tutela giurisdizionale dei diritti
Tempo di lettura: 3 minuti

La tutela giurisdizionale dei diritti: aspetti e procedure

La tutela giurisdizionale dei diritti rappresenta un pilastro fondamentale del nostro sistema giuridico, sancito dall’articolo 24 della Costituzione. Tale diritto consente ai cittadini di rivolgersi agli organi giudiziari per la protezione dei propri diritti e interessi legittimi, assicurando che ogni individuo possa ottenere giustizia in caso di violazione.

Questo principio è essenziale per garantire l’uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge e prevenire il ricorso alla giustizia privata e non regolamentata.

L’articolo si propone di analizzare in dettaglio vari aspetti della tutela giurisdizionale dei diritti.

In primo luogo, verranno esaminate le diverse forme di autotutela previste dalla legge, che permettono al titolare di un diritto di difendersi autonomamente in situazioni eccezionali. Successivamente, discuteremo i tipi di azioni giudiziarie disponibili, che comprendono l’azione di accertamento, l’azione di condanna e l’azione costitutiva, ognuna con specifiche finalità.

Infine, affronteremo il concetto di cosa giudicata, che garantisce la stabilità delle decisioni giudiziarie, e il processo esecutivo, con un focus particolare sull’espropriazione forzata dei beni del debitore.

Autotutela: difesa autonoma dei diritti

L’autotutela rappresenta una forma di difesa autonoma del diritto da parte del suo titolare, consentita solo in casi eccezionali. Questo concetto implica che, in determinate circostanze, un individuo possa agire direttamente per proteggere i propri diritti, senza dover ricorrere immediatamente all’autorità giudiziaria.

Tuttavia, l’autotutela è strettamente regolamentata per prevenire abusi e garantire che la giustizia sia amministrata in modo equo e imparziale.

Esempi di autotutela includono la difesa del possesso contro la violenza, ancora in atto, dell’aggressore; la facoltà del contraente di recedere dal contratto, trattenendo la caparra confirmatoria, in caso di inadempimento dell’altra parte (art. 1385, comma 2, c.c.).

Altre forme di autotutela comprendono l’eccezione di inadempimento (art. 1460 c.c.), la sospensione del pagamento del prezzo in caso di pericolo di rivendica (art. 1481 c.c.), e la facoltà di vendere rapidamente le cose mobili compravendute, a spese e per conto dell’acquirente inadempiente (art. 1515 c.c.).

Tipi di azioni giudiziarie

Il diritto di rivolgersi agli organi giudiziari, noto come diritto di agire in giudizio, è sancito dall’articolo 2907 del codice civile e rappresenta un diritto fondamentale tutelato dalla Costituzione (art. 24). Questo diritto permette ai cittadini di presentare una domanda giudiziale per proteggere i propri diritti e interessi legittimi, e non può essere soppresso o limitato.

La Costituzione, inoltre, garantisce che chiunque, indipendentemente dalle proprie condizioni economiche, abbia accesso a mezzi adeguati per difendersi efficacemente davanti a qualsiasi giudice.

Quando sorge una controversia tra due soggetti riguardo alla sussistenza o al modo di essere di un determinato diritto soggettivo, si parla di giudizio di cognizione. Il giudice, in questi casi, individua la regola applicabile al caso concreto.

L’azione di cognizione può avere tre diverse finalità (ciascuna delle quali corrisponde a una specifica tipologia di sentenza):

  • Il mero accertamento dell’esistenza, inesistenza e/o del modo di essere di un rapporto giuridico controverso;
  • l’emanazione di un comando che il giudice indirizzerà alla parte soccombente, di tenere la condotta riconosciuta come dovuta. Un esempio è la condanna al rilascio di un fondo occupato illegittimamente;
  • la costituzione, modificazione, o estinzione di rapporti giuridici. In questo caso la sentenza modifica la situazione giuridica preesistente, come nel caso della pronunzia di separazione personale fra coniugi o la costituzione di una servitù coattiva.

Processo di esecuzione e processo cautelare

Se, dopo una sentenza di condanna, la parte soccombente non adempie quanto disposto, l’attore può instaurare un processo di esecuzione per realizzare coattivamente il comando contenuto nella sentenza.

Ad esempio, si può ottenere il rilascio dell’immobile illegittimamente occupato, anche con l’intervento della forza pubblica se necessario.

Inoltre, per evitare che durante il processo di cognizione la controparte ponga in essere condotte che frustrino gli effetti di una futura sentenza sfavorevole, l’attore può avvalersi del processo cautelare.

Questo processo mira a conservare lo stato di fatto esistente, rendendo possibile l’esecuzione della sentenza. Un esempio è il sequestro conservativo dei beni per evitare che il debitore possa sottrarre, occultare o alienare i beni oggetto della controversia.

La cosa giudicata e il processo esecutivo

Quando una sentenza passa in giudicato, essa non è più soggetta a mezzi di impugnazione e diventa definitiva.

La cosa giudicata ha prima di tutto un valore processuale, precludendo ulteriori riesami e impugnazioni della sentenza, ma anche sostanziale, impedendo che la stessa questione possa essere riconsiderata tra le stesse parti (ed i rispettivi aventi causa), anche in futuri processi.

La cosa giudicata ha quindi una duplice funzione: garantire la stabilità delle decisioni giudiziarie e tutelare l’affidamento delle parti nella certezza del diritto. Questo è essenziale per il buon funzionamento del sistema giudiziario, evitando l’infinita reiterazione delle controversie e assicurando una giustizia efficace e definitiva.

Il processo esecutivo, d’altra parte, entra in gioco quando il comando contenuto in una sentenza non viene spontaneamente adempiuto. Tuttavia, solo in determinati casi questo procedimento riesce a garantire coattivamente il risultato specifico stabilito nella sentenza.

La forma principale di procedimento esecutivo è l’espropriazione forzata dei beni del debitore.

Il processo inizia con il pignoramento, che identifica i beni assoggettati all’azione esecutiva; i beni pignorati sono poi venduti ai pubblici incanti e il ricavato è distribuito tra i creditori.

L’articolo 2913 del codice civile stabilisce l’inefficacia degli atti di alienazione dei beni pignorati nei confronti del creditore pignorante e degli altri creditori coinvolti. Tale inefficacia è relativa. Tuttavia, la legge tutela anche i terzi acquirenti in buona fede che ignoravano il pignoramento.

Vuoi diventare davvero bravo in diritto privato?

Con le nostre ripetizioni sarai preparato al meglio e sicuro di te.
Che cosa aspetti?

Scopri le nostre ripetizioni di diritto privato
Perché scegliere RipetiamoDiritto?

Perché RipetiamoDiritto fornisce una completa preparazione agli esami, ai concorsi e all'esame di stato di avvocato, nonché una assistenza per la stesura delle tesi di laurea in ambito giuridico. Gli studenti acquistano una visione critico/logica, ma mai mnemonica, delle varie branche del Diritto.
Siamo un gruppo di avvocati e professionisti con la passione per la formazione.
Già oltre 200 studenti ci hanno scelto conseguendo ottimi risultati!

Riferimenti:

  • Torrente, Schlesinger, Manuale di diritto privato, Giuffrè, XXV ed.

Fonti normative:

  • Art. 24 Cost. ;
  • art. 1385, comma 2, c.c. ;
  • art. 1460 c.c. ;
  • art. 1481 c.c. ;
  • art. 1515 c.c. ;
  • art. 2907 c.c. ;
  • art. 2913 c.c.