amministrazione di sostegno
Tempo di lettura: 4 minuti

L’amministrazione di sostegno

Per individuare un amministratore di sostegno è necessario un decreto motivato del giudice tutelare, quando vi siano alcuni presupposti (art. 404 c.c.):

  • infermità o menomazione fisica o psichica della persona, ossia il presupposto oggettivo;
  • impossibilità per il soggetto, per detta infermità o menomazione, di provvedere ai propri interessi, ossia il presupposto soggettivo.

Come per l’interdizione, l’infermità o menomazione psichica o fisica rilevano non in quanto tali ma per il fatto che si traducano, per il soggetto, nell’impossibilità, anche solo parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, anche non patrimoniali. Pertanto, una stessa infermità psichica può portare all’interdizione o può giustificare solo l’amministrazione di sostegno del soggetto cui facciano capo interessi semplici e circoscritti (ad esempio la gestione ordinaria del reddito da pensione).

Rispetto ai presupposti per la pronuncia di interdizione, per aprire la procedura di amministrazione di sostegno:

  • deve esserci non per forza una infermità di mente, ma anche una semplice menomazione psichica (come un disagio che non si traduce in una vera e propria malattia; è il caso dell’anziano non affetto da demenza senile, ma che inizia ad affievolire le proprie facoltà intellettive o la memoria);
  • rileva non solo una infermità o menomazione psichica, ma anche un’infermità o menomazione fisica (come quella che, pur non colpendo la sfera intellettiva o volitiva, preclude al soggetto, in tutto od anche solo in parte, l’autonomia nello svolgimento delle funzioni della vita quotidiana; è il caso del soggetto che è psichicamente capace, ma portatore di handicap);
  • può sussistere non solo un’infermità o menomazione abituale, ma anche un’infermità o menomazione temporanea (l’amministratore di sostegno può essere nominato a tempo determinato, ex art. 405, comma 5 n. 2, c.c.);
  • può essere rilevante non solo un’infermità o menomazione che coinvolga tutta la sfera psichica o fisica del soggetto, così da privarlo della complessiva capacità di gestire i propri interessi, ma anche un’infermità o menomazione che incida su alcuni profili della sua personalità (si pensi, al soggetto che, pur dotato di una capacità di gestire i propri affari superiore alla media, sia schiavo del gioco d’azzardo);
  • rileva, come per l’interdizione, anche « l’abituale infermità di mente » (di fronte ad una patologia che legittimerebbe sia una pronuncia di interdizione sia l’apertura di un’amministrazione di sostegno, la prima è attuata solo quando lo strumento dell’amministrazione di sostegno risulti inidoneo ad assicurare una corretta protezione degli interessi dell’incapace: c.d. carattere residuale dell’interdizione).

L’amministrazione di sostegno può sussistere, di regola, solo nei confronti del maggiore di età, perché il minorenne è già tutelato in quanto tale. Il decreto di apertura dell’amministrazione di sostegno può essere emesso nell’ultimo anno della minore età dell’interessato ma diventa esecutivo solo nel momento in cui compia il diciottesimo anno (art. 405, comma 2, c.c.).

Il procedimento può essere promosso dal beneficiario (anche se minore, interdetto o inabilitato), dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dal tutore o dal curatore, dal pubblico ministero (art. 406, comma 1, c.c.), nonché dai responsabili dei servizi sanitari e sociali che si occupano della cura della persona (art. 406, comma 3, c.c.).

La fase centrale del procedimento di amministrazione di sostegno è l’audizione personale dell’interessato da parte del giudice, che deve recarsi, ove occorra, nel luogo in cui questo si trova (art. 407, comma 2, c.c.). La legge stabilisce infatti che il giudice deve tener conto, in relazione agli interessi e alle esigenze di protezione della persona, dei bisogni e delle richieste di questa (art. 407, comma 2, c.c.).

Se necessario, il giudice tutelare adotta, anche d’ufficio, i provvedimenti urgenti per la cura della persona (ad es., procedendo alla nomina di un amministratore di sostegno provvisorio, con l’indicazione degli atti che quest’ultimo è autorizzato a compiere) (art. 405, comma 4, c.c.).

Gli effetti dell’amministrazione di sostegno partono dal deposito del decreto di apertura, emesso dal giudice tutelare (art. 405, comma 1, c.c.), che è immediatamente annotato dal cancelliere nel registro delle amministrazioni di sostegno (art. 49-bis disp. att. c.c.) e comunicato, entro dieci giorni, all’ufficiale di stato civile per essere annotato in margine all’atto di nascita (art. 405, comma 7, c.c.).

