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La pubblicità dei fatti giuridici

La pubblicità: fini e natura

Le vicende giuridiche non riguardano solo le parti che ne sono direttamente coinvolte, ma anche i terzi, che possono avere interesse a conoscere alcuni atti e situazioni giuridiche per regolare il loro comportamento.

In molti casi la legge impone l’iscrizione dell’atto in registri tenuti dalla pubblica amministrazione, che chiunque può consultare, o in giornali ufficiali. La pubblicità serve a dare ai terzi la possibilità di conoscere l’esistenza ed il contenuto di un negozio giuridico o lo stato delle persone fisiche e le vicende delle persone giuridiche.

L’adempimento pubblicitario non deve confondersi con la dichiarazione negoziale; il primo presuppone la dichiarazione negoziale e costituisce solo un mezzo perché il negozio (o un altro atto giuridicamente rilevante: per esempio una sentenza) possa essere conosciuto dai terzi.

Si distinguono tre tipi di pubblicità.

  1.  La pubblicità-notizia. Assolve solo la funzione di rendere conoscibile un atto, del quale il legislatore ritiene opportuno sia data notorietà. L’omissione di tale formalità determina una sanzione pecuniaria, ma è irrilevante per la validità e l’efficacia dell’atto, che rimane operante tra le parti ed anche opponibile ai terzi indipendentemente dalla mancata attuazione dello strumento pubblicitario. È comunque un obbligo, non un onere. È il caso della pubblicazione matrimoniale (art. 93 c.c.) che serve a rendere noto l’imminente matrimonio, per consentire a chi sia a ciò legittimato di proporre opposizione, facendo valere ragioni ostative alla celebrazione. L’attuazione della pubblicità non influisce sulla validità ed efficacia dell’atto; è prevista solo una sanzione amministrativa pecuniaria per gli sposi e l’ufficiale dello stato civile che abbiano celebrato il matrimonio senza che la celebrazione sia stata preceduta dalla pubblicazione, ma il matrimonio è indubbiamente valido (art. 134 c.c.).
  2. La pubblicità dichiarativa. Serve a rendere opponibile il negozio ai terzi (come per l’efficacia della trascrizione nei registri immobiliari e dell’iscrizione nel registro delle imprese). L’omissione della pubblicità dichiarativa non crea l’invalidità dell’atto, che produce i suoi effetti tra le parti. È rispetto ai terzi che ha rilevanza. È il caso di Tizio che abbia venduto lo stesso immobile prima a Caio e poi a Sempronio; ma quest’ultimo trascriva per primo il suo titolo di acquisto nei registri immobiliari. Il conflitto tra i due acquirenti sarà risolto a favore di quest’ultimo anche se Caio ha acquistato per primo. Ciò non toglie però che la vendita tra Tizio e Caio è valida ed efficace; quindi Caio potrà pretendere il risarcimento dei danni subiti.
  3.  La pubblicità costitutiva. La pubblicità è elemento costitutivo della fattispecie; senza di essa il negozio non si può opporre ai terzi e non produce effetti nemmeno tra le parti. Esempio tipico è la pubblicità ipotecaria: l’ipoteca, infatti, come dispone l’art. 2808, comma 2, c.c., viene ad esistenza mediante l’iscrizione nei registri immobiliari.
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Riferimenti:

  • Torrente, Schlesinger, Manuale di diritto privato, Giuffrè, XXV ed.

Fonti normative:

  • Art. 93 c.c. ;
  • art. 134 c.c. ;
  • art. 2808, comma 2, c.c.