere anche il concetto di “norma giuridica” con quello di “legge”. La legge (così some specificato nella Costituzione e nell’art. 2 delle Disposizioni sulla legge in generale, poste in premessa al codice civile) è un tipo di atto normativo scritto elaborato da organi a ciò competenti (artt. 70 ss. Cost.); una certa “legge” può contenere, e di regola contiene, molte norme (è il caso del codice civile). Infine, una norma può anche risultare dal “combinato disposto” di più disposizioni legislative che regolano anche solo un aspetto di un fenomeno complesso.

Diritto positivo e diritto naturale

L’insieme delle norme da cui è formato un ordinamento giuridico è il diritto positivo (ius in civitate positum) di quella società.

Ciò nonostante, in tutta la storia dell’uomo è sempre stata presente l’idea che esista anche un “diritto naturale”; in alcuni casi inteso come matrice dei singoli diritti positivi, altre volte come criterio di valutazione critica degli ordinamenti concreti e come insieme di princìpi eterni ed universali.

Il richiamo al diritto naturale serve per far sì che il diritto positivo sia ancorato a dei valori obiettivi, universali e stabili in modo da evitare il rischio di arbitrarietà insito nella possibilità di elevare al rango di norma giuridica qualsiasi contenuto approvato da chi detiene il potere.

Ed è per tale motivo che le concezioni del diritto naturale acquistano maggiore rilievo nei momenti in cui l’organizzazione della società è in conflitto con i sentimenti diffusi nella collettività; è il caso dei regimi totalitari, che stabiliscono regole volte a comprimere le libertà e la dignità della persona. In tali casi il diritto positivo diventerebbe per i consociati una imposizione, realizzata con la forza, senza una giustificazione morale e sociale.

Il diritto naturale, spesso, non riesce a trovare un fondamento obiettivo ed univoco. Nel corso dei secoli il suo contenuto, con carattere universale ed invariabile, si è comunque modificato. Nelle società antiche era ritenuta naturale la condizione di schiavitù di alcuni uomini.

Ad ogni modo un diritto sovraordinato a quello positivo è un costante vincolo al legislatore, in modo che questi tenga conto della cultura e dei valori fondamentali della collettività a cui indirizza i suoi comandi. In più il diritto naturale è lo strumento per garantire la tutela di beni e interessi essenziali riferibili alla persona umana.

Ad esempio ci sono atti della comunità internazionale che enunciano l’esistenza di diritti umani spettanti a ciascun individuo, senza che una specifica norma positiva li attribuisca e che nessun legislatore ha il potere di ledere o sacrificare.

La locuzione diritto evoca anche quella di “giustizia”. Infatti, l’apparato di uffici che esercita il potere giurisdizionale è appunto definito “Ministero della Giustizia”. Ovviamente in nessun ordinamento, frutto dell’attività degli apparati nei quali si organizza una società politica, si realizza davvero un sistema di rapporti riconosciuto da tutti come giusto.

Per tale motivo è utile valutare criticamente l’ordinamento in cui si vive, alla luce di un insieme di valori intesi come criteri guida per realizzare una società che sia la migliore possibile in relazione alle concrete situazioni storiche in cui l’organizzazione deve muoversi.

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Riferimenti:

  • Torrente, Schlesinger, Manuale di diritto privato, Giuffrè, XXV ed

Fonti normative:

  • Art. 2 delle Disposizioni sulla legge in generale;
  • artt. 70 e ss.  della Costituzione.