competenza nel diritto
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Profili dinamici della competenza

Rilevazione dell’incompetenza e pronuncia sulla questione di competenza

La rilevazione dell’incompetenza, cioè la proponibilità della eccezione di incompetenza (eccezione c.d. di rito), incontra limiti temporali abbastanza marcati. Tutti i tipi di incompetenza devono essere eccepiti dalla parte interessata, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata, almeno 20 giorni prima dell’udienza stabilità in citazione. Si tratta di un limite temporale molto stretto.
L’incompetenza per materia, valore e territorio sono rilevabili d’ufficio e non oltre l’udienza di cui all’articolo 183 c.p.c.. La mancata o tardiva eccezione di parte non impedisce, dunque, che il giudice possa ancora dichiararsi incompetente fino al momento dell’udienza di trattazione.

Le questioni sollevata con eccezione di incompetenza sono decise in base a quello che risulta dagli atti e quanto sia reso necessario dall’eccezione del convenuto o dal rilievo del giudice, assunte sommarie informazioni. Tali questioni sono decise ai soli fini della competenza con la forma di ordinanza.

Il regolamento di competenza

Contro l’ordinanza che si limita a pronunciare sulla questione di competenza, la sola impugnazione ammessa è il regolamento di competenza, vale a dire un rimedio diretto alla Corte di Cassazione affinché essa regoli la competenza; ovvero definisca incontestabilmente chi è il giudice competente sulla specifica controversia in corso tra le parti.
Il regolamento di competenza è un vero e proprio mezzo di impugnazione; a differenza del regolamento di giurisdizione che è un meccanismo preventivo di decisione sulla questione di giurisdizione.

Di fronte al provvedimenti che hanno ad esclusivo oggetto questione di competenza, il regolamento è l’unico mezzo di impugnazione e viene, per questo, definito necessario (art. 42 c.p.c.). Vi sono casi in cui la contestazione della competenza non richiede necessariamente la proposizione del regolamento di competenza in quanto c’è stata decisione nel merito che ha inglobato la competenza.

In tali casi la statuizione sulla competenza può essere contestata in due modi: con regolamento oppure con i mezzi ordinari di impugnazione (a condizione, in quest’ultimo caso, di impugnare anche il merito). In questo caso, dal momento che la contestazione può avvenire con diversi modi si parla di regolamento facoltativo (art. 43 c.p.c.).

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Conflitto di competenza e regolamento in ufficio

Quando il giudice si spoglia della causa dichiarandosi incompetente deve indicare nell’ordinanza quale altro giudice sarebbe competente sulla stessa causa. Le parti hanno la facoltà di riassumere la causa davanti al giudice indicato come competente entro il termine fissato nell’ordinanza.
Se il termine scade senza che nessuno operi la riassunzione, il processo si estingue.
Se, invece, la parte interessata abbia tempestivamente riassunto la causa bisogna distinguere. Nelle ipotesi di incompetenza per valore o per territorio derogabile la competenza del giudice presso cui la causa è stata riassunta diviene incontestabile e il processo continua, non ne inizia uno nuovo.

Quando invece l’incompetenza è stata dichiarata per materia e per territorio inderogabile il giudice della riassunzione, se non reputa di essere competente a trattare la causa, richiede d’ufficio il regolamento di competenza. Conflitto questo che può essere risolto solo dalla Corte Cassazione.

Il procedimento

L‘istanza di regolamento di competenza è proposta dalla parte alla Corte di Cassazione. Il ricorso deve notificarsi alle parti che vi hanno aderito entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza che ha pronunciato sulla competenza. Se l’istanza è proposta prima dell’impugnazione ordinaria i termini per la proposizione di questa sono sospesi.

La proposizione, comunque, sospende il processo. Il regolamento è deciso con ordinanza che statuisce in via definitiva e incontestabile. Tale regolamento non è ammesso per i provvedimenti emanati dal giudice di pace.

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Fonti normative:

  • Codice di procedura civile: articoli 5, 6, 7, 10, 14, 18, 19, 28, 42 e 43
  • Costituzione: articolo 25