pendenza del processo
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Pendenza del processo ed effetti della domanda

Pendenza del processo

Il processo inizia a pendere nel momento in cui si perfeziona la notificazione della citazione al convenuto. Nei processi iniziati con ricorso, invece, la pendenza è determinata dal deposito del ricorso stesso presso la cancelleria del giudice adito; da questo momento si producono gli effetti della domanda.
Il termine pendenza del processo implica che i soggetti della controversia assumano la qualità di parti del processo e divengano i titolari di un vero e proprio status giuridico a carattere processuale, cioè un fascio di diritti, oneri e obblighi strumentali rispetto alla decisione del giudice. Il diritto oggetto di controversia, diritto controverso, è da quel momento assoggettato ad una disciplina peculiare finalizzata alla decisione.

La pendenza del processo non comporta necessariamente che vi sia un giudice, in concreto, investito della potestà di conoscere la controversia. Tale individuazione avviene, infatti, in un secondo momento.
La durata del processo, ad ogni modo, non deve andare a scapito della parte che si vedrà riconoscere la ragione al termine del processo.

Effetti della domanda sulla prescrizione

Tutti i diritti si prescrivono per il non uso prolungato nel tempo. La prescrizione è però interrotta dalla proposizione della domanda giudiziale; è interrotta dalla notificazione dell’atto con il quale si inizia un giudizio sia di cognizione sia di esecuzione. Per effetto della interruzione inizia, in un secondo momento, un nuovo periodo di prescrizione.
Il codice civile completa la disciplina con l’articolo 2945 c.c. che aggiunge all’effetto interruttivo della domanda introduttiva del giudizio anche un effetto di sospensione della prescrizione: se l’interruzione è avvenuta mediante uno degli atti indicati nel primo comma dell’articolo 2943 la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio.

Non basta riconnettere alla domanda l’effetto interruttivo della prescrizione ma è necessario anche che la prescrizione non riprenda subito a correre perché altrimenti basterebbe un comportamento ostruzionistico del convenuto per far sì che il processo duri più del nuovo termine di prescrizione. Gli effetti da considerare sono due: uno è l’effetto interruttivo, l’altro effetto sospensivo o interruttivo permanente che fa sì che la prescrizione ricomincia a decorrere solo dal passaggio in giudicato della sentenza di merito che accoglie la domanda.
La domanda introduttiva del giudizio interrompe la decadenza.

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Altri effetti della domanda: saggio degli interessi; anatocismo; costituzione in mora e obbligo di restituzione dei frutti

La presentazione della domanda incide sul saggio di interessi connessi alle obbligazioni pecuniarie facendolo alzare notevolmente. L’aumento vuole scoraggiare il convenuto e contribuire ad accelerare la procedura.
In merito all’anatocismo, ovvero agli interessi sugli interessi, è utile specificare che gli interessi scaduti possono produrre interessi dal giorno della domanda.
La domanda, inoltre, costituisce in mora il convenuto.
Per la restituzione dei frutti, infine, il possessore della cosa rivendicata dal proprietario risponde dei frutti percepiti dopo la domanda giudiziale.

L’esperimento del procedimento di mediazione come condizione di procedibilità della domanda

Per alcune controversie la proposizione della domanda di mediazione è obbligatoria. Solo dopo il fallimento del tale tentativo l’attore può imboccare la via giudiziale. Il raggiungimento di un accordo, formalizzato in apposito verbale, è omologato da un decreto del presidente del tribunale, su istanza delle parti.
Tale verbale è titolo esecutivo per l’espropriazione forzata. Il mancato espletamento della mediazione rende la domanda improcedibile. L’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto ovvero rilevata d’ufficio non oltre la prima udienza.

La convenzione di negoziazione assistita come condizione di procedibilità della domanda

Il decreto legge numero 132 del 2014 ha introdotto una condizione di procedibilità della domanda giudiziale per le azioni relative ad una controversia in materia di risarcimento da circolazione di veicoli e natanti e per le controversie relative il pagamento di qualsiasi titolo di somme non eccedenti €50000.
Le parti convengono di cooperare in buona fede con lealtà per risolvere in via amichevole una controversia con l’assistenza degli avvocati. La convenzione è redatta, a pena di nullità, in forma scritta con l’assistenza di uno o più avvocati che certificano la sottoscrizione sotto la propria responsabilità penale.

La convenzione deve precisare il termine per l’espletamento della procedura di negoziazione e l’oggetto della controversia, che non deve vertere in materia di lavoro o in tema di diritti indisponibili. La condizione si è avverata se all’invito non consegue l’adesione della controparte o addirittura consegue il rifiuto entro il termine indicato dalla legge. L’improcedibilità va eccepita dal convenuto a pena di decadenza o dal giudice non oltre la prima udienza. Se si raggiunge un accordo la via giudiziale diventa superflua e l’accordo e titolo esecutivo.

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Fonti normative:

  • Codice civile: 2943 e 2945
  • Decreto legge n. 132 del 2014