La soluzione delle controversie internazionali e l’accertamento del Diritto – Parte 2

Corte internazionale di Giustizia

LA CORTE PERMANENTE DI ARBITRATO

La CPA è stata istituita in virtù della Convenzione dell’Aja del 1899. La Corte, con sede all’Aia, ha di “permanente” una esile struttura istituzionale, cioè un ufficio internazionale di cancelleria, un consiglio di amministrazione permanente, composto dagli agenti diplomatici degli Stati parte della Convenzione, un elenco di arbitri designati dagli Stati Parti della Convenzione dell’Aja e un elenco di regole di procedura. I componenti della Corte vengono scelti di volta in volta dalle parti in lite nell’ambito della lista degli arbitri.

Le regole di procedura hanno natura suppletiva, cioè trovano applicazione tranne che le parti indichino regole diverse. L’importanza di questa Corte è andata via via scemando, nonostante si sia cercato di ridargli del ruolo attribuendole la competenza a risolvere le controversie tra Stati e privati, ad es. in materia di investimento. Attualmente la Corte offre locali, personale amministrativo, uffici di cancelleria per la soluzione di taluni arbitrati internazionali.

Una relazione tra CPA e Corte internazionale di giustizia esiste in quanto gli arbitri presenti nella lista della CPA sono chiamati a designare la lista di persone tra cui Assemblea generale e Consiglio di Sicurezza eleggeranno i giudici della Corte internazionale di giustizia.

LA CORTE INTERNAZIONALE DI GIUSTIZIA

La Corte Internazionale di Giustizia, che è inquadrata nel sistema delle Nazioni Unite, succede alla Corte permanente di giustizia internazionale, esistente al tempo della Società delle Nazioni. Ha sede all’Aia e opera in base ad uno statuto annesso alla Carta delle Nazioni Unite. Si compone di 15 giudici, che durano in carica nove anni. I giudici sono eletti dall’Assemblea Generale e dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite sulla base di una lista di persone designate dai gruppi nazionali della CPA. Anche i membri delle Nazioni Unite non rappresentate nella CPA possono concorrere alla designazione.

L’assemblea generale ed il Consiglio di Sicurezza operano come due camere distinte. Infatti per essere eletti, occorre ottenere la maggioranza assoluta dei voti sia nell’ assemblea sia nel consiglio. I giudici operano in piena indipendenza e conservano il diritto di partecipare alla trattazione del processo anche qualora abbiano la nazionalità di una delle parti in lite. Qualora sieda in Collegio un giudice che abbia la nazionalità di una delle parti, l’altra ha la facoltà di scegliere una persona che vi partecipi come giudice. Questi può avere la nazionalità della parte che lo nomina o quella di un terzo Stato e deve operare in piena indipendenza.

Se il collegio giudicante non comprende alcun giudice avente la nazionalità delle parti, ciascuna di esse può procedere alla nomina di un giudice. La Corte opera in base allo statuto e ha un regolamento di procedura non derogabile dalle parti. Solo gli Stati possono essere parti della procedura contenziosa davanti alla corte. I membri delle Nazioni Unite sono ipso facto aderenti allo statuto della Corte internazionale di giustizia. I non membri possono aderire alle condizioni determinate caso per caso dalla assemblea generale su proposta del Consiglio di sicurezza.

Uno Stato non parte dello Statuto può proporre una controversia alla Corte alle condizioni però stabilite dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Esse implicano l’impegno ad eseguire le sentenze della Corte in buona fede e ad accettare gli obblighi derivanti dalla Carta delle Nazioni Unite sull’esecuzione delle sentenze. Poiché la giurisdizione ha base consensuale, le parti devono accettare la competenza della Corte con una propria manifestazione di volontà. Il principio del consenso nell’attribuzione della competenza non viene meno, neppure qualora sia violata una norma imperativa del diritto internazionale. La manifestazione può essere contenuta in un compromesso o in una clausola compromissoria inserita nel Trattato.

