Nel diritto privato il tempo è un fattore di fondamentale importanza, poiché influenza sia l’acquisto che l’estinzione dei diritti soggettivi. Due istituti chiave che regolano queste dinamiche sono la prescrizione e la decadenza.
Sebbene entrambi siano influenzati dal decorso del tempo e dalla mancata azione del titolare di un diritto, essi operano in modo diverso e hanno finalità distinte.
La prescrizione estintiva si riferisce al periodo entro il quale un diritto deve essere esercitato, per non essere estinto a causa dell’inerzia del titolare. Questo meccanismo assicura che i diritti siano esercitati tempestivamente, garantendo la certezza dei rapporti giuridici e prevenendo contenziosi.
La decadenza, invece, impone termini perentori entro i quali un diritto deve essere esercitato, pena la sua perdita definitiva. Questo istituto mira a garantire la rapidità e l’efficienza delle relazioni giuridiche, evitando situazioni di incertezza.
Questo articolo offre un’analisi dettagliata di entrambi gli istituti, evidenziandone caratteristiche e principali differenze.
La Prescrizione
La prescrizione comporta l’estinzione del diritto soggettivo per effetto dell’inerzia del titolare, che non esercita il diritto entro un determinato periodo di tempo stabilito dalla legge (art. 2934 c.c.).
Questo istituto risponde all’esigenza di garantire la certezza dei rapporti giuridici, poiché l’inerzia prolungata del titolare induce la convinzione che il diritto non esista o sia stato abbandonato.
La prescrizione è stabilita per ragioni di interesse generale e rappresenta un istituto di ordine pubblico. Le norme che ne regolano l’estinzione e i termini sono inderogabili; pertanto, le parti non possono rinunciare preventivamente alla prescrizione né modificarne la durata.
Ambito di applicazione e inizio della prescrizione
La prescrizione si applica a tutti i diritti, con l’esclusione di quelli indisponibili come i diritti derivanti dagli status personali, i diritti della personalità, la responsabilità genitoriale.
Anche il diritto di proprietà è imprescrittibile, poiché il non uso rappresenta una libertà del proprietario.
Non sono soggette a prescrizione neppure le singole facoltà che fanno parte del contenuto di un diritto soggettivo. Queste si estinguono solo quando si estingue il diritto o il potere di cui costituiscono manifestazione.
Per quanto riguarda l’inizio della prescrizione, l’articolo 2935 c.c. stabilisce che il termine decorre dal momento in cui il diritto può essere esercitato. Se l’esercizio del diritto è impedito da cause giuridiche, il termine non inizia a decorrere. Non si considerano, invece, gli ostacoli di natura soggettiva o di mero fatto, come l’ignoranza del titolare riguardo all’esistenza del diritto o il tempo necessario per accertarlo.
Sospensione e Interruzione della prescrizione
La sospensione e l’interruzione della prescrizione operano quando sopraggiunge una causa che giustifica l’inerzia del titolare del diritto o quando essa viene meno.
La sospensione è determinata da particolari rapporti tra le parti o dalla condizione del titolare, ed è valida per tutta la durata della causa giustificativa. Le cause di sospensione sono tassative e solo quelle previste dalla legge possono sospendere il decorso della prescrizione.
L’interruzione, invece, si verifica quando il titolare avvia un procedimento volto all’esercizio del proprio diritto, come attraverso la notifica di una domanda giudiziale o arbitrale, ma anche quando, nel caso di diritti di credito, il titolare pone in essere qualsiasi atto stragiudiziale idoneo a costituire in mora il debitore; infine, la prescrizione può essere interrotta se il soggetto passivo effettua il riconoscimento dell’altrui diritto.
I due istituti si basano su fondamenti diversi, che si riflettono anche nei loro effetti.
Durante la sospensione, l’inerzia del titolare del diritto è giustificata e il conteggio del termine di prescrizione si ferma temporaneamente senza annullare il tempo trascorso, che viene sommato al periodo successivo alla cessazione della causa giustificativa. Nell’interruzione, invece, l’inerzia cessa perché il diritto viene esercitato o riconosciuto, azzerando il termine di prescrizione e facendo ricominciare un nuovo periodo da capo.
La Decadenza
La decadenza riguarda la perdita della possibilità di esercitare un diritto a causa del mancato compimento di una attività, o di un atto, entro un termine perentorio.
I termini di decadenza possono essere previsti dalla legge (decadenza legale) o stabiliti dalle parti (decadenza convenzionale).
Nel primo caso essa costituisce sempre un istituto eccezionale, poiché contravviene al principio generale che permette al titolare di un diritto soggettivo di esercitarlo senza limiti di tempo; nel secondo la volontà privata può stabilire casi e termini di decadenza, purché riguardino diritti disponibili e non rendano eccessivamente difficile l’esercizio del diritto.
La decadenza, dunque, causa l’estinzione del diritto per il fatto oggettivo del decorso del tempo; essa implica, quindi, l’onere di esercitare il diritto entro il tempo prescritto dalla legge. La finalità è limitare a periodi molto brevi lo stato di incertezza delle situazioni soggettive.
Principali differenze tra prescrizione e decadenza
Sia la decadenza che la prescrizione comportano conseguenze negative sulla possibilità di esercitare un diritto, a causa del tempo. Tuttavia, nella prescrizione si perde un diritto già acquisito, mentre nella decadenza si perde la possibilità di acquisirlo.
Questi istituti sono dunque distinti, come dimostra il fatto che uno stesso diritto può essere soggetto a entrambi. Ad esempio, nei vizi della cosa venduta il compratore deve denunciare il vizio entro otto giorni dalla scoperta (decadenza) e proporre l’azione di garanzia entro un anno dalla consegna della cosa (prescrizione).
Di seguito le principali differenze:
- fonti diverse: la prescrizione è regolata esclusivamente dalla legge con norme inderogabili, mentre la decadenza può essere stabilita sia dalla legge che dalla volontà dei privati;
- funzioni diverse: la prescrizione garantisce la certezza dei rapporti giuridici, presumendo l’abbandono del diritto a causa dell’inerzia del titolare. Rilevano tutte le circostanze che giustificano l’inerzia e che comportano la sospensione o l’interruzione della prescrizione. La decadenza, invece, richiede che particolari atti siano compiuti entro un tempo ristretto, specialmente nell’interesse di altri soggetti, senza considerare le circostanze soggettive di chi deve compiere quegli atti. Pertanto, non si applicano le norme sull’interruzione e sulla sospensione della prescrizione;
- rilevabilità d’ufficio: la prescrizione non può essere rilevata d’ufficio dal giudice, mentre la decadenza può essere rilevata d’ufficio se riguarda diritti indisponibili.