Lo studio del diritto processuale civile ha come riferimento il codice di procedura civile integrato dal codice civile, sesto libro tutela dei diritti, e dalla normativa di carattere processuale: ad esempio la legge fallimentare e il decreto legislativo sulla mediazione. Il codice di procedura civile costa di quattro libri: libro I (dedicato ai principi generali del processo), libro II (dedicato al processo di cognizione), libro III (dedicato al processo di esecuzione) e libro IV (dedicato ai processi speciali). Integrano tale testo le disposizioni di attuazione dello stesso. Lo studio del codice deve essere preceduto dal richiamo alle norme della Costituzione italiana.
Principio di uguaglianza
Prima ancora dell’art. 3 è opportuno fare un cenno all’art. 2 Cost. che riconosce i diritti inviolabili dell’uomo; tra questi viene ricompreso il diritto alla tutela giurisdizionale.
Anche il principio di uguaglianza, ex art. 3 Cost., si applica in materia processuale. Nel sistema della tutela giurisdizionale esso garantisce che l’esercizio della giurisdizione non sia fonte di disparità ingiustificate per i soggetti dell’ordinamento.
In particolare la norma costituzionale implica che tutti i soggetti e tutte le situazioni sostanziali soggettive debbano essere trattate in maniera uguale (sotto il profilo della tutela); ciò significa che l’accesso alla giustizia non può essere impedito, o reso più difficile, per la tutela di alcune situazioni di diritto piuttosto che di altre. Non possono esserci discriminazioni.
L’uguaglianza va coniugata con la ragionevolezza. Eguaglianza, infatti, non significa che i meccanismi debbano essere ad ogni costo gli stessi per tutti e in ogni circostanza. È necessario procedere ad una differenziazione delle forme di tutela secondo esigenze di ragionevolezza.
L’ordinamento predispone un sistema di regole generali per il processo c.d. ordinario di cognizione. La regola, però, può subire diverse eccezioni; è il caso ad esempio di forme procedurali particolari per le controversie sui rapporti di lavoro.
Il Legislatore ha, quindi, considerato differente un dato rapporto giuridico rispetto ad altri e ciò viene reso possibile grazie proprio al principio di ragionevolezza. Tale conclusioni non viola l’art. 3 della Cost. perché la diversità di trattamento non può essere considerata irragionevole.
Azione, difesa e contraddittorio
L’art. 24 Cost. è la norma chiave del sistema della tutela giurisdizionale.
Il comma 1 garantisce a tutti il diritto incondizionato di agire in giudizio, il comma 2 stabilisce l’inviolabilità del diritto di difesa in ogni stato e grado del giudizio. Pertanto, l’articolo collega il diritto di agire in giudizio e il diritto di difendersi, sancendo l’inviolabilità del contraddittorio tra le parti del processo.
Il comma 1 dell’art. 24 recita “tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi”. Tutti possono rivolgersi al giudice per domandare e godere della tutela giurisdizionale quando ritengono di aver subito una lesione dei propri diritti o di essere comunque vittime di torti giuridicamente rilevanti. L’art. 24 pone sullo stesso piano diritti e interessi legittimi; ciò, però, non significa che la distinzione tra diritto soggettivo e interesse legittimo scompaia.
La formula “tutti possono agire in giudizio” non si esaurisce nella garanzia dell’accesso alla giustizia. Essa garantisce, sì, il diritto di domandare tutela (quindi di iniziare un nuovo giudizio), ma deve intendersi correlata, e applicata, a tutti gli stadi del processo.
Il comma 2 dell’articolo 24 Cost, invece, specifica che la difesa è diritto inviolabile in ogni Stato e grado del procedimento; consacra il diritto di difesa con il diritto di far valere le proprie ragioni nei confronti di chi ha assunto l’iniziativa di agire.
Il diritto di difesa garantisce la tutela a chi è parte nel giudizio contro la sua propria volontà. Anche il diritto di difesa non si limita alla fase iniziale del processo ma deve essere garantito in tutto il corso del giudizio; la possibilità di rispondere adeguatamente e di far valere le proprie ragioni e la base fondamentale del procedimento civile.
Diritto di azione e diritto di difesa sono, quindi, affiancati.
Non si può concepire una tutela giurisdizionale senza il contraddittorio individuato nella articolo 24 cost. Tale principio si manifesta sulla base dei cinque condizioni: esprimere compiutamente le proprie ragioni, accedere ai mezzi volti a dimostrare la fondatezza di tale ragioni, conoscere le richieste e le deduzioni di altre parti, replicare ad esse formulando proprie osservazioni, far sì che il giudice valuti tali ragioni.
A tal riguardo l’art. 101 c.p.c specifica che il giudice, salvo che la legge non disponga altrimenti, non può statuire sopra alcuna domanda se la parte contro la quale è proposta non è stata regolarmente citata e non è comparsa. Vi sono, comunque, delle eccezioni in quanto il giudice può emettere sentenza inaudita altera partes (senza sentire l’altra parte).
Nel contraddittorio ognuno deve essere messo nelle condizioni di essere sentito. Il principio viene rispettato quando si sono verificate le condizioni per un’effettiva difesa del convenuto, quando risulti che questo, anche se assente, avrebbe potuto scegliere se difendersi. Non è obbligatorio svolgere attività difensiva e il giudice si può pronunciare anche nei confronti di una parte che non compare in giudizio (in contumacia).
Giusto processo, contraddittorio, parità delle armi: art. 111 Cost.
L’originario art. 24 Cost. ha trovato un completamento nell’articolo 111 Cost. riscritto dalla legge costituzionale n. 2 del 1999.
L’articolo 111 Cost delinea il giusto processo. Oggi il nuovo comma specifica che “La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge”. Il secondo comma recita “ogni processo si svolge in contraddittorio tra le parti in condizioni di parità davanti a un giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata”.
Pertanto, il giusto processo si attua attraverso una giurisdizione svolta secondo correttezza e giustizia. Il contraddittorio tra le parti deve svolgersi in condizione di parità innanzi a un giudice terzo e imparziale e deve avere una durata ragionevole. L’art. 111 Cost. specifica una riserva di legge, in quanto il funzionamento della giurisdizione è di competenza esclusiva della legge e non di altra fonte normativa di rango inferiore (come ad esempio un regolamento).
Invece, la parità delle armi si identifica con la possibilità che entrambe le parti siano sentite, garantendo il contraddittorio, attraverso gli stessi mezzi che hanno a disposizione.