Se gli effetti dell’interdizione e dell’inabilitazione sono predeterminati dalla legge e, quindi, standardizzati, gli effetti dell’amministrazione di sostegno sono determinati e specificati di volta a volta dal provvedimento del giudice tutelare (art. 405, comma 5, c.c.); il giudice può modificare o integrare, anche d’ufficio, le decisioni assunte (art. 407, comma 4, c.c.). Si parla di flessibilità o duttilità dell’amministrazione di sostegno.

Ad ogni modo il giudice tutelare nomina all’interessato un amministratore di sostegno nella persona eventualmente designata dallo stesso interessato tramite atto pubblico o scrittura privata autenticata. Può procedere il soggetto interessato perché prevede una possibile futura incapacità.

Gli amministratori di sostegno sono generalmente: il coniuge non legalmente separato, il partner di un’unione civile tra persone dello stesso sesso (art. 1, comma 15, L. 20 maggio 2016, n. 76), la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio, il fratello, la sorella, i parenti entro il quarto grado, ecc.

La scelta deve avvenire con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario (art. 408, comma 1, c.c.

Il giudice tutelare, all’atto della nomina, indica, in relazione alla situazione e alle esigenze del singolo soggetto amministrato:

  • gli atti che l’amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario, che correlativamente perde la capacità di porli in essere personalmente (art. 405, comma 5 n. 3, c.c.), con annullabilità degli atti che quest’ultimo avesse eventualmente a compiere (art. 412, comma 2, c.c.);
  • gli atti cui l’amministratore di sostegno deve dare il proprio assenso, prestando assistenza al beneficiario, che correlativamente perde la capacità di porli in essere da solo (art. 405, comma 5 n. 4, c.c.), con successiva annullabilità di quelli che lo stesso avesse a compiere autonomamente (art. 412, comma 2, c.c.).

Per gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana e per tutti gli altri atti che il giudice non abbia espressamente indicato debbano essere posti in essere dall’amministratore di sostegno, ovvero con l’assistenza dell’amministratore di sostegno, il beneficiario conserva integra la propria capacità di agire (art. 409, comma 1, c.c.): c.d. principio della generale capacità del soggetto amministrato, salve le limitazioni espressamente previste.

Nel determinare gli atti per cui è richiesta l’assistenza dell’amministratore di sostegno o che non possono essere compiuti dal beneficiario da solo in prima persona, il giudice deve operare la minore limitazione possibile della capacità di agire dell’interessato (art. 1 L. n. 6/2004): principio della massima salvaguardia dell’autodeterminazione del soggetto amministrato.

Gli atti compiuti dall’amministratore di sostegno in violazione di disposizioni di legge o in eccesso rispetto ai poteri conferitigli dal giudice sono annullabili, su istanza dello stesso amministratore di sostegno, del pubblico ministero, del beneficiario o dei suoi eredi o aventi causa (art. 412, comma 1, c.c.).

L’istituto dell’amministrazione di sostegno è stato introdotto nel nostro ordinamento solo nel 2004 (con L. 9 gennaio 2004, n. 6) per affiancarsi a interdizione e inabilitazione e  ha registrato una crescente diffusione.

Vuoi diventare davvero bravo in diritto privato?

Con le nostre ripetizioni sarai preparato al meglio e sicuro di te.
Che cosa aspetti?

Scopri le nostre ripetizioni di diritto privato
Perché scegliere RipetiamoDiritto?

Perché RipetiamoDiritto fornisce una completa preparazione agli esami, ai concorsi e all'esame di stato di avvocato, nonché una assistenza per la stesura delle tesi di laurea in ambito giuridico. Gli studenti acquistano una visione critico/logica, ma mai mnemonica, delle varie branche del Diritto.
Siamo un gruppo di avvocati e professionisti con la passione per la formazione.
Già oltre 200 studenti ci hanno scelto conseguendo ottimi risultati!

Riferimenti:

  • Torrente, Schlesinger, Manuale di diritto privato, Giuffrè, XXV ed.

Fonti normative:

  • Art. 49-bis Disposizioni preliminari al Codice civile o preleggi;
  • artt. 404, 405, 406, 407, 408, 409, 412, c.c. ;
  • L. 9 gennaio 2004, n. 6;
  • art. 1, comma 15, L. 20 maggio 2016, n. 76.