cooperazione e integrazione europea
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L’integrazione e la cooperazione europea

Premessa

Dopo la seconda guerra mondiale si dà avvio ad un processo di cooperazione tra gli Stati europei. Così nel campo economico e nel campo dello sviluppo si è creata l’OCSE (organizzazione europea per la cooperazione economica), nel campo della difesa la NATO (Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico) e l’UEO (Unione Europea occidentale), nel campo polito il Consiglio d’Europa, all’interno del quale (nel 1950) è stata conclusa la CEDU.

Nel 1951 (Trattato di Parigi) si creò la Comunità europea del carbone e dell’acciaio (CECA). L’elemento di maggiore novità fu il conferimento di poteri decisionali autonomi ad una nuova istituzione: l’Alta Autorità. Successivamente la Commissione elaborò un programma ampio e ambizioso, che prevedeva la Comunità per l’energia atomica (CEEA) e la Comunità economica europea (CEE); si concluse quindi per la formazione di tre Comunità dotate di specifici poteri e organi:

  • CEE (Trattato di Roma, 1957);
  • CECA (Trattato di Parigi, 1951);
  • CEEA (o EURATOM) (Trattato di Roma, 1957).

L’Unione Europea (UE) nascerà con il trattato di Maastricht del 1993; attualmente è composta da 27 Stati Membri.

La Brexit ha rappresentato per l’Unione Europea la possibilità di mettere le basi per il recesso di uno Sato membro dall’Unione. Tramonta, quindi, nei fatti l’idea della irreversibilità del cammino dell’integrazione europea.

Il Trattato di Roma

Il Trattato di Roma (1957) ha avuto l’obiettivo di creare un mercato comune e un graduale ravvicinamento delle politiche economiche degli Stati membri.

Tale mercato si fonda sulla libera concorrenza e su quattro libertà:

  • libertà di circolazione delle merci: abolizione di dazi su importazioni e esportazioni, abolizioni di restrizioni quantitative, individuazione di una tariffa comune nei rapporti con gli Stati membri. Con la sentenza Cassis de Dijon si afferma il principio del mutuo riconoscimento (la disciplina di uno Stato membro in materia di produzione e commercializzazione di un dato bene deve essere riconosciuta in tutti gli altri Stati membri);
  • libertà di circolazione delle persone: tale libertà riguarda maggiormente la libera circolazione dei lavoratori dipendenti e il diritto di stabilimento dei lavoratori autonomi. Non è ammessa alcuna discriminazione in merito alla retribuzione e alle condizioni di lavoro;
  • libertà di prestazione dei servizi: per servizi si intendono le prestazioni fornite dietro retribuzione di carattere industriale, commerciale, artigianale e libero professionale;
  • libertà di circolazione dei capitali: prevede il divieto di qualsiasi restrizione sia ai movimenti di capitali fra gli Stati membri che tra Stati membri e Paesi terzi.

Viene, altresì, specificata la disciplina della concorrenza. L’art. 85 CEE (ora 101 TFUE) prevede che sono incompatibili col mercato interno e quindi vietati, gli accordi tra imprese, le decisioni di associazioni di imprese e le pratiche concordate che pregiudichino il commercio tra Stati membri, impedendo la libera concorrenza nel mercato comune.

La Commissione è l’organo deputato a controllare il rispetto della concorrenza.

L’atto Unico Europeo e il Trattato sull’Unione Europea (Maastricht): due tappe fondamentali del processo di integrazione europea

L’AUE (1986) ha apportato dei cambiamenti ai trattati che fondano le Comunità europee e ha avviato la cooperazione politica europea. Tale atto ha introdotto numerose innovazioni; tra le quali la formalizzazione del Consilio europeo, il rafforzamento del ruolo del Parlamento Europeo e ha esteso le competenze della Comunità a nuovi settori (come l’ambiente e la ricerca).

Il Trattato di Maastricht dà vita ad un’Unione più forte; quest’ultima si fonda sia sulle Comunità suddette, sia sulla PESC (politica estera e di sicurezza comune) nonché sul GAI (giustizia e affari interni). Pertanto, si parla dei tre pilastri collegati tra loro.

