struttura della norma
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La struttura della norma. Fattispecie e sanzione

La fattispecie

La norma è un enunciato prescrittivo che si articola nella formulazione di una ipotesi di fatto, al cui verificarsi la norma stessa riconnette una specifica conseguenza o effetto giuridico, che può essere l’acquisto di un diritto, l’insorgenza di un’obbligazione, l’estinzione o la modificazione di un diritto o l’applicazione di una conseguenza afflittiva.

La norma, poi, si struttura come una ipotesi; è composta della previsione di un accadimento futuro ed eventuale e dall’affermazione di una conseguenza giuridica che scaturisce dal concreto verificarsi dell’evento definito dall’enunciato normativo.

La parte della norma che esprime l’evento che vuole regolare, facendone derivare determinati effetti giuridici, viene definita fattispecie astratta. si parla di fattispecie astratta e di fattispecie concreta.

Quella astratta è il fatto (o un insieme di fatti) descritto ipoteticamente da una norma ed è volta a indicare quanto deve verificarsi affinché si produca una data conseguenza giuridica.

Ogni descrizione di un reato indica tutte le circostanze che devono sussistere perché il responsabile sia punibile, ogni descrizione di un contratto enumera gli elementi essenziali da cui dipende la rilevanza giuridica dell’accordo tra le parti contraenti.

Quella concreta non è un modello di evento ipotetico ma un determinato fatto o complesso di fatti realmente verificatisi, per cui la norma descrive gli effetti giuridici che ne derivano.

La ricostruzione di tutti gli elementi rilevanti per delineare la fattispecie (astratta) e individuare gli effetti che ne conseguono, richiede spesso una lettura coordinata di più disposizioni normative. La descrizione di un fatto giuridicamente rilevante può scaturire dalla combinazione di molteplici enunciati normativi, che descrive un profilo o una componente della fattispecie.

L’individuazione della fattispecie astratta si risolve in una operazione di interpretazione del testo normativo, così da individuare i presupposti materiali dell’applicazione di determinate regole; l’indagine sulla fattispecie concreta, invece, è del fatto storico materialmente verificatosi, così da fare un confronto di tale fenomeno con l’ipotesi astratta.

La fattispecie può comporsi in un unico fatto (ad esempio la morte di una persona, da cui deriva l’apertura della sua successione ereditaria) e si chiama allora fattispecie semplice. Se la fattispecie è formata da una pluralità di fatti giuridici (ad esempio per alienare i beni di un incapace occorrono l’autorizzazione del giudice e il consenso del rappresentante legale) essa si definisce complessa.

L’effetto della fattispecie complessa si verifica quando si realizzano tutti i fatti giuridici da cui essa è formata.

Inoltre, se la fattispecie si compone di una serie di fatti che si succedono nel tempo, si possono verificare effetti preliminari, prima che l’intera serie sia completata. È il caso del contratto sottoposto a condizione sospensiva: gli effetti definitivi non si producono se non quando la condizione si sia verificata; però prima di questo momento il soggetto è titolare di un’aspettativa che riceve una certa protezione dall’ordinamento giuridico.

La sanzione

In base ad una concezione tradizionale le norme giuridiche si caratterizzano per il fatto di essere suscettibili di attuazione forzata (coercizione) o sarebbero garantite dalla predisposizione, in caso di trasgressione, della comminatoria di una conseguenza in danno del trasgressore, ovvero una “sanzione”.

La minaccia di questa favorirebbe l’osservanza spontanea della norma, tramite una forma di coazione psicologica atta a distogliere i soggetti a tenere comportamenti antigiuridici.

Quindi, spesso, accanto a norme “di condotta” (dette primarie), il legislatore prevede una risposta o una reazione da parte dell’ordinamento (c.d. norme sanzionatorie o secondarie).

Ma la difesa dell’ordinamento non viene perseguita solo tramite misure repressive o restaurative di una situazione preesistente illegittimamente violata, ma anche attraverso misure preventive, di vigilanza e di dissuasione o con l’ausilio di norme che si limitano ad affermazioni di principio (“Il figlio deve rispettare i genitori“, ex art. 315-bis c.c.), che svolgono una funzione esemplare indipendentemente dall’individuazione di una qualsiasi sanzione.

Vi sono poi norme che stabiliscono “incentivi” a favore dei soggetti che si trovano in particolari situazioni (come per le imprese che intraprendono nuove attività in zone considerate sottosviluppate).

Quindi la sanzione non è tratto essenziale di tutte le norme giuridiche.

Rimane però il fatto che lo stato moderno rivendica a sé il monopolio dell’uso della forza, riservandone l’esercizio ai suoi apparati e consentendolo ai privati solo in alcune circostanze (come ad esempio la legittima difesa o l’adozione di specifiche misure di autotutela previste dalla legge).

La sanzione opera in modo diretto, concretizzando il risultato materiale che la legge prescrive (per esempio viene distrutto a spese dell’obbligato ciò che è stato fatto in violazione di un obbligo, art. 2933 c.c.), o in modo indiretto. In questo caso l’ordinamento utilizza altri mezzi per ottenere l’osservanza della norma o per reagire alla sua violazione (se il cantante che è stato scritturato per un concerto rifiuta di esibirsi, non è possibile costringerlo materialmente a farlo ma è possibile rivolgersi al giudice per condannarlo a risarcire i danni).

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Riferimenti:

  • Torrente, Schlesinger, Manuale di diritto privato, Giuffrè, XXV ed.

Fonti normative:

  • Art. 315 bis c.c.;
  • art. 2933 c.c.