prescrizione
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L’influenza del tempo sulle vicende giuridiche

Il computo del tempo

Il tempo è un fattore preso in considerazione dall’ordinamento giuridico sotto vari aspetti.

Spesso le attività giuridiche si devono compiere entro periodi di tempo determinati e da qui nasce la necessità di regole che stabiliscano come i termini devono essere calcolati.

Ci si avvale del calendario comune (calendario gregoriano); ma per eliminare le incertezze e dettare principi sicuri, uguali per tutti e in tutti i casi intervengono altri principi.

In proposito vi è l’art. 2963 c.c., secondo cui:

  • non si conta il giorno iniziale;
  • si computa quello finale;
  • il termine scadente il giorno festivo è prorogato al giorno seguente non festivo;
  • se il termine è a mese o ad anno il termine scade nel giorno corrispondente a quello del mese iniziale;
  • se nel mese di scadenza manca il giorno corrispondente, il termine si compie con l’ultimo giorno dello stesso mese.

Influenza del tempo sull’acquisto e sull’estinzione dei diritti soggettivi

Il decorso di un determinato periodo di tempo, con altri presupposti, dà luogo all’acquisto o all’estinzione di un diritto soggettivo; se una situazione di fatto si protrae a lungo nel tempo, l’ordinamento tende a far coincidere la situazione di diritto con quella di fatto.

Se il decorso del tempo serve a far acquistare un diritto soggettivo, l’istituto che viene in considerazione è “l’usucapione” ossia la “prescrizione acquisitiva”; invece, l’estinzione del diritto soggettivo per decorso del tempo forma oggetto della “prescrizione estintiva” e della “decadenza”.

 Nozione e fondamento

La “prescrizione estintiva” produce l’estinzione del diritto soggettivo per effetto dell’inerzia del titolare del diritto stesso, che non lo esercita (art. 2934 c.c.) o non ne usa (artt. 954, ult. comma, 970, 1014, 1073 c.c.) per un arco di tempo determinato dal legislatore.

La ragione di tale istituto è l’esigenza di certezza dei rapporti giuridici. Il fatto che un diritto soggettivo non venga esercitato induce nelle persone la convinzione che esso non esista o sia stato abbandonato. D’altro canto, è difficile, quando sia passato tempo, la dimostrazione della nascita e correlativamente dell’estinzione di un rapporto giuridico.

 Operatività della prescrizione

La prescrizione è stabilita per ragioni d’interesse generale; è un istituto di ordine pubblico. Quindi, le norme che stabiliscono l’estinzione del diritto e il tempo necessario perché ciò si verifichi sono inderogabili (art. 2936 c.c.).

Per questo le parti non possono rinunziare preventivamente alla prescrizione (art. 2937, comma 2, c.c.), né prolungare o abbreviare i termini stabiliti dalla legge (art. 2936 c.c.). Del resto, se fosse consentito alle parti di rinunziare preventivamente alla prescrizione, verrebbe, cioè, apposta in tutti i contratti; e le disposizioni sulla prescrizione rimarrebbero inapplicate.

Non è consentita nemmeno la rinuncia mentre il termine prescrizionale è in corso (art. 2937, comma 2, c.c.): essa, tuttavia, vale come riconoscimento del diritto soggetto a prescrizione e produce l’interruzione della prescrizione, ovvero l’irrilevanza del tempo prescrizionale decorso fino a quel momento.

Diversa è la rilevanza della rinunzia successiva al decorso del termine di prescrizione. Una volta verificatasi la prescrizione, è ormai interesse esclusivo del soggetto che ne risulta avvantaggiato farla valere o meno. Per questo la legge si rimette alla valutazione dell’interessato: l’art. 2937, comma 2, c.c. consente la rinuncia successiva alla prescrizione; ossia la rinuncia effettuata dopo che la prescrizione si è compiuta. Oltretutto, l’intervenuta rinuncia può essere rilevata d’ufficio dal giudice, se risultante dagli atti di causa.

Come ogni manifestazione di volontà, la rinunzia alla prescrizione può essere espressa o tacita: è “tacita” se risulta da un fatto (per es., il riconoscimento inequivocabile del credito) incompatibile con la volontà di valersi della prescrizione (art. 2937, comma 3, c.c.).

Il giudice non può rilevarla d’ufficio; la prescrizione deve essere eccepita dalla parte che vi ha interesse. Peraltro, in base al principio generale secondo cui i creditori possono esercitare i diritti spettanti al proprio debitore (c.d. “azione surrogatoria”: art. 2900 c.c.) i creditori possono sostituirsi all’interessato e far valere la prescrizione, anche se la parte vi abbia rinunziato (art. 2939 c.c.).

Sempre in virtù del principio per cui la prescrizione non opera automaticamente, ma solo in quanto opposta, il debitore che, dopo il maturarsi della prescrizione, abbia pagato spontaneamente non può farsi restituire quanto versato. Si verifica qui, secondo la giurisprudenza e la prevalente dottrina, un’ipotesi di obbligazione naturale (art. 2034 c.c.).

Oggetto della prescrizione

Tutti i diritti sono soggetti a prescrizione estintiva. Ne sono esclusi i diritti indisponibili, come quelli derivanti dagli status personali, i diritti della personalità (ma non le pretese risarcitorie derivanti dalla loro violazione), la responsabilità genitoriale, il diritto alla cittadinanza e comunque i  diritti imprescrittibili.

Anche il diritto di proprietà non è soggetto a prescrizione estintiva (art. 948, comma 3, c.c.), perché anche il non uso è espressione della libertà riconosciuta al proprietario.

Sono inoltre imprescrittibili l’azione di disconoscimento della paternità, se promossa dal figlio (art. 244, comma 5, c.c.), l’azione di contestazione dello stato di figlio (art. 248, comma 2, c.c.), l’azione di reclamo dello stato di figlio (art. 249, comma 2, c.c.), l’azione di impugnazione del riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio, se promossa dal figlio stesso (art. 263, comma 2, c.c.), l’azione di dichiarazione giudiziale di paternità o maternità, se promossa dal figlio stesso (art. 270, comma 1, c.c.), le azioni di nullità di un negozio giuridico (art. 1422 c.c.) e, in generale, le azioni di mero accertamento.

Non sono prescrittibili nemmeno le singole facoltà (o diritti facoltativi), che formano il contenuto di un diritto soggettivo. Esse si estinguono se ed in quanto si estingua il diritto soggettivo o il potere di cui costituiscono manifestazione.

Peraltro sono soggette a prescrizione pure talune azioni giudiziali (art. 1442 c.c.: prescrizione dell’azione di annullamento e l’art. 1449 c.c.: prescrizione dell’azione di rescissione).

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Riferimenti:

  • Torrente, Schlesinger, Manuale di diritto privato, Giuffrè, XXV ed.

Fonti normative:

  • Art. 954, ultimo comma, c.c. ;
  • art. 970 c.c. ;
  • art. 1014 c.c. ;
  • art. 1073 c.c. ;
  • art. 2900 c.c. ;
  • artt. 2934 – 2937 c.c. ;
  • art. 2939 c.c. ;
  • artt. 2941-2951 c.c. ;
  • artt. 2953-2956 c.c. ;
  • artt. 2959, 2960 c.c. ;
  • artt. 2964-2966 c.c. ;
  • artt. 2968, 2969 c.c. ;
  • art. 2963 c.c.