Mentre la clausola compromissoria preesiste all’insorgere della controversia, il compromesso viene stipulato dopo che la controversia sia sorta. Può esistere un trattato generale di arbitrato tra due o più Stati, con cui essi si impegnano a deferire alla corte ogni controversia che possa tra loro insorgere. Quando il consenso preesiste all’insorgere della controversia, ciascuna parte, dopo che la controversia è sorta, può rivolgersi alla Corte mediante un ricorso unilaterale (requete). Uno Stato può riconoscere come obbligatoria e senza speciale convenzione la giurisdizione della Corte internazionale di giustizia. Tale meccanismo, consiste in una dichiarazione unilaterale di accettazione comportante che uno Stato si obblighi ad accettare la competenza della Corte nei confronti di qualsiasi altro Stato che abbia effettuato la medesima dichiarazione.

Anche in tal caso la Corte può essere adita con ricorso unilaterale. Lo Stato parte di una controversia può adire la Corte se ha depositato la propria dichiarazione unilaterale di accettazione e se una dichiarazione unilaterale coincidente è stata depositata anche dall’altro stato parte della controversia. La dichiarazione di accettazione unilaterale può essere delimitata:

  • ratione temporis, l’accettazione della competenza è valida solo per un periodo di tempo limitato;
  • ratione materiae, vengono escluse controversie relative a determinate materie;
  • o ratione personae, l’accettazione della competenza è effettuata solo nei confronti di determinati Stati.

Discussa è la validità della riserva con cui gli Stati Uniti avevano accettato nel 1946 la competenza della Corte. La riserva Connally stabiliva che gli Stati Uniti avevano inteso escludere dalla accettazione della competenza della Corte le controversie relative a questioni ricadenti essenzialmente nel dominio riservato degli Stati Uniti, come determinato da questi ultimi. Gli Stati Uniti hanno ritirato la loro dichiarazione di accettazione della competenza, ma secondo una opinione dottrinale una riserva di tenore analogo a quello effettuata dagli Stati Uniti priva di efficacia l’atto attributivo di competenza della Corte.

L’Italia ha depositato la dichiarazione di accettazione unilaterale della competenza della Corte il 25 novembre 2014, anche quella italiana è assoggettata a riserve e condizioni. Da notare che il consenso all’accettazione della competenza della Corte può essere espresso successivamente all’insorgere della controversia e dopo che questa sia stata deferita da una delle parti alla Corte. L’espressione del consenso può essere ricavata dal comportamento processuale della parte. L’opposizione alla competenza della Corte e all’instaurazione del processo non può ovviamente essere considerata come accettazione della competenza. Lo statuto della Corte ammette l’intervento in causa. L’intervento può essere in una controversia non avente ad oggetto l’interpretazione di una convenzione di cui il terzo sia parte oppure può avere ad oggetto l’interpretazione di una convenzione multilaterale di cui il terzo sia parte. La prima ipotesi ammette l’intervento del terzo, il quale ritiene che un suo interesse di natura giuridica possa essere pregiudicato dalla decisione della Corte.

Lo Stato interveniente non diventa parte in senso processuale e la sentenza non ha efficacia di giudicato nei suoi confronti. Il terzo vuole solo informare la Corte su quali siano i suoi interessi coinvolti. La seconda ipotesi riguarda l’intervento del terzo in una controversia relativa all’interpretazione di una convenzione multilaterale cui esso sia parte. Il terzo è vincolato dall’interpretazione della convenzione resa dalla Corte. La Corte può indicare misure cautelari per la salvaguardia dei diritti delle parti in lite. La Corte giudica in base a diritto, ha anche facoltà di giudicare secondo equità se le parti così decidono.