Più precisamente:

  • PESC: (titolo V) si estende in tutti i settori della politica estera e della sicurezza creando una cooperazione sistematica tra Stati membri, ma anche ponendo azioni comuni nei settori di comune interesse;
  • GAI: (titolo VI) mira a istaurare una cooperazione nel settore giustizia e affari esterni, fino a questo momento raggiunta solo in modo occasionale. Rientrano in questo ambito: la politica di asilo, l’immigrazione, la lotta contro la tossicodipendenza.

Particolarmente significativa è l’istituzione della cittadinanza europea e la creazione dell’Unione Economica e monetaria.

Il Trattato di Amsterdam e il Trattato di Nizza

Il trattato di Amsterdam (1999) è uno dei documenti fondamentali dell’Unione europea. Ha apportato diverse modifiche ai trattati precedenti, al fine di accrescere l’integrazione politica, semplificare le procedure decisionali e preparare l’ingresso nell’Unione di nuovo Stati.

Tra le disposizioni più significative del trattato di Amsterdam l’art. 6 secondo cui: l’Unione si fonda sui principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e i principi comuni degli Stati Membri. Tali principi devono guidare tutta l’azione dell’Unione.

Non ci sono particolari modifiche ai settori di politica estera e sicurezza comune.

Viene specificato il principio di trasparenza; ovvero il diritto dei cittadini dell’Unione di accedere ai documenti di Parlamento, Consiglio e Commissione.

Anche il trattato di Nizza (2000) costituisce il quadro normativo per conformare la composizione e le procedure decisionali delle istituzioni dell’UE alle prospettive di allargamento ai paesi dell’Europa centro orientale e mediterranea.

La Carta dei dritti fondamentali, proclamata solennemente a Nizza dal Parlamento europeo, dal Consiglio dell’Unione europea e dalla Commissione, ha semplificato i trattati e il ruolo dei Parlamenti nazionali all’interno dell’architettura europea. Inoltre, ha:

  • esteso il voto a maggioranza qualificata e la procedura di codecisione a una pluralità di casi;
  • individuato la politica commerciale comune; spetta a Consiglio e Commissione adoperarsi per  assicurare la compatibilità degli accordi negoziati con le politiche e le norme interne della Comunità;
  • previsto disposizioni sociali, in tema di politica sociale, istruzione e formazione professionale;
  • provveduto ad una semplificazione della PESC;
  • ribadito che il Consiglio Europeo è l’organo che impartisce principi e orientamenti generali.

Viene, poi, previsto L’Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune.

Infine, nel settore di cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale viene sottolineata l’esigenza di sicurezza, libertà e giustizia. L’obiettivo è prevenire e reprimere: il terrorismo, la corruzione, la frode, i reati contro i minori, ecc. Riguardo la cooperazione di polizia è prevista un’azione comune che si manifesta tramite la cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri e in particolare tramite l’EUROPOL, per il coordinamento e l’effettuazione di specifiche operazioni investigative e azioni operative con riguardo a particolari reati.

L’EUROPOL viene istituito nel 1995, successivamente, nel 2002, viene creato l’EUROJUST: un organo che mira alla cooperazione giudiziaria in materia penale e all’azione comune degli Stati membri per facilitare i rapporti tra le autorità giudiziarie. L’organo è formato da p.m., magistrati, funzionari di polizia di pari competenza.

Il Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa (Bruxelles, 2003)

Tale atto aveva l’ambizione, a differenza degli atri trattati, di fondare una “Costituzione” Europea introducendo dei principi fondamentali per l’Unione, sottolineando la duplice legittimità su cui si fonda l’UE “ispirata dalla volontà dei cittadini e degli Stati d’Europa”.

Viene dato maggiore ruolo alla cittadinanza europea e alla democrazia rappresentativa (la rappresentanza diretta dei cittadini a livello europeo, rafforzando il ruolo del Parlamento) e alla democrazia partecipativa (che implica un dialogo costante tra istituzioni e società civile).

