La società semplice e la società in nome collettivo – Parte 3

liquidazione società

1. Morte del socio

La morte del socio determina ex lege lo scioglimento del rapporto tra il socio e la società con l’obbligo per i soci superstiti di liquidare la quota del socio defunto ai suoi eredi nel termine di sei mesi (artt. 2284 e 2289 c.c.). Quindi i soci superstiti non sono tenuti a subire il subingresso in società degli eredi del defunto. Nonostante ciò, possono essere previste due alternative.

I soci superstiti possono sciogliere anticipatamente la società, così gli eredi non hanno più diritto alla liquidazione della quota nel termine di sei mesi ma devono attendere la conclusione delle operazioni di liquidazione della società.
I soci superstiti possono decidere di continuare la società con gli eredi del socio defunto; in tal caso è necessario il consenso di tutti i soci superstiti.
È possibile che ci siano alcune clausole:

  • la clausola di consolidazione con cui si stabilisce che la quota del socio defunto resterà senz’altro acquisita agli altri soci e agli eredi sarà liquidato il valore della stessa:
  • la clausola di continuazione con alcuni o con tutti gli eredi, con la quale i soci vogliono manifestare in via preventiva il consenso al trasferimento della quota mortis causa precludendo la liquidazione della quota e lo scioglimento della società.

2. Il recesso

Esso determina lo scioglimento del rapporto sociale per volontà del socio (art. 2285 c.c.).
Se la società è a tempo indeterminato o è contratta per tutta la vita di uno dei soci, ogni socio può recedere liberamente. Il recesso deve essere comunicato a tutti gli altri soci con un preavviso di almeno tre mesi (art. 2285, terzo comma).
Se la società è a tempo determinato il recesso è ammesso solo per giusta causa. Anche tale volontà deve essere portata a conoscenza degli altri soci.
È possibile anche che il contratto di società preveda ipotesi di recesso oltre quelle stabilite per legge.

3. L’esclusione

Questa situazione si verifica di diritto (art. 2288 c.c.) o è facoltativa, ovvero rimessa alla decisione degli altri soci (art. 2286 c.c.).
Escluso di diritto è il socio che sia dichiarato fallito (se il fallimento non è conseguenza del fallimento della società) e il socio il cui creditore abbia ottenuto la liquidazione della quota nei casi consentiti per legge.

I fatti che possono far deliberare alla società l’esclusione del socio (ovvero quella facoltativa) sono:

  • gravi inadempienze degli obblighi previsti da legge e contratto (come la mancata esecuzione dei conferimenti promessi), oppure l’ostruzionismo del socio.
  • interdizione, inabilitazione del socio o la sua condanna ad una pena che comporti l’interdizione temporanea dai pubblici uffici.
  • sopravvenuta impossibilità di esecuzione del conferimento per causa non imputabile agli amministratori.

L’esclusione è deliberata a maggioranza dei soci calcolata per teste e non si computa il socio da escludere. La deliberazione è comunicata al socio e ha effetti entro trenta giorni dalla data di comunicazione.

4. La liquidazione della quota

Nel momento in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente ad un socio, questi o i suoi eredi hanno diritto alla liquidazione della quota. Essi hanno diritto soltanto ad una somma di denaro che rappresenti il valore della quota (art. 2289, primo comma c.c.). Il socio non può pretendere la restituzione dei beni conferiti in proprietà, quand’anche ancora presenti nel patrimonio sociale; non può pretendere la restituzione dei beni conferiti in godimento fin quando dura la società.

Il valore della quota va determinato in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica lo scioglimento del rapporto (art. 2289, secondo comma c.c.). Il valore della società si determina indicando il valore effettivo dei beni.
Il pagamento della quota del socio viene effettuato entro sei mesi dal giorno in cui si verifica lo scioglimento del rapporto.

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5. Le cause di scioglimento della società

Tali cause sono fissate nell’art. 2272 c.c.:

  • il decorso del termine fissato nell’atto costitutivo. È comunque possibile la proroga della durata della società (espressa e tacita). La società si intende tacitamente prorogata a tempo indeterminato quando, decorso il tempo per cui fu contratta, i soci continuano a compiere le operazioni sociali
  • il conseguimento dell’oggetto sociale o la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo (è il caso di una insanabile discordia tra i soci)
  • la volontà di tutti i soci, salvo che l’atto costitutivo non preveda la maggioranza
  • il venir meno della pluralità dei soci se nel termine di sei mesi non è ricostituita.
  • altre cause previste dal contratto sociale

Tutte le cause di scioglimento operano automaticamente.

6. La società in stato di liquidazione

Verificatesi una causa di scioglimento, la società entra in stato di liquidazione e nella società in nome collettivo regolare tale situazione deve essere espressamente indicata negli atti e nella corrispondenza.
La società non si estingue automaticamente; c’è un procedimento di liquidazione.
Sussistono specifici effetti. L’ulteriore attività della società deve tendere alla definizione dei rapporti in corso, quindi i poteri degli amministratori sono limitati agli affari urgenti (art. 2274 c.c.). Quindi i liquidatori non intraprendono nuove operazioni e rispondono personalmente e solidalmente per gli affari intrapresi in violazione del divieto (art. 2279 c.c.).