Ma finora non ha mai giudicato secondo quest’ultimo parametro. Non esiste in diritto internazionale un doppio grado di giurisdizione, quantunque tale regola viene ormai spesso derogata. Le sentenze della Corte sono definitive ed hanno efficacia di cosa giudicata sia in senso soggettivo, la sentenza vincola solo le parti in lite, che in senso oggettivo, la sentenza vale solo rispetto al caso deciso. Esistono due mezzi di gravame consistenti nell’interpretazione o nella revisione della sentenza. Il primo, ha luogo in caso di contestazione sul significato del provvedimento; il secondo può essere promosso, sempre ad istanza delle parti, nel caso in cui si alleghi la scoperta di un fatto di natura tale da essere evento decisivo per la revisione. L’ignoranza del fatto non deve essere attribuibile alla negligenza della parte che chiede la revisione, fermo restando che quest’ultima deve essere richiesta entro sei mesi dalla scoperta del fatto nuovo e la domanda non può più essere presentata trascorsi 10 anni dalla data dell’emanazione della sentenza. Oltre ad una competenza contenziosa la Corte ne ha una consultiva.

Può essere richiesto un parere consultivo dalla Assemblea Generale e dal Consiglio di sicurezza. Anche gli altri organi delle Nazioni Unite possono chiederlo, ma solo su questioni che insorgono nell’ambito della loro operatività. A differenza della sentenza il parere non è vincolante. Gli Stati non sono legittimati a chiedere pareri alla Corte ma possono presentare un progetto di risoluzione in assemblea generale, affinché questa chieda un parere. Gli Stati, una volta instaurata la procedura consultiva, sono legittimati a partecipare al procedimento mediante la presentazione di memorie scritte o orali. Le parti possono vincolarsi a considerare come obbligatorio il parere della Corte, mediante trattato.

In caso di controversia relativa alla contrarietà del Trattato a una norma di jus cogens può essere chiesto dalle parti un parere della Corte internazionale di giustizia, che le stesse si impegnano a considerare come obbligatorio. La ratio della procedura del parere vincolante, trae motivo dal fatto che le organizzazioni internazionali non possono essere parti di un procedimento contenzioso dinanzi alla Corte.

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L’ ESECUZIONE DELLE SENTENZE INTERNAZIONALI

Nella comunità internazionale manca un organo accentrato che possa assicurare la realizzazione coercitiva del diritto. Tale considerazione vale anche per le sentenze della Corte internazionale di giustizia, nel caso in cui la parte soccombente non adempia. Il patto della Società delle Nazioni attribuiva al Consiglio il potere di proporre i provvedimenti necessari in caso di mancata esecuzione della sentenza della corte permanente di giustizia internazionale, ma il ricorso alla forza armata da parte dello Stato vittorioso, per costringere lo stato soccombente ad adempiere, non era escluso.

Attualmente la Carta delle Nazioni Unite esclude che si possa ricorrere alla forza armata, ma è ammissibile l’esercizio di una contromisura che non comporti l’uso della forza. La carta detta un particolare meccanismo che non è paragonabile alla procedura di esecuzione forzata degli ordinamenti interni. In caso di inadempimento della sentenza da parte dello Stato soccombente, l’altra parte può ricorrere al Consiglio di sicurezza per prendere le misure appropriate. Il Consiglio di sicurezza può decidere o raccomandare le misure in questione, può cioè adottare un atto vincolante oppure un atto solo esortativo. Si discute se il Consiglio di Sicurezza abbia la facoltà di prendere tali misure in ogni caso di inadempimento, oppure solo quando l’inadempimento della sentenza mette in pericolo la pace e la sicurezza nazionale. Lo Stato vittorioso potrebbe porre in essere una contromisura non violenta nei confronti dell’altro Stato come ad esempio un embargo sulle esportazioni.

Tra i casi di inadempimento delle sentenze della Corte internazionale di giustizia occorre ricordare la sentenza sugli ostaggi detenuti a Teheran. La Corte Internazionale di Giustizia ordinò all’Iran l’immediato rilascio del personale diplomatico degli Stati Uniti, l’Iran si oppose e la liberazione degli ostaggi fu ottenuta grazie a un lungo negoziato diplomatico. Per i casi di inadempimento è importante ricordare la più volte citata sentenza Germania c. Italia che ha visto l’Italia soccombente. Il giudice italiano disconosce l’immunità dalla giurisdizione della Germania e questo è il momento in cui si sostanzia l’inadempimento.

Fonti normative:

• Convenzione dell’Aja del 1899
• Riserva Connally del 1946 degli Stati Uniti

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