E ancora: abolizione dei tre pilastri dell’UE e creazione di un disegno più unitario e snello. Questo aspetto sarà poi recepito nel Trattato di Lisbona del 2009. La PESC e la cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale sono inserite in un unico contesto. Si elimina il dualismo Comunità-Unione e quest’ultima subentra ad entrambe, acquisendo personalità giuridica.

Viene data forza ai diritti sanciti nella Carta di Nizza con alcuni aggiustamenti.

La “Costituzione” europea non è mai entrata in vigore e i contenuti di tale atto sono confluiti nel Trattato di Lisbona.

Il Trattato di Lisbona

Il trattato di Lisbona (2009) individua il nuovo sistema dei trattati: TUE (tratto sull’Unione Europea) e TFUE (trattato sul funzionamento dell’Unione Europea). Entrambi hanno lo stesso valore giuridico. Ad essi si aggiunge la Carta di Nizza, la quale (tramite il richiamo effettuato dall’art. 6 TUE) assume valore vincolante.

Viene poi ribadito che l’Unione sostituisce la Comunità. Viene abolito il terzo pilastro (il GAI) e rimane la PESC.

Viene eliminato ogni riferimento alla Costituzione, vengono mantenuti i principi democrati e viene rinforzato il ruolo dei Parlamenti nazionali.

Scompare il principio della libera concorrenza ma permane l’espressione “economia di mercato aperta e in libera concorrenza”. Quindi quest’ultima rimane uno degli aspetti fondamentali dell’UE.

Il trattato in esame interviene a ridisegnare il quadro delle competenze dell’UE, in relazione a quelle degli Stati membri.

Circa la cooperazione rafforzata: essa consiste nella decisione di un gruppo di Stati di realizzare tra loro (ma nel quadro dell’UE e avvalendosi delle sue istituzioni, nonché applicando le pertinenti disposizioni dei Trattati), un obiettivo dei Trattati che non può esser conseguito dall’UE nel suo insieme, per la mancanza delle necessarie maggioranze in Consiglio.

Nell’ambito della politica estera e di sicurezza comune, la richiesta di instaurare una cooperazione rafforzata viene presentata al Consiglio, il quale l’autorizza con una decisione adottata all’unanimità, previo parere dell’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e della Commissione, sulla sua coerenza con la PESC e con le altre politiche dell’Unione.

Un esempio di cooperazione rafforzata in questo ambito (PESC) è la cooperazione strutturata permanente; essa si instaura tra gli Stati membri che rispondono a criteri elevati in termini di capacità militari.

Una particolare forma di cooperazione rafforzata si può avere in materia di cooperazione giudiziaria penale. È il caso in cui Consiglio e Parlamento ritengono necessario emanare direttive che stabiliscono norme minime relative alla definizione di reati e delle sanzioni per garantire efficacia alla politica dell’Unione. Nel caso di disaccordo del Consiglio Europeo (investito della questione da un membro del Consiglio per contrasto con gli aspetti fondamentali dell’ordinamento europeo) almeno nove Stati possono creare una cooperazione rafforzata sulla base del progetto di direttiva, dando comunicazione al Consiglio, al Parlamento e alla Commissione.

Un esempio di cooperazione rafforzata è l’Accordo di Schengen del 1985 sulla soppressione dei controlli alle frontiere interne degli Stati parte, concluso solo tra alcuni Stati membri e successivamente introdotto nel Trattato di Amsterdam nel 1997.

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Fonti normative:

  • Trattato di Parigi del 1951;
  • Trattato di Roma del 1957;
  • Accordo di Schengen del 1985;
  • L’atto unico europeo del 1986;
  • Trattato di Maastricht del 1993;
  • Trattato di Amsterdam del 1999;
  • Trattato di Nizza del 2000;
  • Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa, Bruxelles 2003;
  • Trattato di Lisbona 2009;
  • 6 TUE;
  • 85 CEE (ora art. 101 TFUE).