La responsabilità extracontrattuale in diritto privato è uno degli argomenti più importanti dell’ordinamento giuridico italiano. Ma quali sono gli elementi che la caratterizzano e le sue peculiarità? Questo articolo di Ripetiamo Diritto ti aiuterà a inquadrare in modo semplice e lineare gli aspetti principali.
La responsabilità (civile, penale, disciplinare) nasce da una condotta umana da cui l’ordinamento fa discendere specifiche conseguenze giuridiche e, soprattutto, sanzionatorie.
Nel diritto privato si distingue la responsabilità contrattuale da quella extracontrattuale.
Per una comprensione concisa e diretta, si consiglia la consultazione del minimanuale Diritto Civile (Istituzioni di diritto privato), EdiSES 2023, che offre un’ottima sintesi dell’argomento.
La responsabilità contrattuale. Cenni
Tale responsabilità è il risultato di una violazione di un obbligo che deriva da un rapporto obbligatorio (come ad esempio il contratto). La violazione è realizzata da un soggetto che, appunto, ha un obbligo verso un altro soggetto ben determinato (proprio nel contratto) e trova la base giuridica nell’art. 1218 c.c. (Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno).
La responsabilità extracontrattuale
Questa responsabilità, invece, ha delle caratteristiche differenti rispetto alla precedente. Viene spesso identificata come responsabilità aquiliana (dalla lex Aquilia del diritto romano) ma anche, solo, civile o extracontrattuale e sussiste quando vi è la violazione di un obbligo che deriva da un generico dovere di non danneggiare gli altri (neminem laedere). A differenza della responsabilità contrattuale non è necessaria l’esistenza di un pregresso rapporto obbligatorio fra danneggiante e danneggiato.
La norma di riferimento è l’art. 2043 c.c. che dispone “Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.
Nonostante le varie differenze tra le due responsabilità entrambe dispongono la medesima conseguenza, il diritto al risarcimento a favore di chi (creditore, nella contrattuale e danneggiato, nella extracontrattuale) ha subito il danno.
L’articolo 2043 c.c.
- Qualunque fatto: il legislatore fa riferimento a qualsiasi comportamento umano (attivo e omissivo) realizzato in qualsiasi forma. Le espressioni danno rilievo, quindi, a un fatto atipico e questo è un altro aspetto che caratterizza in modo particolare la responsabilità extracontrattuale.
- Doloso o colposo: questi due aggettivi sottolineano che il fatto deve essere riconducibile a un soggetto, in primo luogo, capace di intendere e di volere. In secondo luogo egli deve aver agito, con dolo, ovvero con la coscienza e volontà di cagionare il danno oppure, con colpa, qualora abbia violato un dovere di diligenza, di perizia o cautela, senza voler causare il danno che in concreto ha realizzato. La responsabilità per colpa è meno grave di quella per dolo.
- Che cagiona: il verbo cagionare implica, necessariamente, che tra il fatto e il danno deve sussistere un rapporto di causa ad effetto (ovvero il nesso di causalità). A seconda del caso concreto il giudice verificherà che vi sia stata una ragionevole probabilità che quel determinato fatto abbia prodotto quel determinato danno.
- Danno ingiusto: la lesione deve riguardare un interesse giuridicamente protetto (come ad esempio il diritto di proprietà, i diritti della personalità o la perdita di una chance) e il danno deve essere ingiusto e contra ius. È possibile escludere l’antigiuridicità del danno; è il caso ad esempio della legittima difesa o lo stato di necessità, che fanno venir meno la responsabilità del soggetto perché questi lo ha realizzato per esservi stato costretto dalla necessità di difendersi o di salvarsi da un pericolo.
- Risarcimento: si fa riferimento alla riparazione delle conseguenze dell’atto illecito. Esso può essere collegato a un danno patrimoniale (che si concretizza nella perdita di valori economici) o a un danno non patrimoniale (ovvero una lesione di diritti come la salute e i diritti della personalità l’onore e, in generale, i diritti costituzionalmente garantiti).