mercato del lavoro
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L’organizzazione e l’ordine giuridico del mercato del lavoro

Insidie e asimmetrie del mercato

Il diritto del lavoro si muove nel contesto socio-economico del “mercato del lavoro”. Tale espressione rimanda alla logica dello “scambio”, ed infatti il contratto di lavoro è uno strumento di transizioni di mercato, il principale negozio attraverso cui si formano gli interessi a seguito dell’incontro tra la proposta di lavoro e la sua accettazione (domanda/offerta di lavoro). L’ordinamento giuridico, infatti, delinea i contenuti e le finalità operative le dinamiche del mercato del lavoro.

La problematica di fondo è quella di regolare il suo funzionamento, caratterizzato da instabilità e precarietà proprio dell’equilibrio tra domanda/offerta. La scarsità dell’offerta di lavoro rispetto alla domanda è, ad oggi, molto evidente, soprattutto se si concepisce l’impiego lavorativo come stabile e a tempo pieno. Perciò, si spiega la grande attenzione ai fenomeni della disoccupazione.
La maggior parte degli ordinamenti svolgono un ruolo attivo in tale contesto così da “promuovere le condizioni che rendano effettivo il diritto del lavoro” (art.4 Cost.).

Le politiche attive del lavoro: le azioni e gli strumenti

L’ambito finora esposto appartiene alle politiche di “Welfare”; lo Stato assume oneri specifici a garanzia del benessere sociale. I compiti e le attività richieste sono cresciuti e mutati e nel corso del tempo; si è passati da una prospettiva statica (incentrata al momento dell’avviamento delle persone al lavoro) ad una prospettiva più complessa che propone l’integrazione delle c.d. politiche attive e passive del lavoro. Viene in rilievo quindi un raccordo tra i servizi utili a consentire e facilitare l’occupazione e garantire l’incontro tra domanda e offerta e le misure di sostegno al reddito. Tutto ciò è rivolto a soddisfare interessi diversi in un contesto di grande incertezza dei flussi di lavoro.
Oggi, si parla di servizi per l’impiego: tale definizione spiega il passaggio dai vecchi modelli concentrati sul collocamento/avviamento del lavoro a modelli nuovi e recenti, la cui composizione è articolata da soggetti, strutture e attività che hanno l’onere di aiutare il cittadino nell’esercizio del suo fondamentale; ovvero il diritto di lavorare.

La cornice internazionale

Molte Convenzioni internazionali sottolineano l’importanza della promozione dell’occupazione e l’attuazione delle politiche che garantiscono a tutti la possibilità di ottenere un lavoro dignitoso. Ciò presuppone che il lavoro sia teso allo sviluppo spirituale delle persone, in condizioni di libertà, dignità, ecc.; il tutto dando particolare attenzione alle categorie deboli.

Le nazioni devono quindi elaborare programmi mirati al pieno impiego dei lavoratori e introdurre forme di indennizzo in caso di disoccupazione. Il sistema di protezione deve poi anche incoraggiare i datori di lavoro alla presentazione di offerte di lavoro.
La Convenzione OIL n.88 del 1948 ha previsto che gli Stati predispongano un servizio di collocamento gratuito organizzato in modo da garantire l’efficacia del reclutamento e dell’impiego dei lavoratori, aiutando quest’ultimi a trovare un’occupazione conveniente, nonché aiutando i datori di lavoro a reclutare lavoratori adatti ai bisogni delle imprese.

In principio quest’attività era riservata solo agli enti pubblici, per evitare che i privati ne abusassero.
Successivamente è stata riconosciuta anche alle agenzie private.
Lo Stato deve accertarsi dell’assenza di ogni forma di discriminazione nell’erogazione di tali servizi. I principi di parità e di non discriminazione sono alla base del concetto di pieno impiego, connessi al riconoscimento del diritto di lavorare in condizioni adeguate e dignitose.

Il contesto europeo

La normativa europea in tema di occupazione ha incorporato i più importanti principi alla base delle proprie iniziative normative e politiche. Tali principi sono nei Trattati e nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
Una delle priorità nelle politiche europee e nazionali è sicuramente la promozione del lavoro dignitoso; ogni individuo ha il diritto di lavorare ed esercitare una professione liberamente scelta, ha libertà di cercare un lavoro o prestare servizi in qualunque Stato membro, di accedere ai servizi di collocamento. L’Unione, poi, garantisce il diritto alle prestazioni di sicurezza sociale e ai servizi sociali, assicurando la protezione in casi di maternità, malattia, infortuni, vecchiaia, ecc. e misure specifiche in favore dei disabili.
Essa elabora programmi che mirano a raggiungere gli obiettivi prefissati mediante il Fondo sociale europeo, un portale informatico europeo per lo scambio di informazioni a livello transazionale.
Con il Regolamento UE 2016/589, invece, è stata resa obbligatoria la rete europea dei servizi pubblici per l’impiego, al fine di sostenere effettivamente la libera circolazione dei lavoratori e contribuire all’attuazione di iniziative strategiche nel settore dell’occupazione, sostenendo maggiormente i gruppi sociali più vulnerabili, con alto tasso di disoccupazione.

