obbligazioni naturali
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Le obbligazioni naturali: tra etica e diritto

Le obbligazioni naturali rappresentano un interessante contaminazione tra morale e diritto, occupando una zona grigia dove l’etica personale incontra l’ordinamento giuridico.

La loro esistenza riflette la comprensione che non tutte le relazioni giuridiche sono o devono essere regolate dalla possibilità di un intervento giudiziario, ma che alcune possono essere lasciate alla coscienza individuale e al tessuto sociale in cui gli individui sono inseriti.

L’articolo 2034 del Codice Civile illumina questi doveri non coattivi, che, sebbene non siano esigibili in sede giudiziaria, influenzano il comportamento umano e possono produrre effetti giuridici una volta adempiuti.

Questo articolo di Ripetiamo Diritto si propone di esplorare le caratteristiche e le implicazioni delle obbligazioni naturali, offrendo un’analisi approfondita e tecnica di questo fenomeno.

Definizione

Alle obbligazioni civili, cui abbiamo fatto riferimento in un precedente articolo, si contrappongono le obbligazioni naturali.

Si tratta di doveri morali e sociali che, sebbene non siano riconosciuti come vincolanti dalla legge, vengono comunque adempiuti liberamente dalle parti. Queste obbligazioni si fondano su principi di eticità e rettitudine, piuttosto che su un obbligo legale; la loro esecuzione è lasciata alla coscienza dell’individuo, senza che vi sia la possibilità di un intervento giudiziario per costringere all’adempimento.

Tuttavia, una volta che l’obbligazione naturale è spontaneamente adempiuta, essa non può essere revocata, in quanto il diritto non consente l’ingiustificato arricchimento a scapito di altri.

Le obbligazioni naturali, dunque, sono quelle per cui la legge non prevede un’azione per esigerne l’esecuzione, ma riconosce comunque l’effetto di ciò che è stato spontaneamente compiuto. Questo significa che, se una persona decide di adempiere, non può poi richiedere indietro quanto ha dato, anche se l’adempimento non era legalmente richiesto.

Elementi costitutivi

Gli elementi costitutivi delle obbligazioni naturali includono:

  • l’esistenza di un dovere morale o sociale, vale a dire quello, la cui inosservanza provocherebbe un giudizio di condanna o discredito, da parte dei consociati, alla luce dell’etica sociale corrente in un dato momento storico;
  • un adempimento di contenuto patrimoniale: l’adempimento deve avere un valore economico, come il pagamento di una somma di denaro o la fornitura di un servizio.

Requisiti dell’adempimento sono la spontaneità, cioè l’azione deve essere compiuta  senza alcuna pressione esterna o obbligo legale, e la capacità di chi esegue la prestazione (contrariamente a quanto previsto ex art. 1191 c.c. con riferimento alle obbligazioni civili).

La spontaneità è un elemento chiave delle obbligazioni naturali. Essa implica che la prestazione non sia dovuta in forza di un obbligo giuridico, come potrebbe essere l’esecuzione di una sentenza di condanna; questo distingue nettamente le obbligazioni naturali da quelle civili, dove la prestazione è dovuta e esigibile legalmente.

Inoltre, si ritiene che debba esserci un rapporto proporzionale tra la prestazione e le capacità economiche del solvens, anche se la norma di riferimento nulla dice a riguardo.

Caratteristiche

Le peculiarità delle obbligazioni naturali, sono invece:

  • l’incoercibilità: nessuno può essere costretto giudizialmente ad eseguire l’obbligo;
  • l’irripetibilità: se si adempie un’obbligazione naturale, non si può successivamente richiedere la restituzione di quanto prestato (cd. soluti retentio).

Bisogna aggiungere che le obbligazioni naturali non sono suscettibili di compensazione legale o giudiziale, novazione oggettiva, cessione o trasmissione ereditaria. Inoltre, non possono essere garantite né personalmente né realmente.

E’ invece possibile l’adempimento del terzo.

Esempi di obbligazioni naturali

Alcune fattispecie di obbligazione naturale sono espressamente previste dalla legge:

  • il pagamento di un debito di gioco (art. 1933 c.c.);
  • l’estinzione di un debito prescritto (art. 2940 c.c.);
  • l’esecuzione spontanea di una disposizione fiduciaria (art. 627 c.c.).

In questi casi, la legge non consente al creditore di richiedere giudizialmente l’adempimento dell’obbligazione, ma solo di rifiutare la restituzione di quanto è stato ricevuto.

Tuttavia, queste ipotesi, normativamente definite, non esauriscono tutte le possibili obbligazioni naturali; esistono, infatti, altri casi in cui l’esecuzione di una determinata prestazione può essere giustificata dall’adempimento di un dovere morale o sociale.

Dunque, le obbligazioni in esame si distinguono per la loro “variabilità”, che gli consente di adattarsi alle mutevoli esigenze sociali e di conferire un valore giuridico a comportamenti che, pur non essendo regolamentati dal diritto positivo, sono sentiti come vincolanti dalla collettività.

Implicazioni pratiche

L’obbligazione naturale è stata definita come una “valvola di sicurezza” dell’ordinamento giuridico, in quanto capace di aprirsi alle nuove esigenze sociali; in questo senso, funge da ponte tra il diritto e la morale, conferendo rilevanza giuridica a quei comportamenti che, sebbene non siano formalmente riconosciuti come obblighi legali, sono comunque percepiti come tali nella coscienza sociale.

Questa flessibilità consente al diritto di rimanere in sintonia con i valori sociali e morali, garantendo così un equilibrio tra le esigenze legali e quelle etiche.

In conclusione, quindi, le obbligazioni naturali rappresentano un esempio di come il diritto possa riconoscere e dare spazio all’autonomia individuale e alla responsabilità personale, pur operando all’interno di un sistema legale che valorizza la certezza e la prevedibilità delle relazioni giuridiche.

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Fonti normative:

  • Art. 627 c.c.;
  • art. 1191 c.c.;
  • art. 1933 c.c.;
  • art. 2034 c.c.;
  • art. 2940 c.c.