pubblica amministrazione
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La Pubblica Amministrazione

Definizione di pubblica amministrazione

La pubblica amministrazione è il complesso di uffici ai quali è affidata la cura di interessi collettivi. Comprende gli enti territoriali (Stato, Regioni, Provincie, Città metropolitane e Comuni, come specificato dall’art. 114 Cost.) ed enti pubblici c.d. funzionali, (che svolgono determinate funzioni amministrative). In questo senso si parla di amministrazione in senso soggettivo. L’accezione in senso oggettivo di amministrazione si riferisce all’attività che deve essere finalizzata alla soddisfazione di interessi che la persona giuridica, pubblica o privata, o anche il privato, intende perseguire (amministrazione in senso oggettivo).

Altra distinzione è quella tra amministrazione c.d. formale, riguardante l’esplicazione degli atti emanati dalla pubblica amministrazione, e l’amministrazione c.d. sostanziale, ovvero quella riguardante il contenuto degli atti emanati dalla stessa amministrazione.

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Evoluzione della pubblica amministrazione

In principio non esisteva un’organizzazione amministrativa specifica, quindi chi riusciva ad imporsi all’interno della comunità, individuava gli interessi da curare. Nell’epoca feudale si iniziò a parlare di organizzazione amministrativa improntata sulla base di un diritto ereditario, difatti gli interessi privati si intrecciavano strettamente con quelli pubblici. Prima della rivoluzione francese prende corpo il c.d. principio della separazione dei poteri che porta la società a pretendere la cura degli interessi da parte delle pubbliche amministrazioni. Si arriva così all’emanazione della Costituzione.

La Costituzione pur non dando una definizione di pubblica amministrazione, vi dedica ampio spazio al suo interno, infatti la sezione II del Titolo III è intitolata «La pubblica amministrazione».
Si arrivò alla c.d. stagione delle riforme, iniziando dalla legge sul procedimento amministrativo (l. 241/1990) e alla legge sulle autonomie locali (l. 142/1990, modificata con l. 265/1999, attualmente riunite in un solo testo unico). Per quanto concerne l’organizzazione intesa in senso stretto, il legislatore è intervenuto con il d.lgs. 165/2001 e il testo unico degli enti locali.

Importante le leggi Bassanini (uno, bis e ter) che hanno modificato le disposizioni inerenti all’attività e all’organizzazione amministrativa, in particolare in materia di decentramento di poteri.
Importanti ripercussioni sull’apparato amministrativo ci sono state con la l.cost. 3/2001 che ha comportato modifiche al titolo V della parte II della Cost. e a livello di legislazione ordinaria, la l. 15/2005 e il d.l. 35/2005 convertito con modificazioni dalla l. 80/2005 che hanno innovato l’assetto della l. 241/1990.

Un’importante passo in avanti della pubblica amministrazione è stato rilevato con il processo della c.d. digitalizzazione dell’amministrazione avvenuto con il d.p.r. 68/2005 (Pec per le pubbliche amministrazioni) e d.lgs. 82/2005 (codice dell’amministrazione digitale). Inoltre il servizio Pec è stato reso disponibile anche ai cittadini attraverso (art. 16-bis, d.l. 185/2008, conv. In l. 2/2009).

E poi il d.lgs. 104/2010 che ha introdotto il codice del processo amministrativo e il d.l. 179/2912, con. l. 221/2012 introducendo l’agenda digitale (nello stesso anno con la l.134/2012 viene istituita l’agenzia per l’Italia digitale); la l. 190/2012 per la lotta alla corruzione e alla illegalità. A tal riguardo il d.lgs. 33/2013 ha stabilito che nella home page dei siti istituzionali è situata una determinata sezione denominata «Amministrazione trasparente» ove sono contenuti i dati, le informazioni e i documenti pubblicati ai sensi della normativa vigente.

Infine, la l. 7 agosto 2015, n. 124 consta di ampie modifiche tra cui la delega al Governo per la scrittura del nuovo testo unico sul pubblico impiego. I dirigenti saranno suddivisi in tre categorie a seconda dell’area di impiego e potranno rimanere in carica fino a quattro anni.

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