I creditori personali del socio non possono ottenere la liquidazione della quota del proprio debitore, dovranno attendere l’espletamento della liquidazione della società per rivalersi sulla quota di liquidazione.
Nello stato di liquidazione la società non perde la sua capacità giuridica o di agire.
Lo stato di liquidazione può essere revocato dai soci, la decisione di revoca dovrà essere adottata all’unanimità.

7. Il procedimento di liquidazione

Il procedimento di liquidazione viene disciplinato dagli artt. 2275-2283 c.c e dagli artt. 2309-2312 c.c. per ciò che riguarda la società in nome collettivo. La disciplina può, però, essere derogata dalle parti.

Il procedimento inizia con la nomina di uno o più liquidatori che richiede il consenso di tutti i soci se nell’atto costituivo non è diversamente previsto. In caso di disaccordo tra i soci i liquidatori sono nominati dal presidente del tribunale. Questi possono essere revocati per giusta causa, su domanda di uno o più soci. Sia nella società in nome collettivo sia nella società semplice la nomina dei liquidatori e la loro cessazione sono soggette a iscrizione nel registro delle imprese (art. 2309 c.c.). In quella irregolare invece è resa conoscibile ai terzi con tutti i mezzi idonei.

Una volta effettuata l’accettazione i liquidatori prendono il posto degli amministratori, che consegnano ai liquidatori i beni e i documenti sociali e presentano loro il conto della gestione relativo al periodo successivo all’ultimo rendiconto. Amministratori e liquidatori redigono insieme l’inventario (il c.d. bilancio di apertura della liquidazione) dal quale risulta lo stato attivo e passivo del patrimonio sociale (art. 2277 c.c.).
I liquidatori convertono i beni in denaro, pagano i creditori, ripartiscono tra i soci l’eventuale residuo attivo.

Possono quindi compiere, perché ne sono investiti, tutti gli atti necessari alla liquidazione. Inoltre, se i fondi sono insufficienti per il pagamento dei creditori i liquidatori possono chiedere ai soci i versamenti non ancora dovuti
Sussistono però due divieti. I liquidatori non possono intraprendere nuove operazioni che non siano attinenti rispetto alla fase di liquidazione.

Se violano tale divieto diventano responsabili personalmente e solidalmente. Inoltre, non possono ripartire tra i soci i beni sociali finché i creditori non sono stati pagati o non siano state accantonate le somme necessarie per pagarle. La violazione del divieto espone i liquidatori a responsabilità civile.
Una volta estinti tutti i debiti sociali, i liquidatori devono restituire ai soci i beni conferiti in godimento nello stato in cui si trovano. Se tali beni sono periti per causa imputabile agli amministratori, i soci hanno diritto al risarcimento del danno. Resta da ripartire tra i soci l’eventuale attivo patrimoniale.

Il saldo attivo di liquidazione è destinato al rimborso del valore nominale dei conferimenti.
Per la società semplice non è prevista alcuna norma per la chiusura del procedimento.
Nella società in nome collettivo i liquidatori, invece, devono redigere il bilancio finale di liquidazione e il piano di riparto (art. 2311 c.c.). Il primo è il rendiconto della gestione dei liquidatori, ovvero verranno esposte le entrate e le uscite (conto economico) e la situazione patrimoniale finale. Il secondo è una proposta di divisione tra i soci dell’attivo residuo.
Bilancio e piano di riparto, sottoscritto dai liquidatori, verrà comunicato ai soci. Esso potrà essere impugnato giudizialmente.

8. L’estinzione della società

Nella società in nome collettivo irregolare la chiusura del procedimento di liquidazione determina l’estinzione della società, sempre che la disciplina sia rispettata e siano soddisfatti i creditori. In mancanza la società verrà considerata ancora esistente.
Per la collettiva registrata e per la società semplice si attua il regime di pubblicità legale.

L’art. 2312 c.c. prescrive che per la società in nome collettivo i liquidatori, approvato il bilancio finale di liquidazione devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese. I liquidatori depositano le scritture contabili affinché siano conservate per dieci anni dalla cancellazione della società dal registro delle imprese.

Può esserci anche la cancellazione d’ufficio, ovvero quando quest’ultimo rilevi circostanze sintomatiche dell’assenza di attività sociale. Per esempio: l’irreperibilità presso la sede legale, mancanza del codice fiscale, ecc.
L’atto formale di cancellazione dal registro delle imprese è condizione necessaria per l’estinzione della società. La società, infatti, rimane in vita fino alla sua cancellazione dal registro delle imprese. Tale estinzione si ha anche se non tutti i creditori sociali sono stati soddisfatti.

I creditori insoddisfatti non sono senza tutela; possono agire nei confronti dei soci che restano personalmente e illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali insoddisfatte.
I creditori della società in nome collettivo possono infine chiedere il fallimento della società entro un anno dalla cancellazione della società dal registro delle imprese. Questa specifica è stata inserita dal D.lgs n. 5 del 2006. Quindi le società irregolari possono essere dichiarate fallite senza limiti di tempo dopo la cessazione dell’attività d’impresa. Per esse il termine annuale non decorre; quindi questa viene considerata una conseguenza sfavorevole della mancata iscrizione nel registro delle imprese.


Sintesi di “Diritto Commerciale – Vol. II: Diritto delle società” – G.F. Campobasso, UTET

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