memorie integrative ex art. 171-ter c.p.c.
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Le Memorie Integrative ex art. 171-ter c.p.c.

L’art. 171-ter del Codice di Procedura Civile rappresenta un istituto fondamentale per garantire la precisione e la completezza delle difese nel processo civile. La sua funzione è strettamente collegata alla fase di trattazione della causa, consentendo alle parti di consolidare e chiarire le proprie posizioni, soprattutto in risposta alle deduzioni e alle eccezioni formulate dalla controparte.

L’obiettivo è giungere alla prima udienza con un quadro già definito, agevolando il giudice nella trattazione della controversia.

Di seguito verranno analizzate la ratio dell’istituto e il contesto normativo in cui si inserisce, le finalità che svolge – chiarificatrice, precisatoria, documentale e difensiva – e i limiti al suo utilizzo, come il divieto di modificare la causa petendi o il petitum.

Verranno infine descritti i termini e le scadenze per il deposito delle memorie, offrendo una panoramica completa e funzionale della loro applicazione nel processo.

 Il contesto normativo e la ratio dell’istituto

L’art. 171-ter c.p.c. è stato introdotto nell’ambito della riforma Cartabia del processo civile e ha lo scopo di consentire un’efficace gestione della fase trattativa, evitando sorprese processuali e garantendo il contraddittorio.

La ratio dell’istituto è quella di evitare lacune difensive, garantendo alle parti la possibilità di completare e chiarire le proprie posizioni processuali, senza però consentire la mutazione della causa petendi o del petitum.

 Le finalità delle memorie integrative

Le memorie integrative svolgono diverse funzioni all’interno del processo civile:

  • Chiarificatrice: consentono di rendere più esplicite le argomentazioni già esposte nelle memorie precedenti.
  • Precisatoria: permettono di precisare meglio fatti o argomentazioni già dedotti, soprattutto se la controparte ha mosso obiezioni puntuali.
  • Documentale: consentono di produrre documenti ulteriori, purché non si tratti di elementi del tutto nuovi rispetto alla linea difensiva già esposta.
  • Difensiva: sono utili per replicare a deduzioni e controdeduzioni dell’altra parte, mantenendo saldo il diritto di difesa.

 I limiti all’utilizzo delle memorie integrative

La giurisprudenza ha sottolineato che l’uso delle memorie integrative ex art. 171-ter c.p.c. non può comportare l’introduzione di nuovi elementi che alterino la causa petendi o il petitum; deve essere garantito il rispetto del principio di non mutabilità della domanda. Le memorie integrative, infatti, non possono essere utilizzate per introdurre un nuovo thema decidendum, pena l’inammissibilità delle stesse.

Le memorie integrative, dunque, rappresentano uno strumento tecnico-processuale per perfezionare e chiarire le posizioni già assunte dalle parti, senza alterarne i contenuti essenziali. Il loro utilizzo è circoscritto alla funzione di rendere più esplicite le deduzioni e le eccezioni già formulate, integrandole laddove necessario per consolidare il quadro processuale, ma sempre nel rispetto dei confini tracciati dalla domanda originaria.

I termini e le finalità

I termini per depositare le tre memorie decorrono, a ritroso, dal giorno della prima udienza.

  1. La prima memoria, da depositare almeno 40 giorni prima dell’udienza, ha una funzione essenziale: permette all’attore di reagire alle difese avanzate dal convenuto nella comparsa di risposta. In questa fase, l’attore può presentare nuove domande o eccezioni che derivano dalle riconvenzionali o dalle eccezioni sollevate dal convenuto. È anche possibile modificare o precisare le domande già formulate in precedenza, adattandole alle nuove circostanze emerse nel contraddittorio. Inoltre, se dalle difese del convenuto emerge la necessità di coinvolgere un terzo, l’attore può chiedere l’autorizzazione a chiamarlo in causa. Infine, la prima memoria consente di replicare alle eccezioni sollevate dal convenuto, anche avanzando controeccezioni, come nel caso della prescrizione interrotta.
  2. La seconda memoria, da depositare almeno 20 giorni prima dell’udienza, ha lo scopo di rispondere alle novità introdotte dalle altre parti con la prima memoria. Qui si possono replicare alle domande o alle eccezioni nuove o modificate, proponendo ulteriori eccezioni qualora siano conseguenza delle nuove domande o eccezioni presentate dall’avversario. È il momento giusto anche per indicare i mezzi di prova e depositare i documenti necessari a sostenere la propria posizione.
  3. La terza memoria, infine, da presentare almeno 10 giorni prima dell’udienza, serve per replicare alle eccezioni nuove eventualmente avanzate dalle altre parti con la seconda memoria. È l’ultimo spazio per contestare i fatti allegati dagli avversari e per articolare prove contrarie, consolidando così la strategia difensiva prima dell’udienza vera e propria.
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Fonti normative:

  • Art. 171-ter c.p.c.