Notificazioni e comunicazioni
L’attività di notificazione concerne la cosiddetta conoscenza ufficiale degli atti.
Il meccanismo della notificazione non riguarda solo gli atti processuali o giudiziali; infatti anche gli atti di natura non processuale sono suscettibili di notifica. Occorre distinguere la nozione di notificazione dalla nozione di comunicazione. La comunicazione è la mera trasmissione della notizia di un evento processuale, la notificazione è un procedimento di trasmissione formale di atto documentale.
Essa è normalmente attuata attraverso consegna al destinatario di copia conforme dell’atto, si procede, quindi, alla trasmissione dell’atto stesso e non solo della notizia.
Nel sistema originario del codice la comunicazione è fatto proprio del cancelliere che compie il c.d. biglietto di cancelleria (il veicolo delle comunicazioni previste e prescritto dalla legge, o dal giudice, al pm, alle parti, al consulente, agli altri ausiliari del giudice e ai testimoni). Il biglietto di cancelleria è anche il canale di comunicazione dei provvedimenti giudiziali per i quali la legge dispone tale forma di notizia. Esso contiene il testo integrale del provvedimento comunicato e non solo la sua notizia.
La notificazione è atto proprio dell’ufficiale giudiziario, anche se su iniziativa di altro soggetto. Oggi è il difensore che svolge sempre di più l’attività di agente della notificazione avendo esso stesso acquistato la facoltà di notificare attraverso la casella di posta elettronica certificata, la pec.
Ciò nonostante, l’art. 137 c.p.c. specifica che le notificazioni sono in generale eseguite dall’ufficiale giudiziario, su istanza di parte o su richiesta del p.m. o del cancelliere. L’ufficiale giudiziario esegue la notifica mediante consegna al destinatario di copia conforme all’originale dell’atto da notificarsi. Elemento essenziale della notificazione è la cosiddetta relazione (o relata) di notificazione, ovvero la certificazione da parte dell’ufficiale giudiziario della avvenuta notificazione mediante relazione da lui datata, sottoscritta e apposta in calce sia all’originale sia alla copia dell’atto.
Tale relazione indica la persona alla quale è consegnata la copia e le sue qualità, individua il luogo della consegna, oppure le ricerche, anche anagrafiche, fatte dall’ufficiale giudiziario, i motivi della mancata consegna e le notizie raccolte sulla reperibilità del destinatario.
Se l’atto da notificare è un documento informatico la notifica avviene attraverso la trasmissione del documento per mezzo PEC al destinatario. La notifica si perfeziona nel momento in cui il gestore rende disponibile il documento informatico nella casella di PEC del destinatario.
Le comunicazioni e le notificazioni nel processo telematico
La PEC oggi risulta lo strumento esclusivo di trasmissione telematica degli atti. L’originaria formulazione dell’articolo 136 c.p.c. prevedeva che il cancelliere effettuasse la comunicazione dei provvedimenti in forma abbreviata consegnando il cosiddetto biglietto di cancelleria direttamente al destinatario o per il tramite dell’ufficiale giudiziario. L’attuale versione dell’articolo prevede oggi la comunicazione a mezzo di posta elettronica certificata.
Se ciò non è possibile il biglietto di cancelleria è trasmesso via fax o è rimesso all’ufficiale giudiziario affinché lo notifichi al destinatario, in questo caso i due distinti atti di notificazione e comunicazione vengono a sommarsi tra loro in un unico evento. La disciplina della telematizzazione prevede che le comunicazioni e le notificazioni siano effettuate esclusivamente in via telematica all’indirizzo di posta elettronica risultante dai pubblici elenchi.
La notifica a mezzo di servizio postale
Oltre alla notificazione personalmente compiuta dall’ufficiale giudiziario, la legge prevede in generale la forma della notificazione a mezzo del servizio postale.
L’art. 149 c.p.c. prevede che l’ufficiale giudiziario possa sempre servirsi di tale notificazione, nella pratica si ricorre ad essa allorché l’ufficiale giudiziario deve eseguire una notifica al di fuori del comune ove ha sede l’ufficio. La notifica si perfeziona, in questo caso, per il soggetto notificante al momento della consegna del plico all’ufficiale giudiziario e per il destinatario dal momento in cui lo stesso ha legale conoscenza dell’atto, trattasi della scissione temporale degli effetti.
