La scissione temporale degli effetti della notifica
Il tempo di produzione degli effetti a favore del notificante può non coincidere con il tempo in cui si producono gli effetti per il destinatario della notifica. Quanto agli effetti a favore del notificante la regola è quella più cui tali effetti si producono nel momento in cui l’atto da notificare è formalmente consegnato all’ufficiale giudiziario.
L’eventuale ritardo di quest’ultimo, nell’effettuazione della notifica, ovvero il prolungarsi della procedura di notifica per circostanze obiettive, o per colpa del destinatario, non si riflettono negativamente sul notificante: quando cioè alla data della notifica la legge ricollega il termine finale per l’esercizio di un diritto tale data coincide con la consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario. Tutti gli altri effetti si produrranno però solo al completamento della procedura.
Il computo dei termini per il destinatario dell’atto non inizia a decorrere dal momento della presa in consegna dell’atto da parte dell’ufficiale giudiziario ma da un momento successivo, ossia il perfezionamento della notifica.
Notificazione a persone giuridiche, presso il domicilio eletto e alle amministrazioni dello Stato
La notificazione si esegue nella loro sede mediante consegna della copia dell’atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere notificazioni o in mancanza, alla persona addetta alla sede, o al portiere dello stabile in cui è la sede. La notificazione al domicilio eletto presso una persona o un ufficio può essere fatta mediante consegna di copia alla persona o al capo dell’ufficio in qualità di domiciliatario, ad esempio la notifica fatta direttamente presso lo studio dell’avvocato a cui si è firmata la procura. Per la notificazione alle amministrazioni dello Stato si rinvia a leggi speciali che disciplinano la notificazione presso l’avvocatura dello Stato.
Notificazioni fuori dal territorio italiano
Per la notificazione a persona non residente, né dimorante, né domiciliata nella Repubblica bisogna distinguere: se la notifica avviene in uno Stato non membro dell’Unione Europea essa si esegue con modalità stabilite dalle convenzioni internazionali; se avviene in uno Stato membro si esegue secondo la procedura individuata dal regolamento 1348 del 2000.
La nullità della notifica
L’articolo 160 c.p.c. specifica la nullità della notifica. La notifica è nulla: se non sono osservate le disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia dell’atto e se vi è incertezza assoluta sulla persona a cui è stata fatta o anche sulla data. Ovviamente gli errori correggibili non danno luogo a nullità. La nullità della notifica può essere pronunciata quando l’atto non ha raggiunto lo scopo a cui era destinato. Quando è possibile il giudice dispone la rinnovazione della notifica nulla con effetti retroattivi. Ad esempio, se il convenuto non si costituisce in udienza, a causa della nullità della notificazione, il giudice fissa per l’attore un termine perentorio per rinnovare la notifica.
La notificazione per pubblici proclami
Quando la notificazione appare sommariamente difficile per il rilevante numero di persone destinatarie o per la difficoltà di identificarli tutti, il capo dell’ufficio giudiziario, dinanzi al quale si procede, può autorizzare, su istanza della parte interessata, sentito il pubblico ministero, la notificazione per pubblici proclami.
Le forme speciali di notificazione ordinate dal giudice
Le forme legali tipiche di notificazione possono essere talora sostituite da forme diverse stabilite ad hoc dal giudice anche d’ufficio; egli può prescrivere che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge quando lo consigliano le circostanze particolari o esigenze di maggiore celerità riservatezza e tutela della dignità.