Le organizzazioni collettive
L’ordinamento giuridico estende la soggettività giuridica anche a entità non umane per facilitare il perseguimento di finalità che, o per la grande onerosità o perché la durata oltrepassa la vita umana, non potrebbero essere realizzate da un singolo individuo. In virtù dell’articolo 18 della Costituzione, che garantisce il diritto di libera associazione, l’ordinamento riconosce la capacità giuridica di certe organizzazioni collettive.
Un’organizzazione è definita come un insieme di persone fisiche che hanno in comune:
- regole che fissano gli scopi;
- regole sull’appartenenza dei soggetti all’organizzazione;
- regole sulle risorse da acquisire e impiegare per il conseguimento degli scopi;
- regole per determinare quali dei soggetti appartenenti all’organizzazione possano o debbano agire per essa.
Le organizzazioni collettive si classificano secondo vari criteri, ma il più rilevante è quello che distingue tra persone giuridiche o organizzazioni riconosciute e enti di fatto o organizzazioni non riconosciute.
Le persone giuridiche
Una persona giuridica è un’entità composta da individui e beni, con uno scopo specifico, riconosciuta dalla legge come soggetto di diritto.
Queste entità hanno capacità giuridica, il che significa che possono essere titolari di situazioni giuridiche soggettive (come la proprietà o il debito) di contenuto sostanzialmente analogo rispetto a quello delle situazioni giuridiche accessibili alla persona fisica.
Nel contesto sociale ogni organizzazione rappresenta un’unità autonoma, distinta dai membri che la compongono; una persona giuridica è la manifestazione concreta di un’organizzazione collettiva che viene considerata dall’ordinamento giuridico come un ente o un soggetto nuovo e distinto dalle persone fisiche che la compongono.
La legge determina quali tipi di organizzazioni sono persone giuridiche e i requisiti che esse devono possedere a tal fine.
L’acquisizione della personalità giuridica avviene tramite l’iscrizione dell’ente nel registro delle persone giuridiche. L’ente deve presentare la domanda presso la Prefettura ( ora denominata Ufficio territoriale del governo) nella cui provincia è stabilita la sua sede, che verifica il rispetto delle condizioni previste da norme di legge o di regolamento per la costituzione dell’ente, la liceità e possibilità dello scopo che l’ente si prefigge e l’adeguatezza del patrimonio allo scopo stesso. Non è previsto, invece, un controllo sulla meritevolezza dello scopo, atteso che all’organo governativo è riservato un mero controllo di legittimità.
Tuttavia, la nascita dell’ente deve farsi risalire all’atto privato di costituzione e non già al riconoscimento concesso.
La completa capacità giuridica di un ente denota la sua idoneità a detenere tutte le posizioni giuridiche corrispondenti ai propri interessi, escludendo, comprensibilmente, la titolarità di rapporti familiari poiché manca un suo interesse sostanziale a riguardo ( ad es. una società non potrà mai contrarre matrimonio).
L’acquisto della personalità giuridica da parte di un’organizzazione collettiva offre numerosi vantaggi, tra cui spicca l’autonomia patrimoniale perfetta, cioè la netta distinzione tra il patrimonio dell’ente e quello degli associati, degli amministratori, di qualunque altro soggetto che lo compone, rendendo l’ente unico responsabile dei propri beni e dei propri atti illeciti.
Questo garantisce la separazione della responsabilità patrimoniale dell’organizzazione da quella delle persone fisiche che ne fanno parte, permettendo a queste ultime di agire tramite l’ente e limitare la propria responsabilità al capitale conferito nell’organizzazione.
La netta separazione del patrimonio della persona giuridica dal patrimonio dei suoi componenti si traduce nella reciproca indifferenza dei patrimoni, quello comune e quelli individuali: il primo risulta insensibile ai debiti personali dei soci e, correlativamente, questi non rispondono dei debiti dell’ente medesimo.
Gli enti di fatto
Gli enti sono classificati in base alla esistenza o meno della personalità giuridica, che consiste nell’attribuzione della capacità giuridica generale e di un’autonomia patrimoniale perfetta.
Agli enti privi di personalità giuridica, ovvero gli enti di fatto, tuttavia, è riconosciuta dalla legge una capacità giuridica limitata e un’autonomia patrimoniale imperfetta, che attribuisce all’ente la titolarità di obbligazioni e diritti distinti da quelli dei singoli membri.
In presenza di un’autonomia patrimoniale imperfetta, i membri di un ente sono personalmente responsabili per gli obblighi assunti dall’ente stesso e del quale hanno rappresentato gli interessi. Quindi, non esiste una netta separazione tra l’ente e le persone fisiche che lo compongono.
Sono enti di fatto le associazioni non riconosciute e i comitati.
La composizione e il funzionamento delle persone giuridiche
L’ente nasce da un contratto tra i fondatori, l’atto costitutivo, ovvero l’atto giuridico formale redatto per dare vita all’organizzazione e per il quale è richiesta la forma dell’atto pubblico.
La vita dell’ente è invece disciplinata dallo statuto, che rappresenta l’insieme delle norme regolamentari interne. Queste norme possono essere contenute nell’atto costitutivo stesso o in un documento separato.
Conformemente all’articolo 16, comma 1, del codice civile, statuto e atto costitutivo devono contenere le determinazioni essenziali dell’ente:
- la denominazione: in sostanza, il nome dell’associazione;
- lo scopo;
- il patrimonio;
- la sede: cioè il luogo presso il quale svolgeranno la propria attività;
- le norme sull’ordinamento e sull’amministrazione.
Per le associazioni, è necessario che statuto e atto costitutivo stabiliscano anche diritti e obblighi degli associati, nonché le condizioni per la loro ammissione; nel caso di fondazioni, tali documenti devono determinare i criteri e le modalità di assegnazione delle rendite.
Un principio cardine per le persone giuridiche è quello della pubblicità: tutte le informazioni menzionate, insieme a quelle richieste da norme speciali, devono essere annotate in un registro pubblico delle persone giuridiche, istituito presso ogni Prefettura.
Ai sensi dell’articolo 16, comma 2, c.c., l’atto costitutivo e lo statuto di un ente possono includere disposizioni riguardanti la sua estinzione e la devoluzione del patrimonio; per le fondazioni, è possibile includere anche norme che regolano la loro trasformazione. Le disposizioni sulla devoluzione del patrimonio disciplinano la destinazione dei beni dell’ente dopo la sua liquidazione.
L’ente opera attraverso organi, cioè persone fisiche incaricate di prendere e di concretizzare le decisioni relative alla vita dell’ente stesso. L’ordinamento interno dell’ente deve prevedere almeno l’assemblea (che manca nelle fondazioni) e gli amministratori, con la possibilità per lo statuto di prevedere ulteriori organi.
Nonostante l’organo abbia la rappresentanza dell’ente, le sue azioni sono imputabili direttamente all’ente stesso, che, conseguentemente, risponderà dell’operato del suo organo anche se si tratta del compimento di atti illeciti, configurando così una rappresentanza organica.
L’ente possiede un proprio patrimonio variamente costituito, con il quale farà fronte ai propri debiti. I membri non hanno alcun diritto su tale patrimonio, che rimane distinto dal loro patrimonio personale. Quindi, l’ente risponde delle proprie obbligazioni solo ed esclusivamente con il proprio patrimonio.
Inoltre, la tutela della libertà individuale implica non solo la libertà di non far parte dell’ente, ma anche la libertà e dunque il diritto di recedere dall’ente stesso con modalità che variano a seconda dei tipi di ente.