Quando l’ufficiale giudiziario esegue la notifica a mezzo di servizio postale egli scrive la relazione sull’originale e sulla copia dell’atto facendo menzione dell’ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento. Quest’ultimo è allegato all’originale. Ove l’agente postale non riesca a recapitare l’atto, la notifica si perfeziona, per il destinatario, trascorsi 10 giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata contenente l’avviso della tentata notifica e la comunicazione dell’avvenuto deposito del piego presso l’ufficio postale.
Le notifiche del difensore
L’ordinamento processuale permette agli stessi avvocati di procedere direttamente a notificare, evitando il ricorso all’ufficiale giudiziario. Si tratta di una facoltà e non un obbligo. L’avvocato, munito di procura alle liti, può eseguire la notificazione di atti in materia civile. Se la notifica intercorre tra avvocati essa può avvenire in via diretta, cioè tramite consegna personale della copia al collega oltre che con il mezzo della PEC.
La notifica si effettua mediante l’allegazione dell’atto al messaggio di PEC unitamente alla relazione di notificazione che il difensore redige e sottoscrive telematicamente.
La notifica in mani proprie e la notifica presso residenza, dimora, o domicilio
La notificazione in mani proprie consiste nella consegna personale e materiale della copia dell’atto al destinatario. L’ufficiale giudiziario esegue la notificazione di regola mediante consegna della copia nelle mani proprie del destinatario, presso la sua abitazione oppure, se ciò non è possibile, ovunque lo trovi, nell’ambito della circoscrizione dell’ufficio giudiziario al quale è addetto.
È possibile che il destinatario rifiuti di ricevere la copia dell’atto ma non è concedibile che ufficiale giudiziario torni in ufficio con un nulla di fatto, né costringa con la forza il destinatario a prendere la copia. Dunque la relazione dell’ufficiale deve dare atto del rifiuto, sì che la notificazione si considera fatta in mani proprie. Se la notificazione in mani proprie non è possibile, ma è noto almeno uno dei luoghi di residenza, dimora o domicilio del destinatario della notifica l’ufficio giudiziario procede con la notificazione in tali luoghi.
Il destinatario può non trovarsi in alcuni di questi luoghi. In tal caso, l’ufficiale giudiziario consegna la copia dell’atto ad una persona di famiglia, o edotta della cosa o presso l’ufficio e l’azienda in cui il destinatario opera. In mancanza di tali persone l’ufficiale giudiziario consegnerà la copia al portiere; in mancanza anche un vicino di casa. Portiere o vicino sottoscrivono una ricevuta e l’ufficiale giudiziario darà notizia al destinatario dell’avvenuta notificazione dell’atto a mezzo di raccomandata. (i soggetti qui specificati sono elencati nell’art. 139 c.p.c.). In tal caso si realizza una scissione tra il destinatario della notifica e il soggetto che si rende consegnatario dell’atto.
Le procedure sostitutive in caso di irreperibilità o di ignoranza dell’indirizzo
In caso di impossibilità di eseguire la consegna per irreperibilità o incapacità o rifiuto delle persone indicate nell’art. 139 la notifica è compiuta attraverso una procedura sostitutiva della consegna. L’ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa comunale dove la notifica deve eseguirsi, affigge poi l’avviso del deposito in comune, in busta chiusa e sigillata alla porta dell’abitazione o dell’ufficio del destinatario; infine dà notizia al destinatario per raccomandata con avviso di ricevimento. Tale ipotesi è prevista nell’articolo 140 cpc.
Un’altra procedura sostitutiva è nel caso non si conosca né un indirizzo di residenza né di domicilio né di dimora. Qui la notificazione è eseguita dell’ufficiale giudiziario mediante semplice deposito della copia da notificarsi nella casa comunale dell’ultima residenza del destinatario. Se anche l’ultima residenza è ignota, il deposito avviene presso il comune di nascita del destinatario. Se nel caso non sia conosciuto nulla di tutto ciò l’ufficiale giudiziario consegnerà la copia dell’atto al pm. Tale procedura è prevista nell’articolo 143 c.p.c.
La notifica non produce tutti i suoi effetti subito ma si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello in cui sono compiute le formalità prescritte.