l'imposta sul valore aggiunto
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L’IVA: pilastro della fiscalità italiana ed europea

L’Imposta sul Valore Aggiunto è uno dei tributi più rilevanti nel panorama fiscale contemporaneo; essa costituisce il perno della tassazione indiretta non solo in Italia, ma anche nell’intero sistema Ue.

Introdotta nel nostro ordinamento con il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in attuazione delle direttive europee, l’IVA incarna una dimensione fiscale sovranazionale, essenziale per garantire la neutralità fiscale e l’armonizzazione tra i Paesi membri dell’Unione Europea.

Questo tributo adotta un particolare sistema di applicazione che coinvolge tutte le fasi del processo produttivo e distributivo fino a gravare sul consumatore finale, cioè colui che subisce realmente l’imposta.

Tuttavia, il suo funzionamento, basato sulla rivalsa e sulla detrazione, rivela una complessità significativa, arricchita da numerose eccezioni e regimi speciali.

Di seguito, esamineremo nel dettaglio la natura dell’IVA, i suoi presupposti applicativi, le categorie di operazioni rilevanti e i principi giuridici fondamentali.

La natura dell’imposta

L’IVA appartiene alla categoria delle imposte sui consumi, che si distinguono in monofase e plurifase.

Le prime vengono applicate una sola volta nella filiera commerciale, ad esempio nel trasferimento dal produttore all’esercente o dal dettagliante al consumatore finale. Le seconde, invece, incidono sulle diverse fasi del processo produttivo-distributivo.

Le imposte plurifase possono assumere una forma cumulativa, in cui il tributo gravante su ciascuna fase si somma ai precedenti, influenzando la tassazione complessiva del bene o servizio e rendendola dipendente dalla complessità del ciclo distributivo. In alternativa, possono essere strutturate secondo il valore aggiunto, come avviene per l’IVA, in cui l’imposizione fiscale si applica esclusivamente all’incremento di valore che un bene o servizio acquisisce nelle singole fasi.

A differenza delle imposte cumulative, che non sono neutre rispetto alla tassazione complessiva di un prodotto, l’IVA incide sul consumatore in misura proporzionale al prezzo finale del bene, garantendo un’imposizione neutrale rispetto al numero di transazioni lungo la filiera produttiva e distributiva.

I presupposti: oggettivo, soggettivo e territoriale

L’IVA è strutturata su tre presupposti fondamentali: oggettivo, soggettivo e territoriale. La sua applicazione avviene solo se tutti e tre questi requisiti sono presenti.

Il presupposto oggettivo è rappresentato dalle cessioni di beni e prestazioni di servizi, nonché dalle importazioni di beni e dagli acquisti intracomunitari.

Per cessione di beni si intende qualsiasi atto a titolo oneroso che comporti il trasferimento della proprietà o la costituzione o il trasferimento di diritti reali di godimento su beni di ogni genere (esclusi i beni immateriali).

In questo ambito, assumono importanza anche le operazioni assimilate, come le destinazioni di beni al consumo personale o familiare.

La prestazione di servizi, invece, include tutte le obbligazioni di fare, non fare o permettere, purché rese a fronte di un corrispettivo.  Analogamente a quanto avviene per la cessione di beni, il legislatore stabilisce sia le fattispecie assimilate che quelle escluse.

Il presupposto soggettivo individua i soggetti passivi dell’imposta, ossia coloro che effettuano la cessione di beni o la prestazione di servizi nell’ambito di un’attività economica svolta abitualmente, quale attività commerciale, agricola, artistica o professionale.

Infine, il presupposto territoriale definisce i confini di applicazione dell’imposta, restringendola alle operazioni effettuate entro i limiti del territorio italiano. Questo criterio si declina in regole specifiche per beni mobili, immobili e prestazioni di servizi, includendo anche le operazioni intracomunitarie ed extracomunitarie.

Operazioni imponibili, non imponibili ed esenti

Una volta verificata l’applicabilità dell’IVA, occorre individuare il regime fiscale dell’operazione, classificandola come imponibile, non imponibile o esente.

Le operazioni imponibili soddisfano tutti i requisiti previsti dalla normativa di riferimento e generano un’obbligazione tributaria per l’operatore economico, connessa agli obblighi formali di fatturazione, registrazione e dichiarazione. Sono parte integrante del ciclo produttivo e correlate agli acquisti effettuati “a monte” (sostenuti per realizzare beni e servizi), per i quali l’IVA versata può essere detratta integralmente.

Le operazioni non imponibili, non danno origine all’obbligazione tributaria, ma continuano ad essere assoggettate a tutti gli obblighi formali previsti. Sebbene il tributo non venga applicato, il diritto alla detrazione dell’imposta è pienamente riconosciuto senza limitazioni in relazione all’IVA versata sugli acquisti di beni e servizi impiegati per la realizzazione di tali operazioni.

Ne fanno parte esportazioni, forniture agli esportatori abituali, servizi internazionali e cessioni intracomunitarie. La non imponibilità di queste operazioni è riconducibile a criteri di natura sistematica, legati a profili di extraterritorialità.

Le operazioni esenti non danno origine all’obbligazione tributaria, ma prevedono limitazioni alla detrazione dell’IVA per il soggetto passivo. L’esenzione risponde a logiche politiche, sociali o fiscali e rappresenta un beneficio per il consumatore, spostando il peso dell’imposta sull’operatore economico. Vi rientrano operazioni finanziarie, assicurative, locazioni e alcune attività socio-assistenziali.

Neutralità, rivalsa e detrazione

La Corte di Giustizia dell’UE qualifica l’IVA come un’imposta generale sui consumi e pone al centro della sua disciplina il principio di neutralità, che garantisce che l’imposta gravi esclusivamente sul consumatore finale e non sugli operatori economici coinvolti nelle diverse fasi della produzione e distribuzione.

La neutralità fiscale è assicurata attraverso due istituti fondamentali:

  • la rivalsa, che consente agli operatori economici di addebitare l’IVA ai propri acquirenti, trasferendo progressivamente l’imposta lungo la filiera produttiva fino al consumatore finale, che ne sostiene l’onere definitivo;
  • la detrazione, che consente all’operatore economico di sottrarre, dall’imposta dovuta allo Stato (soggetto attivo dell’IVA), quella pagata sugli acquisti di beni e servizi, precedentemente addebitata da altri operatori economici. In questo modo, l’IVA non costituisce un costo per tali soggetti.

Grazie a questo sistema, l’IVA viene applicata in ogni fase della catena economica senza duplicazioni né distorsioni. Il tributo incide solo sul consumatore finale, mentre gli operatori economici restano fiscalmente neutrali rispetto all’IVA pagata o dovuta, garantendo così un sistema impositivo equo e uniforme.

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Riferimenti:

  • Carinci, Tassani, Manuale di diritto tributario, Giappichelli, VII ed. 2024

Fonti normative:

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633