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L’influenza internazionale ed europea sull’ordinamento giuridico nazionale: dal collocamento pubblico ai servizi per l’impiego

La disciplina giuridica sull’organizzazione del mercato del lavoro e la sua regolamentazione fa leva sulla funzione del collocamento pubblico. Essa si sostanzia in: selezione dei lavoratori, controllo sulle assunzioni e sui licenziamenti, certificazione del tasso di disoccupazione. Inizialmente tale attività era affidata esclusivamente agli uffici del Ministero del lavoro; la scelta del lavoratore da assumere era affidata al Collocamento e non al datore di lavoro.

Tale soggetto era l’ufficio competente a decidere quale fosse il soggetto da assumere, in base alle c.d. “liste di collocamento”.
Questo sistema risulterà inidoneo e con la legge 608/1996 verranno liberalizzate le assunzioni, mediante l’introduzione della regola generale delle assunzioni dirette.
Venne lasciato l’obbligo di comunicazione dell’avvenuta assunzione alle strutture pubbliche.

Segue: gli ambiti interessati dalle riforme negli anni 1997-2003

Negli anni tra il 1997 e il 2003, avvenne un mutamento radicale dell’organizzazione giuridica del mercato del lavoro.
Viene superato il monopolio pubblico, assegnando un ruolo importante ai soggetti privati, i quali possono esercitare attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale e ricollocazione.

L’assetto degli Uffici di collocamento venne stravolto tanto che lo stesso scomparve a seguito della creazione dei Centri per l’impiego, ai quali furono attribuite funzioni di sostegno e promozione dell’occupazione. Nel 2002 si soppressero le “liste di collocamento” e si introdussero le “schede anagrafiche e personali dei lavoratori”.
Dal 2003 furono fatti poi ulteriori interventi di modifica, correzione e integrazione.

I soggetti. Stato e regioni: il raccordo tra mercato e territorio

Affinché le politiche del lavoro potessero essere più efficaci sin dal livello territoriale, ci si è avvalsi del principio di sussidiarietà. Le Regioni hanno ereditato funzioni precedentemente attribuite al Ministero del Lavoro, come il collocamento o la promozione dell’occupazione femminile, coordinamento di incentivi finalizzati all’occupazione, ecc.

Restano invece in capo allo Stato i compiti di vigilanza in materia di lavoro dei flussi di lavoratori extracomunitari, oppure la soluzione di controversie di rilevanza pluriregionale.
Nel 2014 e con il processo di “soppressione delle Province”, la gestione di tali attività è stata affidata congiuntamente allo Stato, alle Regioni e alle Provincie autonome, rafforzata dall’istituzione dell’ANPAL (Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro).

Segue: l’estensione della platea dei soggetti abilitati. I soggetti privati

Oltre gli enti, le associazioni e le istituzioni che svolgono attività di mediazione, ricerca e selezione del personale, sussistono le Agenzie private per il lavoro, iscritte in un apposito elenco, diviso in sezioni in base alle attività svolta (ad esempio le agenzie di: somministrazione, intermediazione, selezione, ricollocazione personale, ecc.)

Gran parte di tali attività possono essere svolte anche da Università, Comuni, Camere di commercio, ecc.
è però obbligatoria l’iscrizione all’Albo che richiede il rilascio di un’apposita autorizzazione, subordinata alla sussistenza di precisi requisiti. Diverso dall’autorizzazione è l’accreditamento (a carico dell’ANPAL); un provvedimento con cui un soggetto viene riconosciuto idoneo a operare nell’ambito della rete dei servizi per l’impiego territoriali.

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Fonti normative:

  • Costituzione: art.4
  • Convenzione OIL n.88 del 1948
  • Regolamento UE 2016/589
  • Legge 608/1996
  • D.lgs 150/15
  • Legge n.68/1999
  • D.lgs 286/1998
  • Codice Penale art.603 bis
  • D.lgs. 124/2004
  • D.lgs. 149/2015